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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2191 del 29 dicembre 2017
Accreditamento istituzionale per le unità di offerta socio sanitarie area anziani non autosufficienti e disabili: conferme a valere dall'anno 2018. DGR 1861 del 25/11/2016. (L.R. n. 22/2002).
con questo provvedimento si intende confermare, a valere dall’anno 2018, l’accreditamento istituzionale per le unità di offerta socio sanitarie area anziani non autosufficienti e disabili valutate coerenti secondo la procedura prevista dalla DGR 1861/2016.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Al fine di promuovere e garantire la qualità assistenziale, la Regione del Veneto, con la legge regionale n. 22 del 16/08/2002, ha stabilito i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione e l’esercizio di strutture per attività sanitarie, socio sanitarie e sociali subordinando l’emissione del parere positivo al riscontro della coerenza dei progetti presentati con la programmazione socio-sanitaria regionale.
Con lo stesso atto normativo è stato introdotto, inoltre, l’istituto dell’accreditamento istituzionale definito quale processo che varia lo stato del richiedente, da soggetto autorizzato ad esercitare attività socio-sanitaria a soggetto idoneo a prestare tale attività per conto del sistema socio-sanitario regionale, pertanto, potenziale erogatore; detto accreditamento è previsto venga rilasciato dalla Giunta Regionale - competente anche per la vigilanza nel settore - previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’art. 16 e dei requisiti di cui all’art. 18 della legge regionale n. 22 del 16/08/2002.
Con DGR n. 2501 del 6/08/2004 e DGR n. 84 del 16/01/2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l’altro, i requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all’esercizio ed accreditamento delle unità di offerta che erogano prestazioni socio-sanitarie e sociali.
Le Deliberazioni di Giunta Regionale n. 1145 del 5/07/2013, n. 3013 del 30/12/2013 e n. 2694 del 29/12/2014, hanno individuato nelle Aziende ULSS i soggetti deputati alla fase di accertamento del possesso e verifica del mantenimento dei requisiti nell’ambito dei procedimenti attuativi di cui alla legge regionale n. 22/2002.
Con DGR n. 1860 del 25/11/2016 recante “Elenco ricognitivo delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere area anziani, disabili, minori e dipendenze gestite da soggetti privati titolari di accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sociosanitarie. L.R. 16/08/2002, n. 22” è stato confermato il definitivo superamento del cosiddetto “accreditamento provvisorio” o “preaccreditamento” riconosciuto ex lege, in favore dello status di accreditamento istituzionale.
Con DGR n. 1861 del 25/11/2016, recante “Determinazioni operative nell'ambito delle procedure di applicazione della DGR 16/1/2007, n. 84 relativamente al rilascio dell'accreditamento istituzionale approvate con DGR 3/7/2007, n. 2067 per le strutture sociosanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze. L.R.16/8/2002, n. 22” è stato individuato, con decorrenza 1 gennaio 2017, un nuovo percorso per il rilascio degli accreditamenti istituzionali alle strutture socio-sanitarie afferenti alle aree anziani, disabili, minori e dipendenze assumendo quanto previsto dall'articolo 17 bis, comma 6 della L.R. n. 22 del 2002.
A seguito del nuovo assetto organizzativo delle Aziende ULSS, determinato dalla legge regionale n. 19 del 25 ottobre 2016, con DGR n. 2174 del 23 dicembre 2016 Allegato H, in attesa, della ridefinizione del nuovo modello di sanità veneta e alla riorganizzazione strutturale e funzionale dei servizi sanitari e sociosanitari della Regione Veneto secondo i fini previsti dall’art.15 della Legge Regionale 16 agosto 2002, n. 22, è stata disposta la sospensione dell’accreditamento di nuovi soggetti a tutto il 2017.
