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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 76 del 08 agosto 2017


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1155 del 19 luglio 2017

Approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993, della "Revisione 01 del Piano Triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019) ai sensi dell'articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell'articolo 17 della L. R. n. 50/1993".

Note per la trasparenza

Con il provvedimento, a seguito della fase di prima attuazione operativa del “Piano Triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019) ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993”, approvato con DGR n. 598/2017, si dà atto della necessità ed opportunità di porre in essere alcune rettifiche, variazioni e precisazioni al Piano, finalizzate a garantirne una concreta, efficace ed efficiente attuazione; in ragione di ciò, si provvede alla preliminare presa d’atto dell’assenza di rilevanza ed eventuale ulteriore incidenza di tale revisione in riferimento, rispettivamente, al parere ISPRA ed alla Valutazione di Incidenza Ambientale ed all’approvazione della nuova versione del Piano.

L'Assessore Giuseppe Pan riferisce quanto segue.

Tra le tematiche di maggior rilievo in materia di gestione faunistico-venatoria del territorio emerge, senza alcun dubbio, il capitolo relativo al controllo delle specie selvatiche problematiche sotto i profili dell'impatto sull'ambiente e sulle attività antropiche. Trattasi di una materia alquanto complessa e delicata, che vede il territorio veneto interessato in tutte le sue articolazioni territoriali ed ambientali: dagli ambienti vallivo-lagunari, ove debbono essere gestiti i forti impatti arrecati dagli uccelli ittiofagi, agli ambienti di pianura, ove si registra, tra le diverse tipologie di danno, l'impatto arrecato dalla nutria alle opere idrauliche ed alle coltivazioni, agli ambienti collinari, pedemontani e montani ove da diversi anni ormai si deve affrontare il problema connesso ad un eccessivo sviluppo in talune aree di ungulati, sia per quanto riguarda specie autoctone (es. Cervo) sia avuto riguardo a specie che debbono essere considerate alloctone e quindi estranee al contesto faunistico regionale, quali in primis il Cinghiale (Sus scrofa L.).

A tale ultimo riguardo si è andata a registrare nel corso dell'ultimo decennio una vera e propria "emergenza cinghiale" connessa ad un consolidamento in numerose aree di popolazioni strutturate e in grado di aumentare la propria numerosità, presenza che impatta gravemente su più versanti:

  • danni alle coltivazioni;
  • danni ai soprassuoli e quindi alla stessa stabilità dei terreni e dei cotichi erbosi (prati-pascolo);
  • impatti negativi sulle biocenosi autoctone meritevoli di tutela;
  • danni da incidenti stradali causati dall'impatto con cinghiali in attraversamento.

In relazione alla dinamica incrementale della specie (che deve purtroppo essere posta in relazione anche al perdurare di deprecabili pratiche di rilasci abusivi di soggetti provenienti da allevamento, spesso ibridati con il maiale domestico) nel nostro territorio regionale si è andata sviluppando negli ultimi anni un forte impegno da parte delle competenti Amministrazioni pubbliche, nel caso di specie Province e Città Metropolitana di Venezia, sul versante del controllo di detta specie altamente problematica, secondo gli indirizzi dell’ISPRA che, per i nostri ambienti, da sempre ha sconsigliato l'assoggettamento al regime venatorio in quanto soluzione non efficace (se non addirittura controproducente) ai fini dell'obiettivo del contenimento della specie, che è oltretutto estranea alla tradizione venatoria regionale.

Lo sforzo organizzativo profuso nelle azioni di controllo si è comunque caratterizzato anche per il ricorso al coinvolgimento del mondo venatorio nell'ambito dei piani di controllo autorizzati, previo parere ISPRA ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993, dalle competenti Amministrazioni locali, all'interno dei quali cacciatori opportunamente formati ed abilitati hanno sempre più preso parte in qualità di veri e propri operatori specializzati nel prelievo, a fini di controllo, di capi del suide.

Parallelamente, hanno preso avvio, pur in un ben distinto contesto normativo (L. n. 394/1991 e L. R. n. 40/1984) e gestionale, alcune positive esperienze maturate da alcuni Enti parco e tra questi, in primis, l’Ente Parco naturale regionale dei Colli Euganei, con le quali, mettendo in campo uno straordinario impegno gestionale con personale interno, si è  potuto conseguire l’obiettivo di massimizzare le catture del suide.

In termini generali, lo strumento rappresentato dai Piani di controllo numerico non ha invero sortito risultati soddisfacenti in tutto il territorio regionale, con la conseguenza che è venuto ad aumentare l'allarme sia a seguito del progressivo acuirsi degli impatti più sopra richiamati in determinati territori, sia sulla base delle proiezioni pessimistiche che possono ragionevolmente assumersi tenuto conto di quelle che sono le esperienze gestionali maturate in altri contesti regionali.

