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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1716 del 24 ottobre 2017
Proposta di nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale (articolo 8 della L. R. n. 50/1993). Presa d'atto del riordino normativo nazionale e regionale e contestuale adeguamento del percorso procedurale, ridefinizione delle linee guida e degli obiettivi generali e adozione del programma operativo. Approvazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare relativo alla procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica).
Con il provvedimento, la Giunta Regionale intende avviare una fase di revisione della proposta di PFVR adottata con DGR n. 133 del 26.8.2014, in riferimento ad alcuni ulteriori contenuti ed indirizzi generali e di dettaglio oltre che della presa d’atto, in riferimento alle specifiche norme in materia di pianificazione faunistico-venatoria, degli esiti del riordino normativo derivante dall’attuazione della L. n. 56/2014 (riforma “Delrio”) e delle leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e, da ultimo, n. 27/2017, con la quale si è dato corso, in prima e parziale attuazione della L. R. n. 30/2016, allo specifico riordino delle norme in materia di pianificazione faunistico venatoria. Sulla base di tale riformato quadro normativo, è ora possibile provvedere alla ricognizione, ridefinizione e riallineamento delle procedure in materia di redazione, adozione e approvazione del PFVR oltre che di quelle relative al pertinente percorso procedurale VAS. In tal senso, si provvede quindi alla individuazione e definizione delle linee guida e degli obiettivi generali e di indirizzo rispetto a cui si andrà a sviluppare, anche in riferimento alla pertinente procedura di VAS, la stesura della nuova proposta di PFVR. In tal senso, si provvede all'approvazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare.
L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.
Come disposto dalla previgente formulazione dall’articolo 8 della Legge regionale 9 dicembre 1993 n. 50, il Piano faunistico-venatorio regionale (PFVR), con il relativo Regolamento di attuazione, è approvato, sulla base dei criteri di cui all’articolo 10, comma 11 della Legge 11 febbraio 1992, n.157, dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta e ha validità quinquennale. Il Piano, corredato da idonea cartografia, attua la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento nonché, ove necessario, l’adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale, dei Piani faunistico-venatori provinciali.
Con DGR n. 792 del 7 giugno 2011, la Giunta Regionale ha approvato le modalità di coordinamento delle fasi procedimentali in capo alle Amministrazioni regionale e provinciali a supporto della stesura dei rispettivi Piani faunistico-venatori (PFV), attraverso la costituzione di un tavolo tecnico permanente di coordinamento (Ttpc) e la sottoscrizione di un apposito protocollo di intesa tra Regione del Veneto e Province.
Inoltre, con DGR n. 834 del 14 giugno 2011, la Giunta Regionale, ad integrazione di quanto a suo tempo disposto con DGR n. 791 del 31 marzo 2009 in materia di procedura VAS (Valutazione Ambientale Strategica), ha approvato la procedura da applicarsi al Piano faunistico-venatorio regionale ed ai Piani faunistico-venatori provinciali prevedendo le seguenti fasi: - Fase 1: elaborazione del Documento Preliminare di Indirizzo e del Rapporto Ambientale Preliminare; - Fase 2: consultazione con la Commissione regionale VAS e con i soggetti competenti in materia ambientale (Autorità ambientali) sui contenuti del Rapporto Ambientale e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto stesso; - Fase 3: approvazione del Documento Preliminare di Indirizzo (DPI) e del Rapporto Ambientale Preliminare ed elaborazione delle proposte di Piano faunistico-venatorio regionale e dei Piani faunistico-venatori provinciali unitamente alle rispettive proposte di Rapporto Ambientale; - Fase 4: adozione; - Fase 5: consultazione e partecipazione; - Fase 6: Parere motivato; - Fase 7: adozione definitiva e approvazione.
Con DGR n.1728 del 7 agosto 2012 la Giunta Regionale ha approvato il Documento Preliminare di Indirizzo (DPI), comprensivo del Quadro conoscitivo e analisi delle potenzialità faunistiche regionali, delle Carte di distribuzione regionale delle specie faunistiche e dei Criteri per l’elaborazione e contenuti specifici dei Piani faunistico-venatori provinciali e regionale, unitamente al Rapporto Ambientale Preliminare per la Valutazione Ambientale Strategica dei Piani medesimi.
