Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 7 del 16 gennaio 2018


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2207 del 29 dicembre 2017

Tavolo tecnico di monitoraggio e valutazione per l'attuazione dell'articolo 3 dello schema di Accordo contrattuale di cui all'Allegato B alla DGR n. 1438 del 5/9/2017.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento prevede la costituzione di un Tavolo tecnico di monitoraggio e valutazione con il compito di individuare un set di criteri per la determinazione del numero di giornate erogabili da ciascun Centro di Servizi accreditato, nell’ambito degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.

Con DGR n. 1438 del 5/9/2017 recante “Approvazione degli schemi tipo aggiornati di accordo contrattuale per le strutture accreditate che erogano prestazioni sociali, sociosanitarie e sanitarie afferenti alle aree della salute mentale, anziani, disabilità, minori e dipendenze. D.lgs. 30/12/1992, n. 502 e L.R. 16/8/2002, n. 22.”, la Giunta regionale provvedeva ad attuare quanto previsto in materia di accordi contrattuali dalle disposizioni normative richiamate in rubrica.

In particolare, con riferimento all’Allegato B, l’articolo 3 recante “Determinazione delle prestazioni residenziali e semiresidenziali” prevedeva, ai sensi dell’art. 17 della L.R. n. 22 del 2002, che nell’accordo contrattuale tra l’Azienda ULSS e il singolo Centro di Servizi venisse preventivamente esplicitato il “numero massimo di “giornate ospiti non autosufficienti titolari di impegnativa di residenzialità” o quota sanitaria” distinte per tipologia assistenziale (1° livello, 2° livello, Servizi Alta Protezione Alzheimer (SAPA), Stati Vegetativi Permanenti (SVP), Hospice, Centro Diurno sociosanitario), erogabile dal Centro di Servizi nell’anno di riferimento.

In fase di applicazione della predetta disposizione sono emerse difficoltà rispetto ai criteri da seguire nella determinazione del “numero massimo di giornate” erogabili da ciascun Centro di Servizi, come risulta da segnalazioni provenienti sia dalle aziende ULSS sia dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti operanti nello specifico settore di cui all’Allegato B.

Alla luce delle difficoltà segnalate, con l’odierno provvedimento si propone di costituire un Tavolo tecnico di monitoraggio e valutazione a cui affidare il compito di verificare la distribuzione sul territorio delle giornate di assistenza e di individuare un set di criteri per la determinazione del “numero massimo di giornate” erogabili da ciascun Centro di Servizi, previsto dall’articolo 3 dello schema di Accordo contrattuale di cui all’Allegato B alla DGR n. 1438 del 2017, omogeneo a livello regionale e coerente con le peculiarità del settore. L’individuazione del set di criteri dovrà contemperare, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, i principi di libera scelta dei cittadini, accessibilità, funzionalità alla programmazione regionale e locale ed efficacia socio-sanitaria assistenziale.

La composizione del suddetto Tavolo tecnico dovrà prevedere la rappresentanza delle aziende ULSS e delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei soggetti operanti nello specifico settore di cui all’Allegato B richiamato.

Si ritiene, pertanto, di riservare l’anno 2018 agli approfondimenti necessari all’individuazione dei criteri di cui sopra, rinviando l’applicazione dell’articolo 3 dell’Allegato B alla DGR n. 1438 del 2017, alla conclusione dei lavori del Tavolo tecnico, le cui risultanze verranno assunte a riferimento per l’assegnazione, da parte della Giunta regionale, sentite e aziende ULSS, del “numero massimo di giornate” erogabili da ciascun Centro di Servizi accreditato.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo 30/12/2002, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 16/8/2002, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamata la DGR n. 1438 del 5/9/2017;

delibera

  1. Di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  2. Di stabilire la costituzione di un Tavolo tecnico di monitoraggio e valutazione con il compito di verificare la distribuzione sul territorio delle giornate di assistenza, residenziale e semiresidenziale, per non autosufficienti e di individuare un set di criteri per la determinazione del “numero massimo di giornate” erogabili da ciascun Centro di Servizi, previsto dall’articolo 3 dello schema di Accordo contrattuale di cui all’Allegato B alla DGR n. 1438 del 2017, nel quadro dei principi indicati in premessa;
  3. Di demandare al Direttore generale dell'Area Sanità e Sociale la costituzione del Tavolo tecnico di monitoraggio e valutazione di cui al precedente punto 2, secondo la composizione indicata in premessa;
  4. Di stabilire l’applicazione della DGR n. 1438 del 2017, rinviando le previsioni di cui all’articolo 3 dell’Allegato B alla medesima DGR, alla conclusione dei lavori del Tavolo tecnico di monitoraggio e valutazione di cui al precedente punto 2;
  5. Di stabilire che le risultanze dei lavori del Tavolo tecnico di monitoraggio e valutazione di cui al precedente punto 2, costituiranno base di riferimento per l’assegnazione, da parte della Giunta regionale, sentite le aziende ULSS, del “numero massimo di giornate” erogabili da ciascun Centro di Servizi accreditato;
  6. Di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Direzione Servizi Sociali;
  7. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;
  8. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Torna indietro