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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 107 del 10 novembre 2017


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1716 del 24 ottobre 2017

Proposta di nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale (articolo 8 della L. R. n. 50/1993). Presa d'atto del riordino normativo nazionale e regionale e contestuale adeguamento del percorso procedurale, ridefinizione delle linee guida e degli obiettivi generali e adozione del programma operativo. Approvazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica).

Note per la trasparenza

Con il provvedimento, la Giunta Regionale intende avviare una fase di revisione della proposta di PFVR adottata con DGR n. 133 del 26.8.2014, in riferimento ad alcuni ulteriori contenuti ed indirizzi generali e di dettaglio oltre che della presa d’atto, in riferimento alle specifiche norme in materia di pianificazione faunistico-venatoria, degli esiti del riordino normativo derivante dall’attuazione della L. n. 56/2014 (riforma “Delrio”) e delle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e, da ultimo, n. 27/2017, con la quale si è dato corso, in prima e parziale attuazione della L. R. n. 30/2016, allo specifico riordino delle norme in materia di pianificazione faunistico venatoria. Sulla base di tale riformato quadro normativo, è ora possibile provvedere alla ricognizione, ridefinizione e riallineamento delle procedure in materia di redazione, adozione e approvazione del PFVR oltre che di quelle relative al pertinente percorso procedurale VAS. In tal senso,  si provvede quindi alla individuazione e definizione delle linee guida e degli obiettivi generali e di indirizzo rispetto a cui si andrà a sviluppare, anche in riferimento alla pertinente procedura di VAS, la stesura della nuova proposta di PFVR. In tal senso, si provvede all'approvazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Come disposto dalla previgente formulazione dall’articolo 8 della Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50, il Piano faunistico-venatorio regionale (PFVR), con il relativo Regolamento di attuazione, è approvato, sulla base dei criteri di cui all’articolo 10, comma 11 della Legge 11 febbraio 1992, n.157, dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta e ha validità quinquennale. Il Piano, corredato da idonea cartografia, attua la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento nonché, ove necessario, l’adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale, dei Piani faunistico-venatori provinciali.

Con DGR n. 792 del 7 giugno 2011, la Giunta Regionale ha approvato le modalità di coordinamento delle fasi procedimentali in capo alle Amministrazioni regionale e provinciali a supporto della stesura dei rispettivi Piani faunistico-venatori (PFV), attraverso la costituzione di un tavolo tecnico permanente di coordinamento (Ttpc) e la sottoscrizione di un apposito protocollo di intesa tra Regione del Veneto e Province.

Inoltre, con DGR n. 834 del 14 giugno 2011, la Giunta Regionale, ad integrazione di quanto a suo tempo disposto con DGR n. 791 del 31 marzo 2009 in materia di procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica), ha approvato la procedura da applicarsi al Piano faunistico-venatorio regionale ed ai Piani faunistico-venatori provinciali prevedendo le seguenti fasi: - Fase 1: elaborazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare; - Fase 2: consultazione con la Commissione regionale VAS e con i soggetti competenti in materia ambientale (Autorità ambientali) sui contenuti del Rapporto Ambientale e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto stesso; - Fase 3: approvazione del Documento Preliminare di Indirizzo (DPI) e del Rapporto Ambientale Preliminare ed elaborazione delle proposte di Piano faunistico-venatorio regionale e dei Piani faunistico-venatori provinciali unitamente alle rispettive proposte di Rapporto Ambientale; - Fase 4: adozione; - Fase 5: consultazione e partecipazione; - Fase 6: Parere motivato; - Fase 7: adozione definitiva e approvazione.

Con DGR n.1728 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha approvato il Documento Preliminare di Indirizzo (DPI), comprensivo del Quadro conoscitivo e analisi delle potenzialità faunistiche regionali, delle Carte di distribuzione regionale delle specie faunistiche e dei Criteri per l’elaborazione e contenuti specifici dei Piani faunistico-venatori provinciali e regionale, unitamente al Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani medesimi.

Ha fatto quindi seguito la fase relativa alla stesura coordinata dei Piani faunistico-venatori veri e propri (regionale e provinciali) e dei rispettivi Studi di incidenza ambientale (SIncA) ai fini della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA).

La proposta di Piano regionale, comprensiva di Relazione e Regolamento di Attuazione, Cartografia, Studio di Incidenza Ambientale, Rapporto Ambientale e relativa Sintesi non Tecnica, è stata adottata in via preliminare con DGR n. 1518 del 12 agosto 2013.

A detto provvedimento hanno fatto seguito, sempre in termini coordinati con le Amministrazioni provinciali: - il deposito, presso gli Uffici della competente Commissione regionale VAS, le Amministrazioni provinciali del Veneto e le Regioni e Stati confinanti, dei documenti concernenti la proposta di Piano adottata in via preliminare nonché la pubblicazione dei medesimi sul sito web regionale; - la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dell’avviso di avvenuto deposito delle proposte di Piano faunistico-venatorio regionale 2014-2019 nonché delle proposte dei Piani faunistico-venatori provinciali (PFVP) delle rispettive Province, unitamente alle indicazioni ai fini della formulazione delle osservazioni alle proposte di Piano, da presentarsi nell’ambito della fase di consultazione e partecipazione; - l’organizzazione e lo svolgimento di sette incontri sul territorio regionale, uno in ciascun capoluogo di Provincia, di presentazione al pubblico della proposta di Piano faunistico-venatorio regionale 2014-2019 e del pertinente Piano faunistico venatorio provinciale.