Ha fatto quindi seguito la fase relativa alla stesura coordinata dei Piani faunistico-venatori veri e propri (regionale e provinciali) e dei rispettivi Studi di incidenza ambientale (SIncA) ai fini della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA).
La proposta di Piano regionale, comprensiva di Relazione e Regolamento di Attuazione, Cartografia, Studio di Incidenza Ambientale, Rapporto Ambientale e relativa Sintesi non Tecnica, è stata adottata in via preliminare con DGR n. 1518 del 12 agosto 2013.
A detto provvedimento hanno fatto seguito, sempre in termini coordinati con le Amministrazioni provinciali: - il deposito, presso gli Uffici della competente Commissione regionale VAS, le Amministrazioni provinciali del Veneto e le Regioni e Stati confinanti, dei documenti concernenti la proposta di Piano adottata in via preliminare nonché la pubblicazione dei medesimi sul sito web regionale; - la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto dell’avviso di avvenuto deposito delle proposte di Piano faunistico-venatorio regionale 2014-2019 nonché delle proposte dei Piani faunistico-venatori provinciali (PFVP) delle rispettive Province, unitamente alle indicazioni ai fini della formulazione delle osservazioni alle proposte di Piano, da presentarsi nell’ambito della fase di consultazione e partecipazione; - l’organizzazione e lo svolgimento di sette incontri sul territorio regionale, uno in ciascun capoluogo di Provincia, di presentazione al pubblico della proposta di Piano faunistico-venatorio regionale 2014-2019 e del pertinente Piano faunistico venatorio provinciale.
Al termine del suddetto periodo di consultazione e partecipazione (ufficialmente avviatosi in data 31 agosto 2013 e conclusosi in data 29 ottobre 2013) è iniziata, da parte dell’allora competente Sezione Caccia e Pesca, l’attività di esame e catalogazione di tutte le osservazioni alla proposta di Piano regionale pervenute (che sono risultate pari a 703, provenienti da 114 soggetti diversi), formulate da parte dei soggetti aventi competenza in materia ambientale, delle Amministrazioni locali, dei portatori di interesse nonché dei singoli cittadini. Si è quindi provveduto ad istruire tutte le osservazioni pervenute, elaborando per ciascuna di esse una proposta di modalità di recepimento (accoglimento/accoglimento parziale/rigetto) nonché a sottoporre le osservazioni aventi attinenza ambientale, unitamente alle rispettive modalità di recepimento, al soggetto esterno all’uopo incaricato dall’Amministrazione regionale, il quale ha provveduto a trasmettere il proprio parere.
Al termine della complessiva istruttoria si è così pervenuti: a) all’approvazione da parte della Giunta Regionale degli esiti istruttori relativi all’esame e valutazione delle osservazioni pervenute (DGR n. 502 del 4.4.2014); b) all’avvio della fase istruttoria in capo alla Commissione regionale VAS medesima, basata sull’esame della proposta di Piano faunistico-venatorio regionale e del richiamato provvedimento di Giunta che ha approvato la valutazione e l’implementazione delle osservazioni pervenute, fase istruttoria che si è peraltro caratterizzata per la contestualità delle istruttorie relative ai sette Piani faunistico-venatori provinciali; c) all’implementazione dei documenti accompagnatori del Piano faunistico-venatorio regionale, in particolare del Rapporto ambientale e dello Studio di Incidenza Ambientale, nonché a tutte le necessarie integrazioni amministrative sulla base della richiesta di integrazioni e modifiche formulata dalla Struttura regionale competente in materia di Coordinamento Commissioni (VAS - VINCA – NUVV) con nota prot. 492423 del 13.11.2013.
Parallelamente, con DGR n.12/DDL del 27.5.2014, la Giunta Regionale aveva adottato un apposito DDL, finalizzato a dare puntuale supporto normativo agli specifici contenuti del PFVR per le parti che necessitavano di modifica di legge, attraverso la riforma delle pertinenti sezioni della L. R. n. 50/1993.
