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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 9 del 23 gennaio 2018


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 4 del 05 gennaio 2018

Conferma dell'accreditamento istituzionale alla Comunità di Venezia Società Cooperativa Sociale per l'esercizio dell'attività socio sanitaria presso la seguente unità d'offerta per donne con patologia psichiatrica con bambini: Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta denominata "Casa Aurora" (ex Villa Emma) Modulo ad intensità assistenziale intermedia sede operativa di Venezia - Mestre, Viale San Marco n.172/1 capacità recettiva pari a n. 3 ospiti con figli. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si provvede alla conferma dell’accreditamento istituzionale a favore della Comunità di Venezia Società Cooperativa Sociale per l’esercizio dell’attività socio sanitaria presso la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta denominata “Casa Aurora” (ex Villa Emma) - Modulo ad intensità assistenziale intermedia - per n.3 donne con patologia psichiatrica con bambini, trasferita definitivamente presso la sede operativa di Venezia-Mestre, Viale S. Marco n.172/1, a seguito di sfratto esecutivo presso la precedente sede di Mestre - Via Gagliardi n.3.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L’obiettivo è infatti quello di garantire un’assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

In tale contesto, basato sull’integrazione tra servizi sanitari e sociali, quale strategia sulla quale si fonda il modello socio sanitario veneto, uno specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali è rappresentato dal Piano di Zona.

Il Piano di Zona rappresenta il principale strumento attuativo dell’accordo programmatico che deve necessariamente essere coerente con gli atti della programmazione regionale atteso che, attraverso tale strumento, si programmano la distribuzione e l’allocazione delle risorse coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti gli interventi sociali e socio-sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse.

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato quindi delineato un percorso attuativo delle disposizioni citate individuando i requisiti necessari per il rilascio dell’accreditamento istituzionale e gli standard relativi all’accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In particolare con deliberazioni giuntali n.2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011 sono stati approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale ,ivi comprese le  Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette – C.T.R.P. -, definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento e stabilendo contestualmente che le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette per pazienti psichiatrici possano avere una capienza massima di 14 posti.

Premesso quanto sopra la Comunità di Venezia Società Cooperativa Sociale, con sede legale a Venezia, loc. Lido, Via Orsera n.4, è stata accreditata per l’unità d’offerta C.T.R.P. denominata “Villa Emma” - sita a Mestre (VE), Via Gagliardi, 3 - con provvedimento giuntale n.1297 del 22.7.2014, per donne con patologia psichiatrica con bambini, per una capacità recettiva pari a n.3 ospiti con figli.

In data 27.4.2017 la Comunità ha presentato richiesta di rinnovo dell’accreditamento presso la sede operativa di Venezia – Mestre, Viale San Marco n.172/1 nel quale è stata trasferita la struttura a seguito di sfratto esecutivo.

Tutto ciò premesso il rilascio dell’accreditamento istituzionale è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 16 della L.R. 2002, n. 22 e s.m. quali:

  1. possesso dell’autorizzazione all’esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa; 
  2. coerenza della struttura o del soggetto accreditando alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
  3. rispondenza della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all’art. 18; 
  4. verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi; 

e pertanto è stato verificato da parte delle competenti strutture regionali quanto segue: 

  • l’autorizzazione all’esercizio presso la C.T.R.P. denominata “Casa Aurora” (ex Villa Emma), Modulo ad Attività Assistenziale Intermedia, sede di Mestre (VE), V.le San Marco n.172/1, per n.3 utenti con figli , è stata rilasciata con decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n.176 del 14.10.2014; 
  • l’Azienda U.L.S.S. n.3 Serenissima, con nota del 31.5.2017, ha attestato la congruità con la programmazione attuativa locale della C.T.R.P. “Casa Aurora” sita in V.le San Marco n.172/1 Mestre (VE) e specificato che trattasi di una sperimentazione innovativa che permette di gestire situazioni molto specifiche di tipo terapeutico/riabilitativo in gestanti o giovani madri con problemi psichici, altrimenti non affrontabili nei contesti residenziali usuali; 
  • l’Unità Organizzativa Salute Mentale e Sanità Penitenziaria, con nota del 12.6.2017, ha confermato la congruità con la programmazione regionale della struttura; 
  • la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l’accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica dell’Azienda U.L.S.S. n.3 Serenissima,  redatto in data 29.8.2017, trasmesso con nota pervenuta il 30.8.2017, e concluso con il seguente giudizio finale: PUNTEGGIO = 99,3%;
  • l’Azienda U.L.S.S. 3 Serenissima  ha comunicato che “è stato eseguito il controllo di incompatibilità/inconferibilità dei titolari, soci, personale dipendente o collaboratori a qualsiasi titolo della struttura, riscontrando l’assenza di posizioni incompatibili”; 
  • la Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 4.12.2017 ha espresso il seguente parere: “Parere favorevole”. 