Al termine del suddetto periodo di consultazione e partecipazione (ufficialmente avviatosi in data 31 agosto 2013 e conclusosi in data 29 ottobre 2013) è iniziata, da parte dell’allora competente Sezione Caccia e Pesca, l’attività di esame e catalogazione di tutte le osservazioni alla proposta di Piano regionale pervenute (che sono risultate pari a 703, provenienti da 114 soggetti diversi), formulate da parte dei soggetti aventi competenza in materia ambientale, delle Amministrazioni locali, dei portatori di interesse nonché dei singoli cittadini. Si è quindi provveduto ad istruire tutte le osservazioni pervenute, elaborando per ciascuna di esse una proposta di modalità di recepimento (accoglimento/accoglimento parziale/rigetto) nonché a sottoporre le osservazioni aventi attinenza ambientale, unitamente alle rispettive modalità di recepimento, al soggetto esterno all’uopo incaricato dall’Amministrazione regionale, il quale ha provveduto a trasmettere il proprio parere.

Al termine della complessiva istruttoria si è così pervenuti: a) all’approvazione da parte della Giunta Regionale degli esiti istruttori relativi all’esame e valutazione delle osservazioni pervenute (DGR n. 502 del 4.4.2014); b) all’avvio della fase istruttoria in capo alla Commissione regionale VAS medesima, basata sull’esame della proposta di Piano faunistico-venatorio regionale e del richiamato provvedimento di Giunta che ha approvato la valutazione e l’implementazione delle osservazioni pervenute, fase istruttoria che si è peraltro caratterizzata per la contestualità delle istruttorie relative ai sette Piani faunistico-venatori provinciali; c) all’implementazione dei documenti accompagnatori del Piano faunistico-venatorio regionale, in particolare del Rapporto ambientale e dello Studio di Incidenza Ambientale, nonché a tutte le necessarie integrazioni amministrative sulla base della richiesta di integrazioni e modifiche formulata dalla Struttura regionale competente in materia di Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA – NUVV) con nota prot. 492423 del 13.11.2013.

Parallelamente, con DGR n.12/DDL del 27.5.2014, la Giunta Regionale aveva adottato un apposito DDL, finalizzato a dare puntuale supporto normativo agli specifici contenuti del PFVR per le parti che necessitavano di modifica di legge, attraverso la riforma delle pertinenti sezioni della L. R. n. 50/1993.

Si è così giunti all’emanazione del prescritto Parere motivato, con esito favorevole e prescrizioni, da parte della Commissione regionale VAS (Parere n. 101 del 12 maggio 2014, così come modificato con successivo Parere n. 145 del 29 luglio 2014).

Infine, a seguito della preliminare approvazione dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali da parte dei competenti organi amministrativi delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, con Deliberazione n. 133/CR del 26.8.2014, la Giunta Regionale ha provveduto all’adozione della proposta di Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2014-2019, che comprendeva quindi anche “il coordinamento nonché, ove necessario, l’adeguamento a fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale dei piani provinciali”, ai sensi della previgente formulazione del comma 2 dell’articolo 8 della L. R. n. 50/1993, composto dai seguenti allegati:

  • Relazione al Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2014-2019 (Allegato A);
  • Cartografia (Allegato B);
  • Regolamento di Attuazione (Allegato C);
  • Piano di monitoraggio (Allegato D);
  • Studio di incidenza ambientale (SIncA) (Allegato E) e relative Appendici (Allegato E1);
  • Rapporto Ambientale (Allegato F) e Sintesi non Tecnica (Allegato F1);
  • Dichiarazione di Sintesi (Allegato G).

Successivamente depositata presso il Consiglio Regionale per l’avvio del successivo iter finale di esame da parte della competente Commissione e di approvazione da parte dello stesso Consiglio, la proposta di PFVR 2014-2019 non è stata oggetto di alcuna attività in sede consiliare entro il termine di scadenza della medesima legislatura regionale, così come anche per il predetto DGR n.12/DDL del 27.5.2014.

Con l’avvio della Xa legislatura e l’insediamento dell’attuale esecutivo, è emersa la volontà, preliminarmente alla necessaria ri-adozione da parte della stessa Giunta della proposta di PFVR 2014-2019 ai fini di un contestuale ri-avvio dell’iter consiliare di esame e approvazione, di sottoporre la proposta di PFVR 2014-2019 in parola ad una preliminare ampia ed articolata revisione, in riferimento ad alcuni criteri informatori generali e di dettaglio, tra cui:

