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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 15 del 13 febbraio 2018


Materia: Relazioni internazionali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 57 del 26 gennaio 2018

Modalità di consultazione del "Distinct Body" da parte di Strutture regionali per la predisposizione di misure che possono configurarsi come aiuti di Stato.

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento la Giunta regionale approva la disciplina predisposta per le Strutture regionali che, nell’esercizio delle proprie competenze, debbano gestire misure di sostegno destinate a soggetti che esercitano attività economiche oppure atti modificativi di misure esistenti, le cui caratteristiche possono integrare la fattispecie degli aiuti di Stato, come disciplinata dagli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.).

Il Presidente Luca Zaia riferisce quanto segue.

La Commissione europea ha adottato in data 8 maggio 2012 la Comunicazione sulla "Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE" che definisce gli obiettivi di un pacchetto di riforme di tutta la politica in materia di aiuti di Stato e una serie di azioni da porre in essere ai fini della loro realizzazione in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Al fine di dare attuazione al processo di modernizzazione degli aiuti di Stato, in data 3 giugno 2016 la Commissione europea - DG Concorrenza e il Dipartimento per le Politiche Europee (DPE) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha sottoscritto il documento di "Common Understanding" per l'individuazione e la definizione di una serie di impegni bilaterali volti al rafforzamento degli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato.

Il Dipartimento per le Politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con circolare prot. n. 1731 del 15.02.2017 (di seguito Circolare) avente ad oggetto "Common Understanding per rafforzare gli assetti istituzionali per il controllo degli aiuti di Stato in Italia. Indicazioni per l'Attuazione", ha disposto le modalità di individuazione e i compiti dei "Distinct Bodies" istituiti all'interno delle Amministrazioni centrali e regionali concedenti aiuti di Stato con il compito, principalmente, di dare supporto, sotto forma di pareri non vincolanti, a favore delle Strutture regionali responsabili della gestione delle misure che prevedono la concessione di risorse pubbliche.

La Giunta regionale con Deliberazione n. 1014 del 4 luglio 2017 ha inizialmente costituito una task force con il ruolo di Distinct Body presso la Segreteria Generale della Programmazione. In seguito al riassetto delle competenze dell'Area Programmazione e Sviluppo Strategico, con DGR n. 1059 del 13 luglio 2017 è stata costituita l'Unità Organizzativa di tipo B "Distinct Body" per l’esercizio delle funzioni previste dal citato “Common Understanding” in materia di aiuti di Stato, incardinandola nella Direzione Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR, afferente alla citata Area e dotata dei necessari requisiti di indipendenza.  Infine, con DGR n. 1505 del 25 settembre 2017, l'incarico di Direttore ad interim della Unità Organizzativa "Distinct Body" è stato conferito all’avv. Daniela Palumbo a decorrere dal 1° ottobre 2017 e per la durata di 6 mesi, eventualmente prorogabili ai sensi dell'art. 14 del regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1.

Si rende ora necessario disciplinare le modalità di consultazione del Distinct Body da parte delle Strutture regionali che, nell’esercizio delle proprie competenze, debbano gestire misure di sostegno destinate a soggetti che esercitano attività economiche oppure atti modificativi di misure esistenti, le cui caratteristiche possono integrare la fattispecie degli aiuti di Stato, come disciplinata dagli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (T.F.U.E.).

A tale riguardo, la Circolare prevede anzitutto che il Distinct Body venga attivato  nella fase preparatoria della misura, in caso di dubbi da parte degli uffici che predispongono la misura. Lo stesso, inoltre, deve procedere ad una valutazione della misura di aiuto proposta mediante redazione di un parere, che deve essere allegato alla notifica.

In entrambi i casi il parere del Distinct Body serve ad evitare o ridurre il rischio che la misura da adottare sia viziata ab origine da illegalità e/o da incompatibiltà con le norme sugli aiuti di Stato.

La Circolare lascia alla valutazione delle singole Amministrazioni:

  • se prevedere la consultazione del Distinct Body in maniera sistematica su tutti gli atti che vengono predisposti dalle Strutture, laddove detti atti possano avere un impatto sulle risorse pubbliche (ad esempio in termini di erogazione di risorse ovvero di rinuncia ad entrate) a vantaggio di soggetti che esercitano attività economica;
  • se chiedere al Distinct Body la verifica della compilazione della Scheda aiuti di Stato, che deve accompagnare la bozza di atto istitutivo o modificativo della misura di aiuto.

Si prevede, inoltre, che il parere del Distinct Body possa essere richiesto agli uffici che predispongono le misure di aiuto in caso di pre-notifica o in caso di misure esenti l'obbligo di notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione (c.d. misure GBER).

Infine il parere del Distinct Body dovrà essere allegato nel caso l'ufficio che predispone la misura voglia chiedere il parere del Dipartimento per le Politiche Europee.

Ciò premesso, nell'Allegato A vengono disciplinate le modalità di consultazione interna del Distinct Body. Considerata la necessità di valutare l'impatto di tale disciplina sulle procedure di predisposizione delle misure di aiuto da parte delle Strutture regionali, nonchè il conseguente carico di lavoro della neoistituita Unità Organizzativa Distinct Body, si propone di avviare una fase sperimentale di attuazione delle predette modalità di consultazione dalla data di approvazione del presente provvedimento fino al 30 giugno 2018, riservando alla Giunta regionale la possibilità di apportare eventuali correttivi o  miglioramenti che si rendessero necessari.

Si evidenzia, infine, che sotto il profilo oggettivo qualsiasi atto, di natura legislativa, regolamentare o amministrativa, quali le deliberazioni della Giunta regionale o i decreti dirigenziali, che comporti il riconoscimento alle imprese di un vantaggio economico, a valere su risorse pubbliche, che sia selettivo e suscettibile di falsare la concorrenza, integra la fattispecie degli aiuti di Stato. Con il presente provvedimento vengono disciplinate le modalità di consultazione degli atti di competenza della Giunta regionale.

Ciò premesso, si propone di approvare le modalità di consultazione del Distinct Body, così come disciplinate nell'Allegato A e di incaricare l'Unità Organizzativa Distinct Body di darne attuazione e diffusione a tutte le Strutture regionali.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visto il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
Vista la Comunicazione della Commissione Europea del 08.05.2012;
Vista la legge n. 234 del 24.12.2012;
Visto l'Accordo di Partenariato 2014-2020 tra la Commissione Europea e l'Italia del 29.10.2013;
Vista la Circolare n. 1731 del 15.02.2017 del Dipartimento per le Politiche Europee;
Visto l'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 54 del 31.12.2012;

delibera

  1. di approvare le premesse, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;
  2. di approvare le modalità di consultazione interna del Distinct Body come riportate in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di avviare una fase sperimentale di attuazione delle predette modalità di consultazione dalla data di approvazione del presente provvedimento fino al 30 giugno 2018, riservando alla Giunta regionale la possibilità di apportare eventuali correttivi o  miglioramenti che si rendessero necessari;
  4. di incaricare l'Unità Organizzativa Distinct Body dell'attuazione del presente provvedimento, ivi compresa la sua diffusione a tutte le Strutture regionali;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

57_AllegatoA_362863.pdf

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