Al riscontro quindi non uniformemente soddisfacente in ordine all'efficacia di piani di controllo si è così andato ad affiancare un dibattito (spesso caratterizzato da prese di posizione di parte, non in grado di fare sintesi rispetto alla complessità e delicatezza della materia, la quale invece necessita l'assunzione di elementi tecnico-scientifici e di approcci strategici coerenti) sull'opportunità di fare dell'esercizio venatorio uno strumento integrativo in grado di amplificare gli effetti dei piani di controllo, dibattito che aveva la necessità di poter essere ricondotto, nell’ambito di indirizzi generali da parte dell’ISPRA e che allertano sulle conseguenze che possono derivare da un inserimento generalizzato in calendario venatorio della specie prescindendo da una preventiva analisi territoriale e da una rigorosa pianificazione del territorio, ad un accesso alla “opzione caccia" (da assumere solo per determinate aree compatibili) che derivi da una considerazione fondamentale in termini gestionali, ovvero che l’accesso a tale opzione risulterà quasi certamente irreversibile ed imporrà alle competenti Amministrazioni l'onere di gestire una "convivenza" con una specie altamente problematica.

In tal senso e in attuazione del ruolo assegnato all’Amministrazione Regionale dall’articolo 2 della L. R. n. 50/1993 e dall’articolo 32, lettera g) del vigente Statuto, con Deliberazione n. 2088 del 3.8.2010 la Giunta Regionale ha ritenuto di approvare i primi indirizzi per la gestione del cinghiale nel Veneto, che stabiliscono gli "assunti base" nonché i criteri generali per una pianificazione a livello territoriale di detta gestione secondo "Unità gestionali" e per la regolamentazione dell'attività venatoria (ove prevista), unitamente ad indirizzi temporali concernenti la prevista fase sperimentale ed il conseguimento di un assetto pianificatorio definitivo.

A quest'ultimo riguardo, il suddetto provvedimento, nel prevedere che la pianificazione territoriale definitiva ai fini della gestione del cinghiale entrerà a regime con il nuovo Piano faunistico venatorio regionale, consente a Province e Città Metropolitana di Venezia di poter sperimentare, già a partire dal 2010, una regolamentazione gestionale che può comprendere anche regimi venatori da porre in essere in unità gestionali (ancorché non necessariamente definitive stante il carattere sperimentale dell’approccio) e comunque sulla base degli indirizzi regionali recati dalla predetta DGR.

All'emanazione della suddetta DGR n. 2088/2010 hanno fatto seguito incontri tecnici con i competenti Uffici provinciali al fine di confrontarsi sugli aspetti tecnici contemplati da detto provvedimento regionale e sulle istanze provenienti dal territorio, in un contesto innovativo caratterizzato dall'adozione, da parte della Giunta regionale, di un approccio alla materia che non escluda a priori ogni forma di attività venatoria che abbia per oggetto la specie cinghiale.

E' stata quindi formalizzata, da parte dell’Amministrazione Provinciale di Verona, una proposta di prima individuazione, a carattere provvisorio, di Unità gestionali per la specie cinghiale, coerente con gli indirizzi della più volte citata DGR 2088/2010, comprensiva di una proposta di regime venatorio sperimentale articolata sulle stagioni venatorie 2010/2011 e 2011/2012 nell'ambito di specifica Unità gestionale.

Si è quindi provveduto, con riferimento alle passate stagioni venatorie 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, alla formale approvazione, rispettivamente con DGR n. 2763 del 16 novembre 2010, DGR n. 1690 del 18 ottobre 2011, DGR n. 2154 del 23 ottobre 2012, DGR n. 1878 del 15 ottobre 2013, DGR n. 1905 del 14 ottobre 2014, DGR n. 1027 del 4 agosto 2015 e DGR n. 1243 del 1 agosto 2016 delle conseguenti integrazioni dei calendari venatori regionali approvati con DGR n. 1730 del 29 giugno 2010, DGR n. 1041 del 12 luglio 2011, DGR n. 1130 del 12 giugno 2012, DGR n. 614 del 3 maggio 2013, DGR n. 1074 del 24 giugno 2014, DGR n. 868 del 13 luglio 2015 e DGR n. 932 del 22 giugno 2016 al fine di consentire la realizzazione del regime venatorio sperimentale proposto.

Nel restante territorio regionale, estraneo al predetto regime di gestione a carattere venatorio del Cinghiale, sono sin qui proseguite le attività di contenimento della presenza e dei danni della specie attraverso la realizzazione di piani di controllo a valenza sub-regionale, ovvero, per i territori di rispettiva competenza in ordine alla gestione faunistica, a livello di singola realtà provinciale e a livello di parchi e aree protette regionali.