  • la presa d’atto che, a seguito dell’avvio del processo di riforma delle Province previsto dalla L. n. 56/2014 (“legge Delrio”) con l’attribuzione della materia “caccia” tra le c. d. “funzioni non fondamentali”, a cui la Regione ha dato seguito prima con la L. R. n. 19/2015 e poi con il riordino complessivo previsto dalla L. R. n. 30/2016, si è venuto di fatto a ridefinire il quadro generale di attribuzioni e competenze tra il livello amministrativo regionale e quello provinciale, come previsto dalla L. n. 157/1992 e dalla L. R. n. 50/1993, a livello pianificatorio, gestionale e procedimentale;
  • in tal senso, anche l’iter ed il procedimento pianificatorio viene ad essere radicalmente mutato, con il conseguente puntuale ed organico ri-accorpamento, in un unico livello di pianificazione, ovvero quello regionale, anche di contenuti ed attribuzioni sino ad ora di esclusiva competenza e pertinenza del livello provinciale, fatto salvo il successivo coordinamento nell’ambito del PFVR;
  • è del tutto evidente che non si tratta di un mero processo di trasferimento, ri-collocazione e ri-aggregazione di indirizzi, contenuti ed ambiti dal livello provinciale a quello regionale ma, al contrario, di un complessivo ed articolato ri-disegno a carico di vari specifici ambiti; solo a titolo di esempio, quelli connessi alla Zona Faunistica delle Alpi, che, in un contesto pianificatorio e gestionale più ampio ed articolato (quello regionale appunto), vengono ad assumere ruolo, valenza e rilevanza ulteriori; sempre in riferimento alla Zona Faunistica delle Alpi e sempre quale mero esempio puntuale in un quadro ben più complesso ed articolato, è chiaro come il regolamento di cui all’articolo 23 della L. R. n. 50/1993, sin qui declinato su base provinciale, non potrà che avere, in una dimensione di ambito inter-provinciale e regionale, una ben diversa e articolata strutturazione operativa e gestionale;
  • la volontà di valutare la coerenza tra gli indirizzi e gli obiettivi del PFVR in parola rispetto agli orientamenti ed ai programmi generali in materia di questa Amministrazione; a tal fine, si ritiene necessario ed opportuno sviluppare ed articolare un ancor più stretto collegamento con i temi ed i contenuti legati al settore primario, in linea con gli indirizzi comunitari, nazionali e regionali di valorizzazione del ruolo ambientale dell’attività agricola, con evidenti connessioni e ricadute che riguardano anche i temi legati alla tutela e gestione delle componenti faunistiche, anche in ragione della riallocazione di tali tematiche nell’ambito del medesimo Assessorato e dell’opportunità di attivare ogni possibile sinergia anche rispetto alle politiche ed ai programmi del Piano di Sviluppo Rurale;
  • la presa d’atto del progressivo percorso di consolidamento, sviluppo ed evoluzione delle misure gestionali da attuare nelle zone comprese nella Rete Natura 2000 e, quindi, la necessità di adeguamenti ed aggiustamenti, sia puntuali che articolati, rispetto agli ambiti pianificatori e gestionali, anche in riferimento alle politiche ed agli interventi di sviluppo rurale dianzi-evidenziati;
  • la presa d’atto della necessità di accompagnare la fase di coinvolgimento ed ascolto avviata dall’Assessorato di reparto, in sede di insediamento di questa Giunta regionale e nei confronti dei principali stake-holders di riferimento, ad una puntuale fase di confronto finalizzata a valutare e, se del caso, ad implementare ulteriori contenuti e istanze rispetto alla predetta proposta di PFVR, anche in ragione del fatto che un’ampia quota dei medesimi soggetti, ovvero quella riferibile al livello provinciale, non può più trovare, al medesimo livello, una controparte politico-amministrativa con cui confrontarsi; in tal senso, si è quindi ritenuto opportuno re-indirizzare ed articolare tale attività di ascolto degli stake-holders e, in generale, del territorio, attraverso un coinvolgimento dei livelli regionale e provinciale del comparto associativo venatorio, agricolo ed ambientale, anche coinvolgendo gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) ed i Comprensori Alpini (CA) e acquisire così ulteriori specifici e utili indirizzi;
  • la opportunità di valutare, e se del caso rivedere, alcune scelte ed indicazioni pianificatorie e gestionali della proposta di PFVR 2014-2019 alla luce del riformato quadro normativo derivante dalla riforma delle Province; si fa riferimento, a mero titolo di esempio, alle scelte in materia di ripartizione del territorio nell’ambito della gestione programmata della caccia sia per l’ambito omogeneo della Zona Faunistica delle Alpi, da ripartire in Comprensori Alpini, che per il restante territorio di pianura, da ripartire in Ambiti Territoriali di Caccia; le scelte pianificatorie e quindi gestionali rispetto a questi aspetti non possono non risentire di un diverso livello di dettaglio territoriale nella pianificazione faunistico-venatoria quale quello risultante dall’attuazione della riforma delle Province; da qui la necessità di valutare indirizzi finalizzati ad una riorganizzazione e ricollocazione delle strutture gestionali nel territorio soggetto alla caccia programmata, in linea peraltro con alcune proposte derivanti dai PFV provinciali, tenendo conto nel contempo sia di obiettivi di carattere gestionale che dell’esigenza di declinare i predetti obiettivi rispetto agli aspetti sociali e nell’ambito di uno dei cardini della pianificazione e gestione faunistico-venatoria, ovvero il consolidamento ed il rafforzamento di uno stretto legame tra cacciatore e territorio;
  • accanto a ciò, la considerazione della necessità di tenere in adeguata considerazione gli esiti conseguenti all’evoluzione degli assetti fondiari e produttivi che hanno caratterizzato il territorio agricolo veneto negli ultimi anni, che si fonda da un lato in riferimento alla riforma della PAC ed al ridimensionamento del comparto delle colture erbacee, da granella ed agro-industriali, dall’altro nell’attuazione degli interventi previsti dalla programmazione e dai bandi del Piano di Sviluppo Rurale nonché nella riforma strutturale del comparto vitivinicolo regionale, con ricadute significative in ordine al tema della gestione differenziata del territorio, che costituisce uno dei principali cardini della pianificazione faunistico-venatoria;
  • la necessità di porre in essere una complessiva verifica e, laddove necessario, altrettanto puntuale revisione e adeguamento dell’attuale quadro procedimentale che ha portato alla redazione della proposta di PFVR 2014-2019, in riferimento sia all’unificazione dei due sin qui vigenti livelli (provinciale e regionale) nell’unico livello regionale, sia alla strutturazione, rispetto a tale unificazione, del percorso connesso alla VAS – Valutazione Ambientale Strategica; in tal senso, è quindi necessario provvedere ad una verifica del quadro procedurale previsto dalle DGR n. 792/2011 (coordinamento livello provinciale/livello regionale) e n. 834/2011 (procedura di VAS per la redazione del PFVR);
  • la necessità, pur in un mutato contesto amministrativo, in sede di pianificazione, di poter utilmente implementare, ove ritenuti utili, anche singoli e specifici contenuti dei PFV provinciali sin qui approvati, tenendo conto del fatto che, essendo anch’essi derivanti da un percorso di VAS, la loro stesura si è necessariamente fondata ed articolata prima con un ascolto del territorio a livello provinciale e poi anche con il puntuale riscontro delle osservazioni pervenute a seguito della fasi di pubblicazione dei PFV stessi; si tratta, è del tutto evidente, di strumenti pianificatori che hanno trovato costruzione ed approvazione in un contesto amministrativo provinciale antecedente alla progressiva implementazione della “riforma Delrio”, in un quadro di competenza e di rappresentanza, oltre che di continuità nell’ambito di ciascuna legislatura, ben diverso da quello attuale e sicuramente più coerente e fondato in termini di collegamento con il territorio e con il tessuto associativo interessato e coinvolto dalle tematiche di cui trattasi; in tal senso, la L. R. n. 27/2017 prevede una specifica disposizione transitoria in ordine al ruolo dei PFV provinciali;
  • la necessità di poter arrivare ad una definizione, individuazione e quantificazione del TASP – Territorio Agro-Silvo-Pastorale, rispetto al quale vanno poi individuati e collocati i vari istituti, pubblici e privati, di tutela, di protezione e di gestione della fauna in cui si articola la “gestione differenziata del territorio” come introdotta dalla L. n. 157/1992; si tratta di uno degli elementi cardine dell’intero quadro della pianificazione faunistico-venatoria, e, in ragione di ciò, negli ultimi anni la stessa definizione e delimitazione del TASP è stata spesso oggetto di decisioni della Giustizia Amministrativa e anche della Corte Costituzionale; ulteriore fattore che ha concorso all’evoluzione della definizione di TASP è sicuramente rinvenibile nell’aumentata disponibilità di basi informative cartografiche e di sistemi di lettura e gestione delle stesse, con un grado di dettaglio che era sino a qualche tempo fa esclusiva di sistemi di gestione cartografica ben più complessi ed onerosi in termini di risorse, sia umane che economiche;
  • la valutazione e la scelta di diverse basi cartografiche si riverbera anche in funzione di un aspetto, quello gestionale di dettaglio, che necessariamente e sempre in ragione della riforma amministrativa e gestionale del livello provinciale deve essere preliminarmente considerato; anche perché è evidente che l’approccio gestionale in sede di applicazione del PFVR sul territorio dovrà necessariamente essere declinato e applicato sul territorio in modo coerente ed omogeneo tra i diversi contesti territoriali; infine, la disponibilità di basi cartografiche in grado di interagire con altri tematismi legati alla pianificazione territoriale (uso del suolo, sviluppo dell’edificato e delle reti infrastrutturali) oltre che con l’assetto della conduzione agricola e degli ordinamenti produttivi e fino al regime della proprietà fondiaria non può che portare verso un quadro gestionale ed operativo tramite il quale, ad esempio, individuare la collocazione di una zona di protezione della fauna attraverso una valutazione ponderata dei requisiti faunistici del sito e degli eventuali impatti negativi delle popolazioni faunistiche presenti sulle colture in atto nella stessa porzione territoriale;
  • infine, la necessità di dare attuazione ad una riforma del sistema di ripartizione ed organizzazione del TASP in Ambiti Territoriali di Caccia e, per la Zona Faunistica delle Alpi, in Comprensori Alpini che, in prima istanza, trova riscontro e concreto fondamento proprio dalle proposte contenute nei dianzi-richiamati PFV provinciali, che, come tali, discendono da una puntuale azione di confronto sul territorio con i vari stake-holders di riferimento nell’ambito del percorso VAS e che, quindi, si possono presumere come dato acquisito di partenza rispetto al quale operare ulteriori definizioni di dettaglio; la riforma in parola, inoltre, trova fondamento ulteriore rispetto alla necessità di conseguire, ove e per quanto possibile, ulteriori ed utili margini di economie di scala nella gestione faunistica del territorio, con particolare riferimento ad un orizzonte operativo che si ritiene sarà sempre più caratterizzato dalla presenza di aree di protezione della fauna (Oasi di Protezione e Zone di Ripopolamento e Cattura) di medie e grandi dimensioni, che, abbisognando di un approccio gestionale solido e strutturato, difficilmente possono trovare efficace ed adeguata risposta da parte di ATC e CA di ridotte dimensioni e consistenza di associati, in ragione del ruolo concreto che ATC e CA svolgono nella gestione di tali aree.