Si è così giunti all’emanazione del prescritto Parere motivato, con esito favorevole e prescrizioni, da parte della Commissione regionale VAS (Parere n. 101 del 12 maggio 2014, così come modificato con successivo Parere n. 145 del 29 luglio 2014).
Infine, a seguito della preliminare approvazione dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali da parte dei competenti organi amministrativi delle Province e della Città Metropolitana di Venezia, con Deliberazione n. 133/CR del 26.8.2014, la Giunta Regionale ha provveduto all’adozione della proposta di Piano Faunistico-Venatorio Regionale 2014-2019, che comprendeva quindi anche “il coordinamento nonché, ove necessario, l’adeguamento a fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale dei piani provinciali”, ai sensi della previgente formulazione del comma 2 dell’articolo 8 della L. R. n. 50/1993, composto dai seguenti allegati:
Successivamente depositata presso il Consiglio Regionale per l’avvio del successivo iter finale di esame da parte della competente Commissione e di approvazione da parte dello stesso Consiglio, la proposta di PFVR 2014-2019 non è stata oggetto di alcuna attività in sede consiliare entro il termine di scadenza della medesima legislatura regionale, così come anche per il predetto DGR n.12/DDL del 27.5.2014.
Con l’avvio della Xa legislatura e l’insediamento dell’attuale esecutivo, è emersa la volontà, preliminarmente alla necessaria ri-adozione da parte della stessa Giunta della proposta di PFVR 2014-2019 ai fini di un contestuale ri-avvio dell’iter consiliare di esame e approvazione, di sottoporre la proposta di PFVR 2014-2019 in parola ad una preliminare ampia ed articolata revisione, in riferimento ad alcuni criteri informatori generali e di dettaglio, tra cui:
Sulla base di tale indirizzo complessivo da parte della Giunta Regionale, l’Assessorato di riferimento ha avviato una fase di interlocuzione ed ascolto dei principali stake-holders, attraverso specifici incontri e tavoli di lavoro, da cui è emersa una sostanziale ed ampia condivisione in ordine ad alcune criticità della proposta di PFVR 2014-2019 e poi, proprio a partire dall’attenuazione o possibile soluzione di tali criticità, di promuovere la redazione di una nuova proposta di PFVR.
Sulla base dei criteri informatori generali e di dettaglio dianzi-richiamati, si ritiene quindi necessario provvedere ad una preliminare revisione e, ove necessario (in ragione del mutato quadro normativo generale come dianzi-richiamato), ad una riformulazione ed adeguamento sia delle disposizioni normative regionali di riferimento che dei provvedimenti a carattere procedurale sin qui adottati, al fine di costituire il nuovo quadro generale, normativo e procedurale, nell’ambito del quale procedere alla costruzione, della nuova proposta di PFVR, sulla base degli obiettivi generali e di indirizzo, delle linee guida e dei principi informatori più sopra individuati e declinati.
In tal senso, con DGR n. 5/DDL del 14.3.2017, la Giunta Regionale ha adottato uno specifico disegno di legge avente ad oggetto “Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ”, composto di n. 13 articoli, con i quali si è proceduto ad adeguare il quadro normativo regionale agli esiti della L. n. 56/2014 e delle leggi regionali n. 19/2015 e n. 30/2016. Il medesimo disegno di legge, è stato approvato del Consiglio Regionale in data 1.8.2017 ed è stato successivamente promulgato con L. R. 8 agosto 2017, n. 27 “Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 77 del 11 agosto 2017.
La legge regionale in parola, intervenendo sugli articoli 8 e 9 della L. R. n. 50/1993, ha provveduto alla riassegnazione, in un unico livello pianificatorio, ovvero quello regionale, dei contenuti dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali (PFVP) e del Piano Faunistico-Venatorio Regionale (PFVR), modificando, integrandolo con i contenuti dell’articolo 9, l’articolo 8 e abrogando il predetto articolo 9.
Pertanto, a seguito della riforma normativa in parola, l’articolo 8 della L. R. n. 50/1993 – Pianificazione faunistico-venatoria regionale, viene ad essere così ri-formulato:
“1. Il territorio agro-silvo-pastorale, individuato in base ai dati ISTAT, compreso il territorio lagunare e vallivo, le zone umide, gli incolti produttivi ed improduttivi, le zone montane d'alta quota escluse le rocce nude ed i ghiacciai, è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria, finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio, garantendo la coesistenza tra le specie e le attività antropiche presenti sul territorio.
