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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 4 del 05 gennaio 2018
Conferma dell'accreditamento istituzionale alla Comunità di Venezia Società Cooperativa Sociale per l'esercizio dell'attività socio sanitaria presso la seguente unità d'offerta per donne con patologia psichiatrica con bambini: Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta denominata "Casa Aurora" (ex Villa Emma) Modulo ad intensità assistenziale intermedia sede operativa di Venezia - Mestre, Viale San Marco n.172/1 capacità recettiva pari a n. 3 ospiti con figli. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.
Con il provvedimento in esame si provvede alla conferma dell’accreditamento istituzionale a favore della Comunità di Venezia Società Cooperativa Sociale per l’esercizio dell’attività socio sanitaria presso la Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta denominata “Casa Aurora” (ex Villa Emma) - Modulo ad intensità assistenziale intermedia - per n.3 donne con patologia psichiatrica con bambini, trasferita definitivamente presso la sede operativa di Venezia-Mestre, Viale S. Marco n.172/1, a seguito di sfratto esecutivo presso la precedente sede di Mestre - Via Gagliardi n.3.
L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 e s.m. la materia dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..
Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell’assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.
L’obiettivo è infatti quello di garantire un’assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).
In tale contesto, basato sull’integrazione tra servizi sanitari e sociali, quale strategia sulla quale si fonda il modello socio sanitario veneto, uno specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali è rappresentato dal Piano di Zona.
Il Piano di Zona rappresenta il principale strumento attuativo dell’accordo programmatico che deve necessariamente essere coerente con gli atti della programmazione regionale atteso che, attraverso tale strumento, si programmano la distribuzione e l’allocazione delle risorse coerentemente con i vincoli stabiliti su base regionale, nonché tutti gli interventi sociali e socio-sanitari del territorio, includendo sia gli interventi consolidati, sia le azioni di potenziamento e di innovazione promosse.
Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato quindi delineato un percorso attuativo delle disposizioni citate individuando i requisiti necessari per il rilascio dell’accreditamento istituzionale e gli standard relativi all’accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.
In particolare con deliberazioni giuntali n.2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n.1616 del 17.6.2008 e n.748 del 7.6.2011 sono stati approvati e aggiornati i requisiti e gli standard per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento istituzionale delle strutture che operano nel settore della salute mentale ,ivi comprese le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette – C.T.R.P. -, definendo le procedure applicative in tema di procedimento di accreditamento e stabilendo contestualmente che le Comunità Terapeutiche Riabilitative Protette per pazienti psichiatrici possano avere una capienza massima di 14 posti.
Premesso quanto sopra la Comunità di Venezia Società Cooperativa Sociale, con sede legale a Venezia, loc. Lido, Via Orsera n.4, è stata accreditata per l’unità d’offerta C.T.R.P. denominata “Villa Emma” - sita a Mestre (VE), Via Gagliardi, 3 - con provvedimento giuntale n.1297 del 22.7.2014, per donne con patologia psichiatrica con bambini, per una capacità recettiva pari a n.3 ospiti con figli.
In data 27.4.2017 la Comunità ha presentato richiesta di rinnovo dell’accreditamento presso la sede operativa di Venezia – Mestre, Viale San Marco n.172/1 nel quale è stata trasferita la struttura a seguito di sfratto esecutivo.
Tutto ciò premesso il rilascio dell’accreditamento istituzionale è subordinato alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 16 della L.R. 2002, n. 22 e s.m. quali:
e pertanto è stato verificato da parte delle competenti strutture regionali quanto segue:
Tutto ciò premesso si propone di confermare l’accreditamento istituzionale alla Comunità di Venezia Società Cooperativa Sociale per l’esercizio dell’attività socio sanitaria presso la seguente unità d’offerta per donne con patologia psichiatrica con bambini:
Comunità Terapeutica Riabilitativa Protetta denominata “Casa Aurora” (ex Villa Emma)
Modulo ad intensità assistenziale intermedia
sede operativa di Venezia – Mestre, Viale San Marco n.172/1
capacità recettiva pari a n. 3 ospiti con figli.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art.8 quater;
VISTA la Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22 e s.m.i.;
VISTO l’art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTE le DD.G.R. n. 2501 del 6.8.2004; n.2473 del 6.8.2004; n. 1616 del 17.6.2008; n.748 del 7.6.2011; n.2122/2013; n.1629 del 9.9.2014 e n. 1297 del 22.7.2014;
VISTA la D.G.R. n.2174 del 23.12.2016, allegato G), con la quale è stata prorogata la validità dei Piani di Zona dei servizi sociali e sociosanitari 2011-2015 al 31.12.2018;
VISTA la domanda di conferma dell’accreditamento istituzionale del 27.4.2017, n. prot. reg. 165400 del 28.4.2017, presentata dalla Comunità di Venezia Società Cooperativa Sociale in oggetto;
VISTO il Decreto del Direttore Generale Area Sanità e Sociale n.176 del 14.10.2014 di rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per complessivi n. 3 ospiti con figli per la C.T.R.P. “Casa Aurora” sita a Venezia-Mestre, V.le San Marco n.172/1;
VISTO il parere dell’Azienda U.L.S.S. n. 3 Serenissima del 31.5.2017, n. prot. reg. 214213 del 31.5.2017;
VISTO il parere dell’U.O. Salute Mentale e Sanità Penitenziaria del 12.6.2017, n. prot. reg. 230309;
VISTO il rapporto di verifica dell’Azienda U.L.S.S. n.3 Serenissima del 29.8.2017, trasmesso con nota pervenuta il 30.8.2017 – prot. reg. n.364847 del 30.8.2017;
VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 4.12.2017 e trasmesso con nota del 15.12.2017, prot. reg. n.525609;
delibera
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