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Materia: Geologia, cave e miglioramenti fondiari
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1919 del 27 novembre 2017
Ditta Kunken Knotten S.r.l. Autorizzazione a coltivare la cava di calcare lucidabile (marmo) denominata "FASSA POLSEN" in Comune di Asiago (VI). Ampliamento. L.R. 44/1982.
Si tratta dell’autorizzazione a coltivare in ampliamento la cava di marmo in Comune di Asiago, denominata FASSA POLSEN.
Estremi dei principali atti istruttori: Decreto del Dirigente Regionale di esclusione dalla procedura di V.I.A. n. 241 del 12.12.2012. Istanza della ditta in data 22.04.2015, acquisita al prot. 197002 del 11.05.2015. Documentazioni integrative prot. n. 357525 del 07.09.2015. Parere C.T.P.A.C. di Vicenza in data 11.02.2016. Parere C.T.R.A.E. in data 24.05.2017. Parere Soprintendenza di Verona n. 16319 del 10.07.2017.
L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con D.G.R. n. 2188 del 17.06.1997 è stata autorizzata alla ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.r.l. la coltivazione in ampliamento della cava di calcare lucidabile (marmo), denominata “FASSA POLSEN” in Comune di Asiago (VI), sostituendo la precedente autorizzazione rilasciata con D.G.R. n. 850 del 20.02.1992.
La ditta, con domanda acquisita al prot. 58664 del 07.02.2013, aveva chiesto l’ampliamento della cava presentando il relativo progetto di coltivazione che era stato escluso dalla procedura di V.I.A. con decreto n. 241 del 12.12.2012 della Direzione regionale tutela ambiente, con prescrizioni. La domanda fu successivamente denegata con D.G.R. n. 2172 del 18.11.2014.
La ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.r.l., con nuova domanda in data 22.04.2015, pervenuta il 11.05.2015 ed acquisita al prot. 197002, ha chiesto ai sensi della L.R. 07.09.1982 n. 44 una nuova autorizzazione ad ampliare la cava, secondo un progetto di coltivazione in riduzione della superficie e dei volumi estraibili e con fasi di ricomposizione parallele all’avanzamento dei lavori estrattivi.
Le modifiche di tale progetto, rispetto al precedente, sono tali da renderlo compatibile con l’esclusione dalla procedura di VIA già stabilita con il citato decreto 241/2012.
Con nota della Sezione Geologia e Georisorse n. 236109 del 08.06.2015 è stato quindi comunicato l’avvio del procedimento di autorizzazione dell’ampliamento, chiedendo la necessaria documentazione integrativa che la ditta ha fatto pervenire il 07.09.2015 al prot. 357525.
Con nota 371852 del 17.09.2015 è stato invitato il Comune di Asiago ad esprimere il proprio parere sulla domanda, assegnando l’ulteriore termine di 30 giorni previsto dall’art. 18 della L.R. 44/1982 rispetto all’originario termine di 60 giorni, dalla presentazione della domanda presso il Comune avvenuta in data 23.04.2015.
Tali termini sono trascorsi senza che il Comune abbia fatto pervenite il proprio parere.
Della domanda è stato dato avviso all’Albo Pretorio del Comune di Asiago a partire dal 23.09.2015 e nei successivi 15 giorni non sono pervenute osservazioni od opposizioni.
Con nota della Sezione Geologia e Georisorse n. 371852 del 17.09.2015 è stato quindi chiesto il previsto parere della C.T.P.A.C. di Vicenza.
La Provincia di Vicenza, con nota acquisita al protocollo n. 62590 in data 17.02.2016, ha comunicato che la C.T.P.A.C., nella seduta del 11.02.2016, ha espresso parere favorevole alla domanda con le seguenti prescrizioni:
Nel frattempo, la cava era stata oggetto di una richiesta di cambio di intestazione, dalla Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c. alla ditta Kunken Knotten S.r.l. e la relativa procedura si è conclusa positivamente con decreto n. 141 del 31.07.2015.
