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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 74 del 26 gennaio 2018
Rilascio del rinnovo di accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per persone con disabilità "La Casa di Umberta", via Lampol 2 Fossalta di Piave (VE) - Associazione "La Casa Rossa" Onlus, via Lampol 2 Fossalta di Piave (VE). C.F. 93002230279 e P.IVA 02006160275. (L.R. n. 22/2002).
il provvedimento riconosce il rinnovo di accreditamento istituzionale alla struttura in oggetto indicata ed individua il soggetto gestore della stessa.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 16 e dei requisiti di cui all’art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l’altro, i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento dei Centri di Servizi socio-sanitari e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell’ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Si riportano di seguito le informazioni relative all’Ente gestore, alla struttura e alla rispettiva Unità di offerta indicate in oggetto:
ENTE GESTORE (titolare della gestione)
Associazione “La Casa Rossa” Onlus, via Lampol 2 Fossalta di Piave (VE) C.F. 93002230279 e P.IVA 02006160275
STRUTTURA/UNITA’ DI OFFERTA
Comunità Alloggio per persone con disabilità “La Casa di Umberta”, via Lampol 2 Fossalta di Piave (VE)
CAPACITÀ RICETTIVA AUTORIZZATA ALL’ESERCIZIO pari a:
n. 12 posti letto
rilasciata con:
DDR n. 367 del 19/12/2011 e Decreto del Commissario della Azienda Zero n. 366 del 14/12/2017 (scad. 19/12/2021)
CAPACITÀ RICETTIVA ACCREDITATA pari a:
DGR n. 898 del 4/06/2013, in scadenza il 29/01/2016 e con richiesta verifica miglioramento in sede di rinnovo dei seguenti requisiti:
Relativamente al procedimento di accreditamento, viene di seguito rappresentato l’iter amministrativo, necessario al rilascio dell’accreditamento istituzionale:
Ciò premesso, in esito all’attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l’emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento, in conformità con la programmazione, si ritiene di proporre il rinnovo dell’accreditamento della Comunità Alloggio per persone con disabilità “La Casa di Umberta”, via Lampol 2 Fossalta di Piave (VE) - Associazione “La Casa Rossa” Onlus, via Lampol 2 Fossalta di Piave (VE) per la capacità ricettiva di n. 12 posti letto per tre anni a decorrere dalla data di approvazione del presente atto.
Come prescritto dall’art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all’art. 16 l’accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l’art. 2, c. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012; Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002; Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016; Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004; Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007; Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007; Vista la DGR n. 898 del 4/06/2013; Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013; Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013; Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014; Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016; Visto il Decreto del Dirigente Regionale della Direzione per i Servizi Sociali n. 367 del 19/12/2011; Visto il Decreto del Commissario della Azienda Zero n. 366 del 14/12/2017;
delibera
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