Ne consegue che, nel corso dell’anno 2017, in ottemperanza a quanto disposto con la citata deliberazione, sono state prese in considerazione esclusivamente le domande pervenute da parte di soggetti già in possesso dell’accreditamento istituzionale allo scopo di procedere alla verifica triennale del mantenimento dei requisiti di accreditamento ai sensi dell’art. 19, comma 2, della L.R. n. 22/02, con eventuale richiesta di variazione della capacità ricettiva, nonché di mutamento inerente la titolarità dell’accreditamento.
E' stata considerata, inoltre, una domanda di riattivazione del procedimento di accreditamento presentata nel corso del 2017 da parte di un soggetto ente gestore di unità di offerta già esistenti.
In tale quadro, in ottemperanza alle citate disposizioni, in ordine a ciascuna domanda di conferma dell’accreditamento presentata è stato effettuato incarico di visita di verifica presso le Aziende ULSS territorialmente competenti, che hanno provveduto, nei termini e modalità previste dalla normativa vigente, allo svolgimento dei sopralluoghi presso le unità di offerta coinvolte.
Dalle risultanze dei sopralluoghi sono conseguite valutazioni positive, contenute nei verbali di visita di verifica, agli atti della competente Direzione regionale Servizi Sociali, valide all’ottenimento della conferma dell’accreditamento.
Su ciascuna richiesta è stato rilasciato il parere di coerenza alla programmazione locale territoriale da parte delle Aziende Ulss territorialmente competenti, sulla base di quanto previsto nel Piano di Zona dei Servizi Sociali e sociosanitari anno 2011/2015, prorogato con DGR 2174 del 23/12/2016.
La commissione regionale CRITE, nella seduta del 21 dicembre 2017, ha preso atto degli esiti dell’istruttoria ed ha confermato il parere positivo alla conferma dell’accreditamento istituzionale alle strutture elencate nell’Allegato A al presente atto, parte integrate dello stesso.
Conclusa l’istruttoria condotta dagli uffici regionali competenti, all’esito del procedimento descritto, sono stati predisposti gli elenchi di sintesi delle singole strutture, specificate nell’Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.
Si evidenzia che, per il primo anno di applicazione della nuova procedura prevista dalla citata DGR n. 1861 del 25/11/2016, sono state ammesse e, quindi, istruite le istanze di conferma di accreditamento pervenute oltre il termine previsto del 30 aprile 2017.
Ciò ha comportato che alcuni procedimenti di conferma di accreditamento non siano ancora conclusi in quanto in attesa di visita di verifica; per questi ultimi si rinvia ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale.
Alla luce di quanto esposto, si propone di confermare l’accreditamento istituzionale, a valere dall’anno 2018, agli enti gestori delle unità di offerta che erogano prestazioni socio sanitarie a favore di persone anziane non autosufficienti e persone con disabilità individuati nell’Allegato A, parte integrante e costitutiva del presente provvedimento.
Come prescritto dall’art. 19 della legge regionale n. 22/2002, il mantenimento dei requisiti di accreditamento dovrà essere verificato con periodicità triennale e al venir meno delle condizioni di cui all’art. 16 l’accreditamento è sospeso o revocato.
Si rammenta che la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies del D.Lgs 502/92.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
Visto l’art. 2, co. 2, lett. o) della L.R. n. 54 del 31/12/2012;
Vista la L.R. n. 22 del 16/08/2002;
Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;
Vista la DGR n. 2501 del 6/08/2004;
Vista la DGR n. 84 del 16/01/2007;
Vista la DGR n. 2067 del 3/07/2007;
Vista la DGR n. 1145 del 5/07/2013;
Vista la DGR n. 3013 del 30/12/2013;
Vista la DGR n. 2694 del 29/12/2014;
Vista la DGR n. 803 del 27/05/2016;
Vista la DGR n. 1860 del 25/11/2016;
Vista la DGR n. 1861 del 25/11/2016;
Vista la DGR n. 2174 del 23/12/2016;
delibera
(seguono allegati)
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