Pertanto, la ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c. con nota acquisita al prot. 190365 del 16.05.2017 ha chiesto che la domanda e l’eventuale autorizzazione sia intestata alla ditta Kunken Knotten S.r.l., attuale intestataria della cava.
La domanda e relativo progetto sono stati quindi esaminati dalla C.T.R.A.E. nella seduta del 24.05.2017.
La Commissione, preso atto che l’intervento ricade all’esterno dei siti della Rete Natura 2000, che non appaiono possibili effetti significativi negativi sui siti medesimi come da asseverazione agli atti e che l’intervento risulta compatibile con il vincolo idrogeologico e con il vincolo paesaggistico ivi esistente per la presenza di usi civici, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all’autorizzazione del progetto di coltivazione della cava in ampliamento a favore della ditta Kunken Knotter S.r.l. nonché all’approvazione del piano di gestione dei rifiuti di estrazione, come da parere allegato (allegato A) parte integrante del presente provvedimento.
La C.T.R.A.E., nell’esprimersi favorevolmente all’intervento richiesto, ha recepito le prescrizioni contenute nel parere della C.T.P.A.C., vincolante ai sensi dell’art. 24 della L.R. 30.01.2004, n. 1, nonché le prescrizioni contenute nel DDR 214/2012 di esclusione dalla procedura di V.I.A.
Trattandosi di cava ricadente in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico, il Settore gestione e tutela risorse geologiche di concerto con il Settore paesaggio e osservatorio della Sezione urbanistica, ha redatto la relazione tecnica illustrativa ai sensi del D.Lgs.42/2004, dalla quale emerge che l’intervento di coltivazione della cava, con le prescrizioni indicate dalla C.T.R.A.E., risulta ammissibile in relazione al vincolo paesaggistico.
La citata relazione tecnica illustrativa, unitamente alla documentazione di progetto e al parere della C.T.R.A.E., è stata trasmessa alla Soprintendenza competente con nota n. 227894 in data 09.06.2017, ai fini dell’acquisizione del parere ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004. La Soprintendenza ha ricevuto gli atti in data 16.06.2017.
La Soprintendenza, con nota 16319 del 10.07.2017 acquisita al prot. n. 289681 del 13.07.2017, ha trasmesso il parere favorevole circa la compatibilità delle opere in progetto rispetto al contesto di riferimento e ai valori paesaggistici oggetto di protezione. Nell’esprimere il parere la Soprintendenza ha integrato le prescrizioni paesaggistiche riprese dalla C.T.R.A.E. con le seguenti:
Nell’autorizzazione all’ampliamento della cava occorre quindi recepire le prescrizioni contenute del parere vincolante della Soprintendenza raccordandole con quelle proposte dalla C.T.R.A.E.. Tuttavia, in relazione all’ultima prescrizione della Soprintendenza, si evidenzia che essa è di fatto contenuta nelle prescrizioni autorizzative laddove vengono stabiliti i termini per la conclusione dei lavori di coltivazione in coerenza con l’entità dell’intervento, mentre l’accertamento della ricomposizione viene effettuato con le procedure di cui all’art. 25 della L.R. 44/1982 che ne garantisce l’esecuzione.
In applicazione del D.lgs. 06.09.2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia), al fine di ottenere l’informazione antimafia per la ditta da autorizzare, con nota 227964 del 09.06.2017 è stata chiesta la dichiarazione sostitutiva attestante i nominativi dei familiari conviventi, trasmettendo alla ditta anche il parere della C.T.R.A.E.
In data 29.08.2017 è stata quindi richiesta, per il tramite del Sistema informatizzato Certificazione Antimafia, l’informazione, ai sensi dell’art. 91 del D.lgs. 159/2011, di non sussistenza di cause di divieto di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011, per la ditta Kunken Knotten S.r.l..