Tutto ciò premesso si propone di confermare l’accreditamento istituzionale alla Comunità di Venezia Società Cooperativa Sociale per l’esercizio dell’attività socio sanitaria presso la seguente unità d’offerta per donne con patologia psichiatrica con bambini:

Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta denominata “Casa Aurora” (ex Villa Emma)

Modulo ad intensità assistenziale intermedia

sede operativa di Venezia – Mestre, Viale San Marco n.172/1

capacità recettiva pari a n. 3 ospiti con figli.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art.8 quater;

VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.;

VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTE  le DD.G.R. n. 2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n. 1616 del 17.6.2008; n.748 del 7.6.2011; n.2122/2013; n.1629 del 9.9.2014 e n. 1297 del 22.7.2014;

VISTA la D.G.R. n.2174 del 23.12.2016, allegato G), con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2018;

VISTA la domanda di conferma dell’accreditamento istituzionale del 27.4.2017, n. prot. reg. 165400 del 28.4.2017, presentata dalla Comunità di Venezia Società Cooperativa Sociale in oggetto;

VISTO il Decreto del Direttore Generale Area  Sanità e Sociale n.176 del 14.10.2014 di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio  per complessivi n. 3 ospiti con figli per la C.T.R.P. “Casa Aurora” sita a Venezia-Mestre, V.le San Marco n.172/1;

VISTO il parere dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima del 31.5.2017, n. prot. reg. 214213 del 31.5.2017;

VISTO il parere dell’U.O. Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 12.6.2017, n. prot. reg. 230309;

VISTO il rapporto di verifica dell’Azienda U.L.S.S. n.3 Serenissima del 29.8.2017, trasmesso con nota pervenuta il 30.8.2017 – prot. reg. n.364847 del 30.8.2017;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 4.12.2017 e trasmesso con nota del  15.12.2017, prot. reg. n.525609; 

delibera

  1. di confermare, per le motivazioni di cui in premessa, l’accreditamento istituzionale alla Comunità di Venezia Società Cooperativa Sociale per l’esercizio dell’attività socio sanitaria presso la seguente unità d’offerta per donne con patologia psichiatrica con bambini:
    Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta denominata “Casa Aurora” (ex Villa Emma)
    Modulo ad intensità assistenziale intermedia
    Sede operativa di Venezia – Mestre, Viale San Marco n.172/1
    capacità recettiva pari a n. 3 ospiti con figli
  2. di dare atto che nelle more del procedimento di rinnovo, al fine di garantire la necessaria continuità assistenziale, l’accreditamento già rilasciato con provvedimento giuntale n. 1297 del 22.7.2014 si intende prorogato alla data di adozione del presente provvedimento; 
  3. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 20 della L.R. 22/02;
  4. di dare atto che l’Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell’accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale, l’insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  5. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originaria o sopravvenuta l’adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della L. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  6. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell’accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n.2201 del 6.11.2012;
  7. di dare atto che l’accreditamento della struttura, oggetto del presente provvedimento, rientra nella programmazione regionale di settore per garantire i livelli essenziali di assistenza e la sua attivazione non implica aumenti della spesa a carico del fondo sanitario;
  8. di notificare copia del presente atto alla Comunità di Venezia Società Cooperativa Sociale e di inviarne copia all’Azienda ULSS competente per territorio;
  9. di incaricare l’Unità Organizzativa Accreditamento Strutture Sanitarie, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell’attuazione ed esecuzione del presente atto;
  10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
  11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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