Home » Dettaglio Deliberazione della Giunta Regionale
Materia: Foreste ed economia montana
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1363 del 22 agosto 2017
Contributo regionale a favore delle Unioni montane e delle Comunità montane per le spese di funzionamento. Riparto dei finanziamenti. Esercizio finanziario 2017. L.R. 19/92, art. 16; L.R. 40/2012, art. 5.
Con il presente atto si provvede ad approvare il riparto a favore delle Unioni montane e delle Comunità montane del Veneto di quota parte del contributo annuo per le spese di funzionamento relative all’esercizio finanziario 2017, a valere sulle dotazioni finanziarie recate dallo specifico capitolo di spesa n. 3100 (UPB U0005), sulla base dei criteri di riparto stabiliti dall’art. 16 della L.R. 19/1992.
L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
Con legge regionale 3 luglio 1992, n. 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle Comunità montane” così come modificata dalla L.R. 9 settembre 1999, n. 39, la Regione Veneto ha provveduto alla delimitazione delle aree omogenee e all’istituzione di diciannove Comunità montane.
L’art. 16 della sopra citata legge dispone la concessione alle stesse di un contributo annuo per le spese di funzionamento, individuando i sotto riportati criteri per la ripartizione dello stanziamento finanziario disponibile:
Con legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di Unioni montane” e successive modificazioni, la Regione del Veneto ha disciplinato lo svolgimento dell’esercizio associato di funzioni nei comuni montani, individuando nelle zone omogenee di cui all’art. 2 della legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, la “dimensione ottimale degli ambiti territoriali dell’area geografica omogenea montana e parzialmente montana di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della legge regionale 27 aprile 2012, n. 18 "Disciplina dell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali"”.
Con la L.R. 40/2012 si è perseguita la trasformazione delle attuali Comunità montane in Unioni di comuni, individuando l’attuale delimitazione territoriale delle Comunità montane quale ambito territoriale adeguato per l’esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali ai sensi delle vigenti normative statali.
A tale scopo l’articolo 7 della legge individuava, nella sua fase di prima applicazione, un procedimento che delineava la costituzione, sulla base di passaggi procedurali “obbligati”, di una Unione montana per ciascuno degli ambiti omogenei individuati dalla L.R. 19/92, prevedendo tuttavia alcuni meccanismi di “flessibilità” capaci di consentire la modifica dell’ambito territoriale dell’Unione montana rispetto a quanto previsto dall’articolo 3 comma 1 della L.R. 40/2012, in relazione alle esigenze funzionali dei comuni e ai fini del migliore svolgimento delle funzioni associate.
Con deliberazione n. 2281 del 13/11/2012 la Giunta Regionale ha provveduto a formalizzare l’avvio delle procedure concertative finalizzate alla predisposizione e all’approvazione, da parte della Giunta regionale, dei Piani di riordino di cui all’articolo 3, comma 5 della L.R. 40/2012 per la eventuale rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni montane.
Ora, alla luce di quanto sopra evidenziato, il processo di riordino delle Comunità montane, in presenza o meno di rimodulazioni territoriali, e la conseguente costituzione delle Unioni montane ai sensi della L.R. 40/2012, tenuto anche conto dei tempi necessari per portare a termine i diversi passaggi procedurali sia da parte della Regione (piani di riordino) sia da parte dei Comuni, è in corso di completamento.
Alla data attuale, ai sensi della L.R. 40/2012, si sono costituite le seguenti Unioni montane, a partire dalle Comunità montane preesistenti:
In particolare per le seguenti Unioni montane l’ambito di appartenenza non ha subito alcuna modifica territoriale rispetto all’ambito riportato nella L.R. 19/92:
Per le seguenti Unioni montane l’ambito di appartenenza ha subito modifiche territoriali rispetto all’ambito riportato nella L.R. 19/92:
U.M. Centro Cadore
il comune di Valle di Cadore è uscito dalla C.M. Centro Cadore e ha aderito alla U.M. della Valle del Boite
U.M. Feltrina
il comune di Segusino è uscito dalla C.M. Prealpi Trevigiane e ha aderito alla U.M. Feltrina
U.M. Valle del Boite
il comune di Valle di Cadore è uscito dalla C.M. Centro Cadore e ha aderito alla U.M. della Valle del Boite. Il Comune di Cortina d’Ampezzo ha operato il recesso dalla C.M. Valle del Boite
U.M. del Grappa
il comune di Pederobba è uscito dalla C.M. del Grappa per aderire alla costituenda U.M. del Monfenera-Piave-Cesen
U.M. Prealpi trevigiane
il comune di Segusino ha aderito alla U.M. Feltrina; i comuni di Vidor e Valdobbiadene hanno costituito, insieme al comune di Pederobba, l’U.M. del Monfenera-Piave-Cesen; i comuni Refrontolo, Farra di Soligo e Pieve di Soligo sono usciti dalla C.M. Prealpi trevigiane.
U.M. del Monfenera-Piave-Cesen
costituita dai comuni di Pederobba (C.M. del Grappa), Vidor e Valdobbiadene (C.M. delle Prealpi trevigiane)
U.M. Alto Astico
il comune di Posina è uscito dalla C.M. Alto Astico e Posina per aderire alla U.M. Pasubio Alto Vicentino
U.M. Astico
costituita dai comuni di Breganze, Salcedo, Fara Vicentino, Lugo di Vicenza, Calvene e Caltrano
U.M. Marosticense
costituita dai comuni di Marostica, Pianezze, Molvena, Mason Vicentino
U.M. Valbrenta
il comune di Romano d’Ezzelino ha operato il recesso dalla C.M. del Brenta
U.M. Pasubio Alto Vicentino
Le rimanenti Comunità montane della Lessinia e Agno-Chiampo sono state commissariate con deliberazioni della giunta regionale e sono in corso le procedure di trasformazione in Unioni montane.