Considerato che sono trascorsi i termini di cui al comma 2 dell’art. 92 del D.lgs. 159/2011 senza comunicazioni da parte della Prefettura, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, è possibile procedere anche in assenza dell’informazione antimafia purché nell’autorizzazione sia inserita la clausola che preveda la revoca del provvedimento in caso di sopravvenuta informazione interdittiva.
In considerazione dei risultati dell’istruttoria svolta e del parere favorevole della C.T.R.A.E., è possibile autorizzare alla ditta Kunken Knotten s.r.l. la coltivazione in ampliamento e relativa ricomposizione della cava “FASSA POLSEN”, secondo il nuovo progetto riferito all’intero sito estrattivo, compresa la cava originaria. Tale progetto definisce un modello ricompositivo unitario, coordinato e coerente con le esigenze di sistemazione dell’intero ambito estrattivo.
Il presente provvedimento assorbe e sostituisce le precedenti autorizzazioni, con l’obbligo per la ditta di presentare un nuovo deposito cauzionale per l’importo individuato dalla C.T.R.A.E, in sostituzione di quelli a suo tempo presentati.
Si prende atto che la ditta Kunken Knotten S.r.l., nell’ambito dell’intestazione della cava avvenuta con DDR n. 141/2015, ha presentato la convenzione con il Comune di Asiago ex art. 20 della L.R. 44/1982 e per l’uso e manutenzione della viabilità con relativi periodi di sospensione, giusto atto prot. 6794 del Comune di Asiago in data 11.05.2015. Nell’atto, all’art. 9, è stabilito che la convenzione mantiene la propria efficacia anche in caso di ampliamento.
Si prende atto altresì che, sempre nell’ambito del procedimento di intestazione, la ditta Kunken Knotten S.r.l., ha presentato i titoli di disponibilità dell’area della cava che devono essere solo aggiornati con i riferimenti della presente autorizzazione.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;
VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n. 1443;
VISTO il D.lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTI il D.lgs. 30.05.2008, n. 117, la D.G.R. 761 del 15.03.2010 e la D.G.R. n. 1987 del 28.12.2014;
VISTO il D.lgs. 06.09.2011 n. 159;
VISTA la L.R. 7 settembre 1982, n. 44 e successive modificazioni;
VISTA la L.R. 1 febbraio 1995, n. 6, e in particolare l’art. 31 che dispone la non applicabilità, fino all’entrata in vigore del P.R.A.C. e del P.P.A.C., dei commi secondo, settimo e ottavo del punto 2 dell’art. 17 delle norme di attuazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTO il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.);
VISTA la D.G.R. n. 652 del 20.03.2007;
VISTO il decreto n. 241 del 12.12.2012 del Dirigente della Direzione Tutela Ambiente che ha escluso il progetto dalla procedura di V.I.A.;
VISTA la domanda in data 22.04.2015 della ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. s.n.c. pervenuta in data 11.05.2015 ed acquisita al prot. 197002, per l’ampliamento della cava denominata “FASSA POLSEN”;
VISTA la documentazione integrativa acquisita al prot. 357525 del 07.09.2015;
VISTO il decreto n. 141 del 31.07.2015 di intestazione alla ditta Kunken Knotten s.r.l. dell’autorizzazione della cava in essere;
VISTA la richiesta della ditta Crestani Sebastiano Flavio & C. S.n.c., acquisita al prot. 190365 del 16.05.2017, di intestazione dell’autorizzazione all’ampliamento a favore della ditta Kunken Knotten s.r.l.;
VISTI i pareri favorevoli della C.T.PA.C. di Vicenza in data 11.02.2016, della C.T.R.A.E. in data 24.05.2017 e della Soprintendenza in data 10.07.2017;
VISTA la propria deliberazione n. 95 del 20.01.1998 concernente disposizioni esecutive per l'applicazione dell'art. 23 della L.R. 44/82;
DATO ATTO dell’avvenuto versamento di € 103,00 a titolo di anticipazione delle spese di istruttoria;
VISTI gli atti d'ufficio;
VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
delibera
(seguono allegati)
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