Sulla base di tale indirizzo complessivo da parte della Giunta Regionale, l’Assessorato di riferimento ha avviato una fase di interlocuzione ed ascolto dei principali stake-holders, attraverso specifici incontri e tavoli di lavoro, da cui è emersa una sostanziale ed ampia condivisione in ordine ad alcune criticità della proposta di PFVR 2014-2019 e poi, proprio a partire dall’attenuazione o possibile soluzione di tali criticità, di promuovere la redazione di una nuova proposta di PFVR.

Sulla base dei criteri informatori generali e di dettaglio dianzi-richiamati, si ritiene quindi necessario provvedere ad una preliminare revisione e, ove necessario (in ragione del mutato quadro normativo generale come dianzi-richiamato), ad una riformulazione ed adeguamento sia delle disposizioni normative regionali di riferimento che dei provvedimenti a carattere procedurale sin qui adottati, al fine di costituire il nuovo quadro generale, normativo e procedurale, nell’ambito del quale procedere alla costruzione, della nuova proposta di PFVR, sulla base degli obiettivi generali e di indirizzo, delle linee guida e dei principi informatori più sopra individuati e declinati.

In tal senso, con DGR n. 5/DDL del 14.3.2017, la Giunta Regionale ha adottato uno specifico disegno di legge avente ad oggetto “Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ”, composto di n. 13 articoli, con i quali si è proceduto ad adeguare il quadro normativo regionale agli esiti della L. n. 56/2014 e delle leggi regionali n. 19/2015 e n. 30/2016. Il medesimo disegno di legge, è stato approvato del Consiglio Regionale in data 1.8.2017 ed è stato successivamente promulgato con L. R. 8 agosto 2017, n. 27 “Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 77 del 11 agosto 2017.