2. Il piano faunistico venatorio regionale, con il relativo regolamento di attuazione, è approvato, sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'articolo 10 della legge n. 157/1992, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta ed ha validità quinquennale. Il Piano, corredato da idonea cartografia, attua la pianificazione faunistico-venatoria e può essere aggiornato nel periodo di validità con le modalità di cui al successivo comma 6; determina i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale nel rispetto dei commi 2 e 3 dell'articolo 16 della legge n. 157/1992.
3. Nel piano, il territorio soggetto alla pianificazione faunistico-venatoria, è destinato, per una quota non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento, a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio della zona faunistica delle Alpi, che è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Una percentuale globale massima del 15 per cento può essere destinata all'istituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
4. Il Piano, in riferimento alla destinazione differenziata del territorio di cui al comma 3, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, ripartisce il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, da destinare alla caccia programmata in Ambiti territoriali di caccia, esclusa la zona faunistica delle Alpi, tenendo conto che il numero e la dimensione degli Ambiti territoriali di caccia devono essere tali da garantire l'autosufficienza faunistica ed il corretto utilizzo del territorio; di norma sono sub-provinciali, omogenei e delimitati da confini naturali.
4 bis. Il Piano individua la delimitazione della Zona faunistica delle Alpi, come definita dal comma 1 dell’articolo 11 della legge n. 157/1992 e, tenuto conto delle consuetudini e tradizioni locali, ne ripartisce il territorio in Comprensori alpini.
4 ter. Il Piano determina, individuandole anche graficamente nella relativa cartografia:
a) le oasi di protezione;
b) le zone di ripopolamento e cattura;
c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale;
e) l’identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi, tenuto conto anche di quelli autorizzati alla data di entrata in vigore della legge n. 157/1992;
f) l’identificazione dei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell’avifauna;
g) i programmi di miglioramento ambientale, volti a favorire la riproduzione naturale e la sosta di fauna selvatica, comprendenti eventuali progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori di fondi, a norma del comma 4 dell’articolo 23 della legge n. 157/1992, nonché iniziative di ripristino di biotopi distrutti e di creazione di biotopi con particolare riguardo ai territori di cui alle lettere a) e b);
h) i programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura, da attuare con la collaborazione delle associazioni venatorie, di selvatici presenti in soprannumero in parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e sentite le strutture regionali delle organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all’articolo 8 della legge n. 157/1992.
5. Il regolamento di attuazione del piano prevede in particolare:
a) lo schema di statuto degli Ambiti territoriali di caccia;
a bis) lo schema di statuto dei Comprensori alpini;
b) l'indice di densità venatoria minima e massima per gli Ambiti territoriali di caccia tenuto conto di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 14 della legge n. 157/1992;
b bis) l’indice di densità venatoria minima e massima per i Comprensori alpini tenuto conto di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 14 della legge n. 157/1992;
c) le modalità di prima costituzione dei comitati direttivi degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi;
d) omissis;
e) la disciplina dell'attività venatoria nel territorio lagunare vallivo, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge n. 157/1992;
f) i criteri per l'assegnazione di contributi di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992, ai proprietari o conduttori di fondi rustici ai fini dell'utilizzo degli stessi nella gestione programmata della caccia.
6. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata ad apportare le modifiche che si rendano necessarie al Piano, sempre che non incidano sui criteri informatori del piano medesimo.
7. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve presentare una richiesta motivata al Presidente della Giunta regionale secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 della legge n. 157/1992.”.
In ragione della volontà di riconoscere, a prescindere dagli esiti derivanti dall’applicazione della L. n. 56/2014 e delle LL. RR n. 19/2015 e n. 30/2016, ruolo e valenza di analisi, di proposta e di condivisione sul territorio ai PFVP approvati, dalle Province e dalla Città Metropolitana di Venezia, ai fini della redazione della proposta di PFVR 2014-2019, nella medesima L. R. n. 27/2017 si è disposto, con l’articolo 11 – Norme transitorie quanto segue:
“1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Giunta regionale, nella predisposizione del Piano faunistico-venatorio di cui all’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, può far propri, anche attraverso il coordinamento ed il loro adeguamento complessivo o anche solo parziale, i piani faunistico-venatori approvati dalla Città metropolitana di Venezia e dalle Province alla data di entrata in vigore della presente legge, sottoposti con esito positivo a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS).”.
