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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 9 del 23 gennaio 2018


Materia: Enti regionali o a partecipazione regionale

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2221 del 29 dicembre 2017

Verifica dei risultati amministrativi e di gestione dell'Ente "Veneto Lavoro". Corresponsione integrazione trattamento economico del Direttore. Anno 2016.

Note per la trasparenza

Sulla base della relazione annuale per l'anno 2016, considerati i risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi programmati e gli importanti adempimenti ed iniziative di carattere organizzativo, amministrativo e gestionale, si ritiene di dover deliberare in ordine al trattamento economico integrativo del Direttore dell'Ente "Veneto Lavoro", come previsto dal relativo contratto di lavoro.

L'Assessore Manuela Lanzarin per l'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Le funzioni e le attività dell’ente regionale Veneto Lavoro, istituito ai sensi dell’art. 8, comma 1 della legge regionale 16 dicembre 1998, n. 31, sono disciplinate dalla legge 13 marzo 2009, n. 3 (Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro) agli articoli da 13 a 19.

Il Direttore dell’ente, ai sensi degli articoli 14 e 15 della citata legge regionale, è organo monocratico e il suo incarico è regolato da contratto di diritto privato a tempo determinato. La Giunta regionale con deliberazione n. 929 del 20 luglio 2015, ai sensi dell’articolo 15 comma 2, ha stabilito gli elementi del contratto e il trattamento economico, tra cui una retribuzione di risultato sino ad un massimo del 10% massimo per anno secondo l’esito della valutazione.

Il Direttore è responsabile della gestione ed esercita tutti i poteri di amministrazione in conformità agli obiettivi programmati e agli indirizzi della Giunta regionale. A tal fine il Direttore predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto generale annuale, il programma annuale di attività e presenta una relazione annuale delle attività, che vengono approvati dalla Giunta regionale acquisiti i pareri della commissione consiliare competente, nonché della commissione regionale per la concertazione tra le parti sociali e del comitato di coordinamento istituzionale.

Con riferimento all’anno 2016, sulla base della relazione annuale, approvata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 1002 del 27.06.2017, previo unanime parere favorevole della Terza Commissione Consiliare, si evince il pieno conseguimento degli obiettivi programmatici, sia con riguardo alle attività istituzionali dell’ente sia alle ulteriori importanti funzioni in materia di politiche del lavoro attribuite con specifici provvedimenti della Giunta regionale.

Alla luce di tali risultati si ritiene di attribuire all’attuale direttore, dott. Tiziano Barone, una retribuzione di risultato del 10% della retribuzione complessiva.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la legge regionale 13 marzo 2009 n. 3;

Vista la DGR n. 929 del 20 luglio 2015;

Vista la D.G.R. n. 1002 del 27.06.2017, di approvazione della relazione conclusiva delle attività svolte nell’anno 2016 dall’ente strumentale Veneto Lavoro;

Visto l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..

delibera

  1. di riconoscere, per le motivazioni esposte in premessa, al Direttore dell'Ente "Veneto Lavoro", dott. Tiziano Barone, per l'anno 2016, una retribuzione di risultato del 10% dell'importo del trattamento economico annuo lordo;
  2. di dare atto che gli oneri conseguenti al presente provvedimento fanno carico al bilancio dell'Ente "Veneto Lavoro";
  3. di incaricare la Direzione Lavoro dell’esecuzione del presente provvedimento;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
  5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

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