La legge regionale in parola, intervenendo sugli articoli 8 e 9 della L. R. n. 50/1993, ha provveduto alla riassegnazione, in un unico livello pianificatorio, ovvero quello regionale, dei contenuti dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali (PFVP) e del Piano Faunistico-Venatorio Regionale (PFVR), modificando, integrandolo con i contenuti dell’articolo 9, l’articolo 8 e abrogando il predetto articolo 9.

Pertanto, a seguito della riforma normativa in parola, l’articolo 8 della L. R. n. 50/1993 – Pianificazione faunistico-venatoria regionale, viene ad essere così ri-formulato:

“1. Il territorio agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, compreso il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, gli incolti produttivi ed improduttivi, le zone montane d'alta quota escluse le rocce nude ed i ghiacciai, è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, garantendo la coesistenza tra le specie e le attività antropiche presenti sul territorio.

2. Il piano faunistico venatorio regionale, con il relativo regolamento di attuazione, è approvato, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta ed ha validità quinquennale. Il Piano, corredato da idonea cartografia, attua la pianificazione faunistico-venatoria e può essere aggiornato nel periodo di validità con le modalità di cui al successivo comma 6; determina i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nel rispetto dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge n. 157/1992.

3. Nel piano, il territorio soggetto alla pianificazione faunistico-venatoria, è destinato, per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio della zona faunistica delle Alpi, che è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Una percentuale globale massima del 15 per cento può essere destinata all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

4. Il Piano, in riferimento alla destinazione differenziata del territorio di cui al comma 3, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartisce il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, da destinare alla caccia programmata in Ambiti territoriali di caccia, esclusa la zona faunistica delle Alpi, tenendo conto che il numero e la dimensione degli Ambiti territoriali di caccia devono essere tali da garantire l'autosufficienza faunistica ed il corretto utilizzo del territorio; di norma sono sub-provinciali, omogenei e delimitati da confini naturali.

4 bis. Il Piano individua la delimitazione della Zona faunistica delle Alpi, come definita dal comma 1 dell’articolo 11 della legge n. 157/1992 e, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, ne ripartisce il territorio in Comprensori alpini.

4 ter. Il Piano determina, individuandole anche graficamente nella relativa cartografia:

a) le oasi di protezione;

b) le zone di ripopolamento e cattura;

c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;

e) l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992;

f) l’identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna;

g) i programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell’articolo 23 della legge n. 157/1992, nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);

h) i programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura, da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all’articolo 8 della legge n. 157/1992.

5. Il regolamento di attuazione del piano prevede in particolare:

a) lo schema di statuto degli Ambiti territoriali di caccia;

a bis) lo schema di statuto dei Comprensori alpini;

b) l'indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992;

b bis) l’indice di densità venatoria minima e massima per i Comprensori alpini tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 14 della legge n. 157/1992;

c) le modalità di prima costituzione dei comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi;

d) omissis;

e) la disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare vallivo, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 157/1992;

f) i criteri per l'assegnazione di contributi di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, ai proprietari o conduttori di fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia.

6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al Piano, sempre che non incidano sui criteri informatori del piano medesimo.

7. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve presentare una richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992.”.

In ragione della volontà di riconoscere, a prescindere dagli esiti derivanti dall’applicazione della L. n. 56/2014 e delle LL. RR n. 19/2015 e n. 30/2016, ruolo e valenza di analisi, di proposta e di condivisione sul territorio ai PFVP approvati, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia, ai fini della redazione della proposta di PFVR 2014-2019, nella medesima L. R. n. 27/2017 si è disposto, con l’articolo 11 – Norme transitorie quanto segue:

“1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, nella predisposizione del Piano faunistico-venatorio di cui all’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, può far propri, anche attraverso il coordinamento ed il loro adeguamento complessivo o anche solo parziale, i piani faunistico-venatori approvati dalla Città metropolitana di Venezia e dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti con esito positivo a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).”.

E’ evidente il principio informatore e le finalità delle predette disposizioni transitorie, ovvero la costruzione di una nuova proposta di PFVR a partire da un patrimonio informativo di analisi e proposte a livello di ciascun ambito territoriale provinciale e, quindi, con un dettaglio idoneo a dare concretezza e valore alla proposta pianificatoria regionale. Oltre a ciò, il fatto che i medesimi PFVP abbiano trovato adozione e approvazione in un contesto amministrativo precedente all’entrata in vigore della L. n. 56/2014, ovvero nell’ambito di un mandato amministrativo coerente con l’articolazione e la validità dei previgenti strumenti di pianificazione faunistica ed abbiano conseguito un favorevole parere in termini di VAS – Valutazione Ambientale Strategica, si ritiene fattore fondante in ordine alla loro coerenza e sostenibilità in riferimento al territorio ed agli stake-holders di ciascun contesto amministrativo locale.