E’ evidente il principio informatore e le finalità delle predette disposizioni transitorie, ovvero la costruzione di una nuova proposta di PFVR a partire da un patrimonio informativo di analisi e proposte a livello di ciascun ambito territoriale provinciale e, quindi, con un dettaglio idoneo a dare concretezza e valore alla proposta pianificatoria regionale. Oltre a ciò, il fatto che i medesimi PFVP abbiano trovato adozione e approvazione in un contesto amministrativo precedente all’entrata in vigore della L. n. 56/2014, ovvero nell’ambito di un mandato amministrativo coerente con l’articolazione e la validità dei previgenti strumenti di pianificazione faunistica ed abbiano conseguito un favorevole parere in termini di VAS – Valutazione Ambientale Strategica, si ritiene fattore fondante in ordine alla loro coerenza e sostenibilità in riferimento al territorio ed agli stake-holders di ciascun contesto amministrativo locale.
Definito così il contesto normativo oggi vigente ed applicabile alla redazione della nuova proposta di PFVR, si rileva come, in riferimento al percorso procedurale che ha a suo tempo portato alla costruzione della proposta di PFVR 2014-2019, sono state all’epoca adottate le DGR di seguito riportate:
Con l’istituzione di un unico livello di pianificazione a seguito della promulgazione della L. R. n. 27/2017 di modifica della L. R. n. 50/1993 e, in particolare, a seguito della modifica dell’articolo 8 e dell’abrogazione dell’articolo 9 della medesima legge regionale, le due predette DGR risultano essere, di fatto, prive di qualsiasi applicabilità, anche residuale, nell’ambito del percorso procedimentale finalizzato alla redazione della nuova proposta di PFVR, per cui si rende necessario provvedere alla loro revoca, dando atto che:
Si ritiene, pertanto, di poter provvedere, con la presente Deliberazione, alla revoca della DGR n. 792/2011 e della DGR n. 834/2011.
Con DGR n. 1728 del 7.8.2012 si è disposto di approvare, tra l’altro e in applicazione di quanto disposto con le predette DGR n. 792/2011 e n. 834/2011, il “Documento Preliminare di Indirizzo – parti prima e seconda”, con il quale si era provveduto a declinare gli obiettivi generali della pianificazione faunistico-venatoria che hanno indirizzato la redazione della proposta di PFVR 2014-2019, riferiti ai criteri di sostenibilità ambientale, fissati a livello europeo e già espressi nella Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992, che costituiscono la base degli obiettivi ambientali di qualsiasi piano e/o programma che va sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica, come di seguito indicati: Criterio 1. Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili; Criterio 2. Impiego delle risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione; Criterio 3. Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti pericolosi/ inquinanti; Criterio 4. Conservare e migliorare lo stato della fauna e flora selvatiche, degli habitat e dei paesaggi; Criterio 5. Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche; Criterio 6. Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali; Criterio 7. Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale; Criterio 8. Protezione dell’atmosfera (riscaldamento del globo); Criterio 9. Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale; Criterio 10. Promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno sviluppo sostenibile; inoltre, in termini di principi generali, si era altresì fatto un espresso richiamo all’articolo 10 della L. n. 157/1992, laddove si prevede che “La pianificazione faunistico-venatoria è finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al conseguimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio”.
Sulla base dei suddetti criteri di sostenibilità e principi generali, erano stati individuati nella DGR n. 1728/2012 i seguenti obiettivi prioritari per il Piano faunistico-venatorio regionale e i Piani faunistico-venatori provinciali:
Si rende ora necessario, nell’ambito del percorso per definire una nuova proposta di PFVR alla luce dei criteri informatori generali e di dettaglio dianzi-indicati, definire, modificare o eventualmente integrare i predetti obiettivi prioritari, dando atto che, in ogni caso, per gli stessi deve essere integralmente garantita, ai fini del percorso di valutazione VAS, l’integrale riconducibilità rispetto ai dieci criteri di sostenibilità ambientale fissati a livello europeo e già espressi nella Conferenza di Rio de Janeiro nel 1992, che costituiscono la base degli obiettivi ambientali di qualsiasi piano e/o programma che va sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica.
