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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 11 del 30 gennaio 2018


Materia: Caccia e pesca

Deliberazione della Giunta Regionale n. 45 del 19 gennaio 2018

Corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie organizzato dall'Associazione Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo con sede in Roma: autorizzazione allo svolgimento (art. 34 L.R. n. 50/1993).

Note per la trasparenza

Ai sensi dell’art. 34 della legge regionale n. 50/1993, viene autorizzato il corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie proposto dall’Associazione Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo con sede in via Tacito, 50, in Roma  che verrà realizzato in sette edizioni.

Estremi dei principali documenti dell’istruttoria:
•  richiesta di autorizzazione presentata dall’Associazione Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo, acquisita agli atti con prot. 525779 del 15 dicembre 2017.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

L’art. 34 della legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” detta disposizioni in ordine alla vigilanza venatoria.

Il comma 2 del medesimo articolo 34 prevede che le strutture regionali e provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e di quelle riconosciute dal Ministero dell’Ambiente possano presentare domanda alla Giunta regionale per l’organizzazione di corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie volontarie sullo svolgimento delle funzioni di vigilanza dell’esercizio venatorio, sulla tutela dell’ambiente e della fauna selvatica e sulla salvaguardia delle produzioni agricole.

Le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di autorizzazione allo svolgimento dei corsi, sono definite dal più volte menzionato articolo 34. Quest’ultimo dispone inoltre sulle modalità di rilascio dell’attestato di idoneità e sulla composizione delle commissioni esaminatrici per lo svolgimento dell’esame conclusivo dei corsi di cui trattasi, al cui superamento è condizionato il rilascio del suddetto attestato. Tali commissioni, istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale in ogni capoluogo di Provincia, sono composte da un esperto nominato dal medesimo Presidente della Giunta Regionale, con funzioni di Presidente, da un esperto designato dalla Provincia e da tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.

Sullo specifico tema la Giunta regionale è intervenuta con DGR 1505 del 20 settembre 2011 al fine di fornire disposizioni esecutive concernenti l’operatività delle Commissioni esaminatrici di cui sopra, i compensi ed i rimborsi riconosciuti ai relativi componenti e lo svolgimento degli esami di abilitazione di cui al citato art. 34 c. 3 della L.R. n. 50/1993.

Con nota del 5 dicembre 2017, acquisita agli atti della competente Struttura regionale con prot. 525779 del 15 dicembre 2017, il Coordinatore per il Veneto dell’Associazione Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo con sede in Roma, via Tacito, associazione riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, ai sensi dell’art. 13 della Legge n. 349/1986, con decreto nr. GAB-DEC-0000021 del 27 febbraio 2009, ha presentato richiesta di autorizzazione per lo svolgimento di un corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie da effettuarsi in sette edizioni, corso che la medesima Associazione intende realizzare, ai sensi della norma regionale di riferimento, secondo il programma facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A.

Dato atto che il programma formativo del corso di cui trattasi appare nei contenuti rapportato alle finalità poste dalla normativa di riferimento, nonché che le attività delle Guardie venatorie volontarie che verranno formate saranno soggette al coordinamento della Provincia territorialmente competente, così come disposto dall’art. 27, c. 7, L. n. 157/1992, si ritiene possa procedersi, in questa sede, alla formalizzazione della prevista autorizzazione.

Tutto ciò premesso, ai fini di una corretta realizzazione del corso di preparazione, si dà atto:

  1. che il Direttore del corso designato dall’Associazione proponente è tenuto al rispetto, per quanto di propria competenza, delle disposizioni di cui all’Allegato A alla citata DGR n. 1505 del 20.09.2011 avuto riguardo all’organizzazione ed all’effettuazione del pertinente esame conclusivo;
  2. che al medesimo Direttore competono altresì:
  • la trasmissione alle Amministrazioni provinciali competenti e alla Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, dei dati anagrafici e degli indirizzi dei partecipanti al corso oggetto di autorizzazione, prima dell’avvio del corso stesso;
  • il rispetto del programma del corso, di cui al citato Allegato A al presente provvedimento;
  • la trasmissione, entro 30 giorni dalla chiusura del corso, alla Provincia di competenza, alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ed al Presidente della Commissione esaminatrice territorialmente competente, di una propria dichiarazione che attesti il regolare svolgimento del corso medesimo, unitamente ai dati anagrafici e agli indirizzi dei partecipanti ammessi alle prove d’esame.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra si procederà alla revoca della presente autorizzazione.