Definito così il contesto normativo oggi vigente ed applicabile alla redazione della nuova proposta di PFVR, si rileva come, in riferimento al percorso procedurale che ha a suo tempo portato alla costruzione della proposta di PFVR 2014-2019, sono state all’epoca adottate le DGR di seguito riportate:

  • DGR n. 792 del 7.6.2011, avente ad oggetto “Pianificazione faunistico-venatoria relativa al periodo 2012-2017 (Artt. 8 e 9 Lr. 50/1993). Definizione coordinata delle fasi procedimentali in capo alle Amministrazioni regionale e provinciali (art. 2 c. 1 Lr 50/1993).”; il provvedimento aveva lo scopo di coordinare tra loro le attività connesse alla redazione dei PFVP e del PFVR, al fine di arrivare ad un’unica scansione temporale tra la redazione dei due livelli di pianificazione, finalizzata a garantire un unico ambito temporale sia per la fase di coordinamento dei PFVP nel PFVR (ai sensi della previgente formulazione dell’articolo 8 della L. R. n. 50/1993) che per la fase di analisi e verifica, nell’ambito della procedure di VAS, dei PFVP e del PFVR;
  • DGR n. 834 del 14.6.2011, avente ad oggetto “Attuazione della Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano faunistico-venatorio regionale e dei Piani faunistico-venatori provinciali (artt. 8 e 9 Lr 50/1993). Integrazioni alla Dgr n. 791 del 31.03.2009.”; il provvedimento aveva lo scopo, nell’ambito del coordinamento temporale rispetto alla redazione delle proposte di PFVP e di PFVR di cui alla predetta DGR n. 792/2011, di implementare un percorso procedurale legato all’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica, in forma coordinata, ai due livelli del previgente assetto pianificatorio, provinciale e regionale, integrando le disposizioni generali in materia di VAS di cui alla DGR n. 791/2009 in riferimento alla specificità procedurale legata alla redazione e approvazione dei PFVP e del PFVR.

Con l’istituzione di un unico livello di pianificazione a seguito della promulgazione della L. R. n. 27/2017 di modifica della L. R. n. 50/1993 e, in particolare, a seguito della modifica dell’articolo 8 e dell’abrogazione dell’articolo 9 della medesima legge regionale, le due predette DGR risultano essere, di fatto, prive di qualsiasi applicabilità, anche residuale, nell’ambito del percorso procedimentale finalizzato alla redazione della nuova proposta di PFVR, per cui si rende necessario provvedere alla loro revoca, dando atto che:

  • per quanto attiene alla opportunità e valenza di assicurare un collegamento ed un coordinamento tra i PFVP approvati e con positivo parere in termini di VAS e la nuova proposta di PFVR, trova applicazione la pertinente norma transitoria di cui all’articolo 11 della L. R. n. 27/2017;
  • per ciò che riguarda invece il percorso procedurale connesso alla VAS, non sussistendo più i motivi di specificità connessi al previgente percorso parallelo e coordinato tra PFVP e PFVR, trova efficace applicazione, in materia di VAS, la DGR n. 791/2009.

Si ritiene, pertanto, di poter provvedere, con la presente Deliberazione, alla revoca della DGR n. 792/2011 e della DGR n. 834/2011.

Con DGR n. 1728 del 7.8.2012 si è disposto di approvare, tra l’altro e in applicazione di quanto disposto con le predette DGR n. 792/2011 e n. 834/2011, il “Documento Preliminare di Indirizzo – parti prima e seconda”, con il quale si era provveduto a declinare gli obiettivi generali della pianificazione faunistico-venatoria che hanno indirizzato la redazione della proposta di PFVR 2014-2019, riferiti ai criteri di sostenibilità ambientale, fissati a livello europeo e già espressi nella Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992, che costituiscono la base degli obiettivi ambientali di qualsiasi piano e/o programma che va sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, come di seguito indicati: Criterio 1. Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili; Criterio 2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione; Criterio 3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/ inquinanti; Criterio 4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi; Criterio 5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche; Criterio 6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali; Criterio 7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale; Criterio 8. Protezione dell’atmosfera (riscaldamento del globo); Criterio 9. Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale; Criterio 10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile; inoltre, in termini di principi generali, si era altresì fatto un espresso richiamo all’articolo 10 della L. n. 157/1992, laddove si prevede che “La pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al conseguimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio”.

Sulla base dei suddetti criteri di sostenibilità e principi generali, erano stati individuati nella DGR n. 1728/2012 i seguenti obiettivi prioritari per il Piano faunistico-venatorio regionale e i Piani faunistico-venatori provinciali:

  1. Conseguire gli obiettivi di conservazione e tutela della fauna e degli habitat individuati ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli, in base ad una razionale programmazione del territorio e delle risorse naturali ed ambientali. Le presenze faunistiche sono promosse prioritariamente mediante la tutela, la conservazione e il ripristino degli ambienti naturali idonei (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 4 DI SOSTENIBILITA’);
  2. Valorizzare, attraverso una programmazione sostenibile delle attività gestionali e venatorie, le tradizioni venatorie regionali legate alle peculiarità territoriali e faunistiche, compatibilmente con la normativa vigente (RICONDUCIBILE AI CRITERI 2 E 6 DI SOSTENIBILITA’);
  3. Pervenire ad un misurabile miglioramento dei parametri di autosufficienza della produzione di selvaggina cacciabile e ad una riduzione dei contingenti di selvaggina immessi sul territorio provenienti da allevamento e comunque dall’estero ( RICONDUCIBILE AL CRITERIO 2 DI SOSTENIBILITA’);
  4. Salvaguardare il naturale ritorno dei grandi carnivori sulle Alpi e la stabilizzazione nel medio-lungo periodo di meta-popolazioni autosufficienti, attraverso la riduzione dei potenziali conflitti con le attività antropiche, nonché attraverso il coordinamento a livello intra- ed extra-regionale delle attività di gestione e monitoraggio (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 4 E 10 DI SOSTENIBILITA’):
  5. Ricondurre il fenomeno dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole a livelli di tollerabilità e di sostenibilità economica, attraverso una corretta pianificazione territoriale tenuto conto delle vocazionalità faunistiche e delle vulnerabilità ambientali e delle produzioni agricole, favorendo lo strumento della prevenzione (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 7 DI SOSTENIBILITA’);
  6. 6 .Contenere l’espansione e, per quanto possibile, tendere all’eradicazione, di specie estranee al panorama faunistico regionale, in particolare se la loro presenza è causa di possibili conflitti con attività antropiche e con la salvaguardia delle biocenosi e delle specie autoctone, con particolare riferimento a cinghiale e nutria (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 4 E 7 DI SOSTENIBILITA’);
  7. Gestione degli ungulati: per le specie autoctone pervenire a densità e distribuzione territoriale delle popolazioni compatibili con le attività antropiche e in equilibrio con le biocenosi. Valorizzare il prelievo venatorio come strumento di gestione atto a favorire il miglioramento qualitativo e l’equilibrio numerico fra le diverse classi di età delle popolazioni oggetto di prelievo nonché, ove sostenibile, come attività di produzione primaria, in armonia con le vigenti normative comunitarie. Per le specie alloctone o comunque estranee al patrimonio faunistico regionale, contenimento delle popolazioni esistenti negli ambiti territoriali di presenza e congelamento delle densità, se compatibili con le attività antropiche e le biocenosi. Eradicazione dei nuclei presenti in contesti del tutto estranei o frutto di immissioni abusive o fughe accidentali (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 4 E 7 DI SOSTENIBILITA’);
  8. Promuovere un miglioramento in termini qualitativi e quantitativi del livello di conoscenza delle componenti faunistiche regionali e dei parametri relativi all’attività venatoria e più in generale a tutte le attività connesse alla gestione faunistica, attraverso: a. standardizzazione e informatizzazione dei sistemi di raccolta dati, attraverso l’utilizzo di piattaforme informatiche condivise; b. uniformità delle metodologie di raccolta dati; c. responsabilizzazione e “crescita culturale” delle componenti gestionali locali e del mondo venatorio in generale, ai fini del miglioramento della qualità dei dati; d. riconoscimento e valorizzazione delle attività tecnico-scientifiche e culturali svolte a titolo volontaristico al fine di implementare le conoscenze in campo faunistico regionale, e tra queste inanellamento scientifico, monitoraggi e censimenti, stazioni permanenti di monitoraggio (RICONDUCIBILE AL CRITERIO 9 DI SOSTENIBILITA’);
  9. Attenuare i livelli di conflitto e di “percezione negativa” nei confronti dell’attività venatoria da parte del mondo agricolo e dell’opinione pubblica in generale, ponendo attenzione al riconoscimento della proprietà privata e alle attività economiche e socio-culturali in ambito agro-silvo-pastorale che manifestano livelli di criticità nella compatibilità con l’attività venatoria (RICONDUCIBILE AI CRITERI 7, 9 E 10 DI SOSTENIBILITA’);
  10. Promuovere una maggiore sinergia negli obiettivi e un maggior coordinamento delle scelte gestionali tra la gestione privatistica della caccia (Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie) e gestione programmata (Ambiti Territoriali di Caccia), perseguendo l’attenuazione delle possibili conflittualità a livello locale (RICONDUCIBILE AI CRITERI 7 E 10 DI SOSTENIBILITA’).

Si rende ora necessario, nell’ambito del percorso per definire una nuova proposta di PFVR alla luce dei criteri informatori generali e di dettaglio dianzi-indicati, definire, modificare o eventualmente integrare i predetti obiettivi prioritari, dando atto che, in ogni caso, per gli stessi deve essere integralmente garantita, ai fini del percorso di valutazione VAS, l’integrale riconducibilità rispetto ai dieci criteri di sostenibilità ambientale fissati a livello europeo e già espressi nella Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992, che costituiscono la base degli obiettivi ambientali di qualsiasi piano e/o programma che va sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica.

Si ritiene che i predetti n. 10 obiettivi prioritari siano del tutto adeguati, in termini di coerenza e sostenibilità, a supportare l’attività di redazione di una nuova proposta di PFVR, dando atto che all’interno degli stessi trovano spazio gli elementi e gli argomenti di cui ai criteri informatori generali e di dettaglio più sopra descritti e puntualmente declinati, ma si valuta altresì necessario inserire un ulteriore obiettivo prioritario, come di seguito descritto:

11. Definire, anche in riferimento all’attuale fase di riordino conseguente alla riforma del livello amministrativo provinciale a seguito della L. n. 56/2014, una proposta di modello organizzativo e gestionale che tenga conto delle specificità di processi e procedimenti gestionali ed amministrativi che devono trovare collocazione ad un livello (centrale o periferico) adeguato in termini di efficienza ed efficacia, anche in riferimento ad un orizzonte temporale di attività quale è quello che caratterizza il PFVR che consente, ove necessario, l’adozione di integrazioni e miglioramenti, sia puntuali che complessivi, nell’ambito di quanto prevede il comma 6 dell’articolo 8 della L. R. n. 50/1993; in tal senso, la individuazione di un idoneo riferimento gestionale, centrale o allocato sul territorio di riferimento, assume ruolo e rilevanza in riferimento agli aspetti sociali connessi all’attività di gestione faunistica di prelievo venatorio, in risposta alle attese che provengono dal territorio stesso, perseguendo l’attenuazione o la rimozione di possibili conflittualità a livello locale (RICONDUCIBILE AI CRITERI 4, 5, 6 E 10 DI SOSTENIBILITA’).

Si ritiene, pertanto, di approvare i dianzi-indicati obiettivi prioritari, dal n. 1 al n. 11 compreso, dando atto che gli stessi costituiscono, in riferimento ai correlati criteri di sostenibilità nell’ambito della procedura di VAS, il quadro generale e di dettaglio all’interno del quale si andrà a costruire la nuova proposta di PFVR.