Si ritiene che i predetti n. 10 obiettivi prioritari siano del tutto adeguati, in termini di coerenza e sostenibilità, a supportare l’attività di redazione di una nuova proposta di PFVR, dando atto che all’interno degli stessi trovano spazio gli elementi e gli argomenti di cui ai criteri informatori generali e di dettaglio più sopra descritti e puntualmente declinati, ma si valuta altresì necessario inserire un ulteriore obiettivo prioritario, come di seguito descritto:
11. Definire, anche in riferimento all’attuale fase di riordino conseguente alla riforma del livello amministrativo provinciale a seguito della L. n. 56/2014, una proposta di modello organizzativo e gestionale che tenga conto delle specificità di processi e procedimenti gestionali ed amministrativi che devono trovare collocazione ad un livello (centrale o periferico) adeguato in termini di efficienza ed efficacia, anche in riferimento ad un orizzonte temporale di attività quale è quello che caratterizza il PFVR che consente, ove necessario, l’adozione di integrazioni e miglioramenti, sia puntuali che complessivi, nell’ambito di quanto prevede il comma 6 dell’articolo 8 della L. R. n. 50/1993; in tal senso, la individuazione di un idoneo riferimento gestionale, centrale o allocato sul territorio di riferimento, assume ruolo e rilevanza in riferimento agli aspetti sociali connessi all’attività di gestione faunistica di prelievo venatorio, in risposta alle attese che provengono dal territorio stesso, perseguendo l’attenuazione o la rimozione di possibili conflittualità a livello locale (RICONDUCIBILE AI CRITERI 4, 5, 6 E 10 DI SOSTENIBILITA’).
Si ritiene, pertanto, di approvare i dianzi-indicati obiettivi prioritari, dal n. 1 al n. 11 compreso, dando atto che gli stessi costituiscono, in riferimento ai correlati criteri di sostenibilità nell’ambito della procedura di VAS, il quadro generale e di dettaglio all’interno del quale si andrà a costruire la nuova proposta di PFVR.
Sulla base dei medesimi obiettivi prioritari e al fine di avviare il pertinente percorso procedurale di VAS, si è provveduto alla redazione;
che si ritiene di approvare, dando atto che i predetti documenti costituiscono la traccia metodologica e procedurale con cui avviare il dialogo con la Commissione VAS.
Per quanto riguarda gli altri allegati tecnici a suo tempo approvati con DGR n. 1728/2012, ovvero "Documento Preliminare di Indirizzo, parte prima e seconda", "Quadro conoscitivo e analisi delle potenzialità faunistiche regionali (parte terza del Documento Preliminare di Indirizzo)" e "Allegato al Quadro Conoscitivo e analisi delle potenzialità faunistiche regionali (carte di distribuzione delle specie)" e, rispettivamente, allegati "A", "B" e "B1" alla medesima DGR, si dà atto che gli stessi, concernendo analisi, monitoraggi e valutazioni di carattere esclusivamente ambientale e faunistico, non sono in alcun modo interessati dalla revisione normativa e procedurale di indirizzi generali di cui al presente provvedimento, e, pertanto, gli stessi, unitamente ai documenti tecnici oggetto di approvazione con il presente provvedimento, andranno a costituire il complessivo assetto documentale sulla base del quale avviare il nuovo percorso VAS.