L’Unione montana Monfenera Piave Cesen si è costituita in data 01/09/2015 ma ha ancora in corso il compimento di alcuni adempimenti amministrativi, richiesti formalmente dalla Direzione Turismo con note dell’11 ottobre 2016 e del 4 novembre 2016, ed in particolare il rispetto della normativa inerente l’istituzione del sistema di tesoreria unica per enti e organismi pubblici (L. 720/84), il soddisfacimento della normativa inerente la disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. 33/2013) nonché la trasmissione della programmazione degli interventi previsti dalla normativa regionale (L.R. 19/92 art. 14), come precisato nella nota di risposta dell’Unione montana Monfenera Piave Cesen del 09/11/2016.
Gli adempimenti amministrativi richiesti sono presupposti necessari per garantire il normale e legittimo funzionamento dell’ente e si rende necessario, per le motivazioni sopra esposte, di rinviare l’eventuale riparto del contributo delle spese di funzionamento per l’esercizio 2017 all’Unione montana Monfenera Piave Cesen.
A tal fine si rende inoltre opportuno prevedere il riparto di quota parte (€ 1.500.000,00) della disponibilità complessiva recata dal capitolo di spesa n. 3100 (UPB U0005) “Contributo regionale ordinario a favore delle Comunità montane sulle spese di funzionamento” pari a euro 1.800.000,00 rinviando a successivo provvedimento l’individuazione della quota rimanente, preso atto anche della necessità urgente di una copertura finanziaria del capitolo di bilancio n. 100745 (UPB U0097) per la realizzazione degli interventi previsti dagli articoli 20, 21 e 22 della L.R. del 18 gennaio 1994, n. 2 "Provvedimenti per il consolidamento e lo sviluppo dell'agricoltura di montagna e per la tutela e la valorizzazione dei territori montani" e dagli articoli 25 e 26 della L.R. 13 settembre 1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale".
Come stabilito dalla L.R. 40/2012 le Unioni montane succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della corrispondente Comunità montana e continuano ad esercitare le funzioni ed a svolgere i servizi che svolgevano le Comunità montane stesse. Inoltre le Unioni montane possono stipulare con singoli comuni apposite convenzioni per lo svolgimento di funzioni e/o servizi, per cui i comuni già facenti parte di una Comunità montana e che ora non fanno più parte di una Unione montana costituitasi, possono definire forme di collaborazione funzionale, particolarmente in relazione allo svolgimento delle competenze specifiche delle Comunità montana, quali quelle afferenti alla manutenzione ambientale del territorio (L.R. 2/94) e in materia di malghe e viabilità silvo-pastorale (L.R. 52/78 e L.R. 14/92).
Tutto ciò premesso, con il presente provvedimento, preso atto della necessità di garantire la continuità operativa alle Unioni montane costituitesi ai sensi della L.R. 40/2012, nonché alle Comunità montane attualmente in essere, ai fini del necessario svolgimento delle funzioni istituzionali attribuite alle stesse dalla legge, si provvede ad approvare il riparto di € 1.500.000,00 quota parte della disponibilità recata dal capitolo di spesa n. 3100 (UPB U0005) “Contributo regionale ordinario a favore delle Comunità montane sulle spese di funzionamento” come da prospetto riportato nell’Allegato A.
In particolare, con riferimento al criterio di cui all’art. 16, comma 1, lettera c) della L.R. 19/92, per i comuni totalmente montani si utilizzano i dati della popolazione individuati con Decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, nel quale sono stati determinati i dati della "Popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento del 9 ottobre 2011”. Relativamente alla popolazione dei comuni parzialmente montani, riscontrate le difficoltà operative nel determinare la popolazione montana sulla base delle sezioni di censimento ISTAT, si è ritenuto opportuno utilizzare i dati della popolazione rilevati al 31/12/2011.
Ciò premesso, in relazione alla necessità di assicurare, ai sensi dell’articolo 16 della L.R. 19/92, il funzionamento degli uffici delle 19 Unioni montane costituitesi ai sensi della L.R. 40/2012 e delle 2 Comunità montane attualmente ancora in fase di trasformazione, per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad esse attribuiti, si propone, con il presente provvedimento, di disporre il riparto dell’importo di € 1.500.000,00 disponibile sul bilancio 2017 del corrente esercizio finanziario.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 3 luglio 1992, n 19 “Norme sull’istituzione e il funzionamento delle Comunità montane”;
VISTA la L.R. 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di Unioni montane”;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 novembre 2012, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012;
VISTI i dati ISTAT delle sezioni di censimento dei comuni del Veneto riferita al Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011;
VISTA la L.R. del 30/12/2016, n. 32 ”Bilancio di previsione 2017-2019”;
VISTA la DGR n. 1 del 10/01/2017, “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2017-2019”;
VISTA la L.R. 31 dicembre 2012, n. 54 "Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 “Statuto del Veneto” e s.m.;
VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n.118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt.1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n.42”;
delibera
(seguono allegati)
Torna indietro