Sulla base dei medesimi obiettivi prioritari e al fine di avviare il pertinente percorso procedurale di VAS, si è provveduto alla redazione;

  • del “Documento preliminare di indirizzo “Linee guida, criteri per l’elaborazione e contenuti del PFVR – Piano Faunistico-Venatorio Regionale", ovvero del documento preliminare che contiene gli obiettivi generali che si intendono perseguire  con il PFVR e le scelte strategiche ad esso pertinenti, Allegato A (su supporto digitale) al presente provvedimento;
  • del “Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano Faunistico-Venatorio Regionale, riferito ai possibili impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione del PFVR in fase di redazione sulla base del predetto Documento preliminare, Allegato B (su supporto digitale) al presente provvedimento,

che si ritiene di approvare, dando atto che i predetti documenti costituiscono la traccia metodologica e procedurale con cui avviare il dialogo con la Commissione VAS.

Per quanto riguarda gli altri allegati tecnici a suo tempo approvati con DGR n. 1728/2012, ovvero "Documento Preliminare di Indirizzo, parte prima e seconda", "Quadro conoscitivo e analisi delle potenzialità faunistiche regionali (parte terza del Documento Preliminare di Indirizzo)" e "Allegato al Quadro Conoscitivo e analisi delle potenzialità faunistiche regionali (carte di distribuzione delle specie)" e, rispettivamente, allegati "A", "B" e "B1" alla medesima DGR, si dà atto che gli stessi, concernendo analisi, monitoraggi e valutazioni di carattere esclusivamente ambientale e faunistico, non sono in alcun modo interessati dalla revisione normativa e procedurale di indirizzi generali di cui al presente provvedimento, e, pertanto, gli stessi, unitamente ai documenti tecnici oggetto di approvazione con il presente provvedimento, andranno a costituire il complessivo assetto documentale sulla base del quale avviare il nuovo percorso VAS.

Infine, si dà altresì atto che compete alla Direzione Agroambiente, Caccia Pesca l’esecuzione del presente atto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n, 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”;

VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.”, come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 27/2017;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 “Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ”;

VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.”;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 c. d. “Codice Ambiente”, fatto specifico riferimento alla parte seconda ed alle disposizioni in materia di VAS – Valutazione Ambientale Strategica, come modificate ed integrate con D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;

RICHIAMATA la DGR n. 791 del 31 marzo 2009, avente ad oggetto “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c. d. “Codice Ambiente”, apportata dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.”;

VISTO il Regolamento di Attuazione del PFVR 2007/2012, approvato (allegato A) con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano Faunistico-Venatorio Regionale (2007-2012).”;

VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”;

RICHIAMATO l’articolo 2, comma 2 della L. R. n. 54/2012;

DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;

delibera

1.  di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.  di revocare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la DGR n. 792 del 7.6.2011, avente ad oggetto “Pianificazione faunistico-venatoria relativa al periodo 2012-2017 (Artt. 8 e 9 Lr. 50/1993). Definizione coordinata delle fasi procedimentali in capo alle Amministrazioni regionale e provinciali (art. 2 c. 1 Lr 50/1993).” e la DGR n. 834 del 14.6.2011, avente ad oggetto “Attuazione della Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano faunistico-venatorio regionale e dei Piani faunistico-venatori provinciali (artt. 8 e 9 Lr 50/1993). Integrazioni alla Dgr n. 791 del 31.03.2009.”;

3.  di approvare gli obiettivi prioritari, dal n. 1 al n. 11 compreso, in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati, dando atto che gli stessi costituiscono, in riferimento ai correlati criteri di sostenibilità nell’ambito della procedura di VAS, il quadro generale e di dettaglio all’interno del quale si andrà a strutturare la redazione della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR);

4.  di avviare, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.”, il procedimento complessivo finalizzato alla redazione della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR);

5.  di dare atto che, nell’ambito del procedimento di cui al precedente punto 4, trovano attuazione le disposizioni transitorie di cui all’articolo 11 della L. R. n. 27/2017;

6.  di dare atto che, in riferimento alla procedura di VAS – Valutazione Ambientale Strategica del procedimento di cui al precedente punto 3, trova applicazione, per le parti di specifica pertinenza, la DGR n. 791/2009, fatto particolare riferimento all’Allegato A – procedura di VAS per piani e programmi di competenza regionale;

7.  di approvare, ai fini della procedura di cui al precedente punto 4 e in applicazione di quanto disposto dall’Allegato "A" alla DGR n. 791/2009, i documenti di seguito indicati:

  • Documento Preliminare di Indirizzo “Linee guida, criteri per l’elaborazione e contenuti del PFVR – Piano Faunistico-Venatorio Regionale";
  • Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica del PFVR – Piano Faunistico-Venatorio Regionale,

quali, rispettivamente, allegato "A" (su supporto digitale) e allegato "B" (su supporto digitale) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

8.  di dare atto che, per quanto riguarda gli altri allegati tecnici a suo tempo approvati con DGR n. 1728/2012, ovvero " Documento Preliminare di Indirizzo, parte prima e seconda", "Quadro conoscitivo e analisi delle potenzialità faunistiche regionali (parte terza del Documento Preliminare di Indirizzo)" e "Allegato al Quadro Conoscitivo e analisi delle potenzialità faunistiche regionali (carte di distribuzione delle specie)" e,  rispettivamente, allegati "A", "B" e "B1" alla medesima DGR, gli stessi, concernendo analisi, monitoraggi e valutazioni di carattere esclusivamente ambientale e faunistico, non sono in alcun modo interessati dalla revisione normativa e procedurale e di indirizzi generali di cui al presente provvedimento, e, pertanto, gli stessi, unitamente ai documenti tecnici oggetto di approvazione con il presente provvedimento, andranno a costituire il complessivo assetto documentale sulla base del quale avviare il nuovo percorso VAS;

9.  di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;

10.  di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;

11.  di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1716_AllegatoA_356005.pdf
1716_AllegatoB_356005.pdf

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