Infine, si dà altresì atto che compete alla Direzione Agroambiente, Caccia Pesca l’esecuzione del presente atto.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la legge 11 febbraio 1992, n, 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.”;
VISTA la legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.”, come modificata ed integrata, da ultimo, con L. R. n. 27/2017;
VISTA la legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 “Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” ”;
VISTA la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 “Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali.”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.”;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 c. d. “Codice Ambiente”, fatto specifico riferimento alla parte seconda ed alle disposizioni in materia di VAS – Valutazione Ambientale Strategica, come modificate ed integrate con D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4;
RICHIAMATA la DGR n. 791 del 31 marzo 2009, avente ad oggetto “Adeguamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica e seguito della modifica alla Parte Seconda del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, c. d. “Codice Ambiente”, apportata dal D. Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4. Indicazioni metodologiche e procedurali.”;
VISTO il Regolamento di Attuazione del PFVR 2007/2012, approvato (allegato A) con legge regionale 5 gennaio 2007, n. 1 “Piano Faunistico-Venatorio Regionale (2007-2012).”;
VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”;
RICHIAMATO l’articolo 2, comma 2 della L. R. n. 54/2012;
DATO ATTO che il Direttore di Area ha attestato che il Vicedirettore di Area nominato con DGR n. 1405 del 29 agosto 2017, ha espresso in relazione al presente atto il proprio nulla osta senza rilievi, agli atti dell’Area medesima;
delibera
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di revocare, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la DGR n. 792 del 7.6.2011, avente ad oggetto “Pianificazione faunistico-venatoria relativa al periodo 2012-2017 (Artt. 8 e 9 Lr. 50/1993). Definizione coordinata delle fasi procedimentali in capo alle Amministrazioni regionale e provinciali (art. 2 c. 1 Lr 50/1993).” e la DGR n. 834 del 14.6.2011, avente ad oggetto “Attuazione della Direttiva 2001/42/CE della Comunità Europea in materia di Valutazione Ambientale Strategica. Procedure e modalità operative per la Valutazione Ambientale Strategica del Piano faunistico-venatorio regionale e dei Piani faunistico-venatori provinciali (artt. 8 e 9 Lr 50/1993). Integrazioni alla Dgr n. 791 del 31.03.2009.”;
3. di approvare gli obiettivi prioritari, dal n. 1 al n. 11 compreso, in premessa illustrati e che qui si intendono integralmente richiamati, dando atto che gli stessi costituiscono, in riferimento ai correlati criteri di sostenibilità nell’ambito della procedura di VAS, il quadro generale e di dettaglio all’interno del quale si andrà a strutturare la redazione della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR);
4. di avviare, ai sensi dell’articolo 8 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.”, il procedimento complessivo finalizzato alla redazione della proposta di Piano Faunistico Venatorio Regionale (PFVR);
5. di dare atto che, nell’ambito del procedimento di cui al precedente punto 4, trovano attuazione le disposizioni transitorie di cui all’articolo 11 della L. R. n. 27/2017;
6. di dare atto che, in riferimento alla procedura di VAS – Valutazione Ambientale Strategica del procedimento di cui al precedente punto 3, trova applicazione, per le parti di specifica pertinenza, la DGR n. 791/2009, fatto particolare riferimento all’Allegato A – procedura di VAS per piani e programmi di competenza regionale;
7. di approvare, ai fini della procedura di cui al precedente punto 4 e in applicazione di quanto disposto dall’Allegato "A" alla DGR n. 791/2009, i documenti di seguito indicati:
quali, rispettivamente, allegato "A" (su supporto digitale) e allegato "B" (su supporto digitale) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
8. di dare atto che, per quanto riguarda gli altri allegati tecnici a suo tempo approvati con DGR n. 1728/2012, ovvero " Documento Preliminare di Indirizzo, parte prima e seconda", "Quadro conoscitivo e analisi delle potenzialità faunistiche regionali (parte terza del Documento Preliminare di Indirizzo)" e "Allegato al Quadro Conoscitivo e analisi delle potenzialità faunistiche regionali (carte di distribuzione delle specie)" e, rispettivamente, allegati "A", "B" e "B1" alla medesima DGR, gli stessi, concernendo analisi, monitoraggi e valutazioni di carattere esclusivamente ambientale e faunistico, non sono in alcun modo interessati dalla revisione normativa e procedurale e di indirizzi generali di cui al presente provvedimento, e, pertanto, gli stessi, unitamente ai documenti tecnici oggetto di approvazione con il presente provvedimento, andranno a costituire il complessivo assetto documentale sulla base del quale avviare il nuovo percorso VAS;
9. di dare atto che la presente Deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
10. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
11. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
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