Il corso, nelle sette edizioni autorizzate, dovrà essere ultimato entro 18 mesi dall’adozione del presente provvedimento.

Compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, così come disposto dalla DGR n. 1505 del 20.09.2011, la determinazione dell’importo delle obbligazioni di spesa nonché l’assunzione degli impegni contabili e le relative liquidazioni ai fini della corresponsione, ai componenti della competente Commissione esaminatrice, dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai sensi dell’art. 34, c. 5 della L.R. n. 50/1993, a valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 003002 ‘Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese’ nei limiti della relativa disponibilità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA l’istanza presentata dall’Associazione Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo con sede in via Tacito, 50 in Roma, per il conseguimento dell’autorizzazione allo svolgimento di un corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie (suddiviso in sette edizioni), nei termini di cui al programma facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A, ai sensi dell’art. 34 della legge regionale n. 50/1993;

VISTO l’art. 34 della L.R. n. 50/1993;

RICHIAMATA la DGR n. 1505 del 20 settembre 2011 che detta disposizioni sul funzionamento delle Commissioni esaminatrici di cui al richiamato art. 34 della L.R. n. 50/1993;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R 54 del 31.12.2012;

DATO ATTO dell’esito favorevole dell’istruttoria tecnica presso la competente Struttura regionale;

RIASSUNTE le valutazioni di cui alla premessa, facente parte integrante del presente provvedimento;

delibera

  1. di autorizzare l’Associazione Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo con sede in via Tacito, 50 in Roma, all’effettuazione di un corso di preparazione per Guardie venatorie volontarie da effettuarsi in sette edizioni ai sensi dell’art. 34 c. 2 della L.R. n. 50/1993 e secondo il programma facente parte integrante del presente provvedimento quale Allegato A;
  2. di dare atto che le attività delle Guardie venatorie volontarie che verranno formate in virtù del presente provvedimento sono soggette al coordinamento della Provincia territorialmente competente ai sensi dell’art. 27, c. 7 della Legge n. 157/1992;
  3. di dare atto che il Direttore del corso designato dall’Associazione proponente è tenuto al rispetto di quanto disposto dalla DGR n. 1505 del 20.09.2011;
  4. di dare atto che al medesimo Direttore competono altresì:
  1. la trasmissione alle Amministrazioni provinciali competenti e alla Regione del Veneto, Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, dei dati anagrafici e degli indirizzi dei partecipanti al corso oggetto di autorizzazione, prima dell’avvio del corso stesso;
  2. il rispetto del programma del corso, di cui al citato Allegato A al presente provvedimento;
  3. la trasmissione, entro 30 giorni dalla chiusura del corso, alla Provincia di competenza, alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ed al Presidente della Commissione esaminatrice territorialmente competente, di una propria dichiarazione che attesti il regolare svolgimento del corso medesimo, unitamente ai dati anagrafici ed agli indirizzi dei partecipanti ammessi alle prove d’esame;
  1. di dare atto che, in caso di inosservanza degli obblighi di cui ai precedenti punti 3 e 4, si procederà alla revoca della presente autorizzazione;
  2. di dare atto che il corso, nelle sette edizioni autorizzate, deve essere ultimato entro 18 mesi dall’adozione del presente provvedimento;
  3. di dare atto che compete al Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, così come disposto dalla DGR n. 1505 del 20.09.2011, la determinazione dell’importo delle obbligazioni di spesa nonché l’assunzione degli impegni contabili e le relative liquidazioni ai fini della corresponsione, ai componenti della competente Commissione esaminatrice, dei compensi e dei rimborsi spese spettanti, a valere sui fondi stanziati sul capitolo n. 003002 ‘Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese’ nei limiti della relativa disponibilità;
  4. di dare atto che le spese di cui si prevede l’impegno in applicazione del presente provvedimento rientrano nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011 (compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità corrispondenti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati);
  5. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Associazione Fare Ambiente Movimento Ecologista Europeo, al Direttore del corso designato dalla medesima Associazione ed alle Amministrazioni provinciali;
  6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1 lett. d) del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

45_AllegatoA_362590.pdf

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