Peraltro, va sottolineato come le predette attività scontano, in termini di efficienza ed efficacia degli interventi messi in atto, alcuni evidenti limiti, in ordine:

  • alle oggettive difficoltà legate all’attuazione della c. d. “riforma Delrio” (L. n. 56/2014) del livello amministrativo provinciale, che si è concretizzata, dal 2014, con una parziale inattività, sino al completo fermo in alcuni casi, delle attività di controllo del suide, in attesa del completo e complessivo riordino normativo dell’intera materia in ambito regionale, in attuazione prima della L. R. n. 19/2015 e, da ultimo, della L. R. n. 30/2016;
  • alle altrettanto oggettive difficoltà di poter assicurare puntuale e continua attuazione alle misure ed agli interventi previsti dai singoli Piani di controllo a livello provinciale, stante la progressiva riduzione di specifiche risorse di bilancio e la necessità, per il controllo della specie in parola, di garantire un’ampia serie di articolati adempimenti in ordine alle verifiche veterinarie sui capi prelevati, e ciò a prescindere dalle effettive dimensioni numeriche del piano di controllo posto in essere;
  • infine, come peraltro da tempo sottolineato dall’ISPRA, la necessità di attivare interventi di controllo che possano assicurare un intervento sul territorio interessato quanto possibile esteso e coordinato, al fine di evitare che proprio le principali caratteristiche di fitness ecologica della specie, ovvero prolificità, capacità di spostamento e di occupazione del territorio e comportamento alimentare tipicamente onnivoro possano rappresentare concreti limiti a piani di controllo che scontano delimitazioni amministrative tra territori provinciali a diverso regime di controllo oppure tra territori compresi in parchi ed aree protette e restante territorio; come appunto sottolineato dall’ISPRA, i nuclei sociali del suide, in assenza di un regime generalizzato di controllo, si spostano in siti ed aree dove, in assenza di controllo e di prelievo venatorio, si insediano e sviluppano popolazioni stabili che, da queste aree indisturbate, possono facilmente muovere, e provocare danni, verso i territori circostanti.

Mentre una soluzione a regime rispetto alle prime due questioni potrà certamente arrivare al termine della fase di riordino normativo attualmente in fase di completamento, una prima risposta alla terza problematica è stata data con l’articolo 70 della L. R. n. 18/2016, con cui si prevede la possibilità, per i corpi di Polizia Provinciale Ittico-Venatoria, di poter svolgere attività, nell’ambito di indirizzi di coordinamento da parte della Giunta Regionale, anche al di fuori del proprio territorio di riferimento, in attuazione di piani ed interventi di valenza interprovinciale nell’ambito di piani di controllo ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993.

Nell’ambito di tale approccio, che, si sottolinea, costituisce un elemento determinante rispetto all’efficacia complessiva delle attività di controllo di specie dannose come ribadito dall’ISPRA, e tenendo conto anche della necessità di accompagnare l’attuale fase di riordino con la proposta di modelli gestionali e procedurali già orientati rispetto all’entrata a regime del medesimo riordino, si è ritenuto necessario provvedere alla predisposizione, ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993, di un piano regionale triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del Cinghiale nel territorio regionale, con le seguenti finalità:

  • costituire, a livello regionale, un unico strumento pianificatorio e gestionale in ordine al controllo della specie in parola, che trova applicazione sia nel territorio di parchi ed aree protette che nel restante territorio regionale, con esclusione solo delle aree ove vige il regime sperimentale di prelievo venatorio di cui alla DGR n. 2088/2010 e, da ultimo, alla DGR n. 1243/2016;
  • poter trovare applicazione direttamente da parte di Province e Città Metropolitana di Venezia attraverso i rispettivi corpi di Polizia Provinciale Ittico-Venatoria nonché attraverso i soggetti formati, abilitati ed autorizzati dalle stesse Amministrazioni, affrancando le stesse Amministrazioni dagli oneri ed impegni connessi alla redazione del Piano e della sua validazione da parte dell’ISPRA, potendosi così concentrare solo sulla fase attuativa dello stesso (interventi preventivi ed interventi di controllo); nel caso dei territori compresi in parchi ed aree protette, trova ovviamente applicazione la più stringente normativa di comparto, prevedendo altresì una specifica approvazione (dopo quella regionale) del Piano stesso da parte del soggetto gestore dell’area protetta, al fine di porre in essere eventuali modifiche ed integrazioni (in senso limitativo) per adattarlo alla specifica realtà territoriale;
  • rappresentare elemento su cui fondare una interfaccia ed un dialogo unificato nei confronti dell’ISPRA, con la possibilità di un approccio orientato a criteri di efficacia, efficienza ed economie di scala e che consenta all’ISPRA stesso di poter avere un focus unificato rispetto all’evoluzione della problematica del suide nel territorio regionale.

Pertanto, la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ha provveduto, sulla base dei predetti indirizzi operativi generali e di dettaglio e nell’ambito di una fattiva fase di interlocuzione con l’ISPRA, alla redazione del “Piano Triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del Cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019) ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993”; tale Piano prevede, in affiancamento alle attività di prevenzione, la realizzazione di attività di controllo tramite prelievo, da realizzare attraverso cattura e successivo abbattimento e attraverso abbattimento diretto con varie modalità (all’aspetto e alla cerca, in modalità individuale e in modalità collettiva, con armi da fuoco e anche attraverso l’uso dell’arco).

Tra i principi informatori del Piano, la volontà di mettere a regime, in maniera coordinata, le attività di controllo realizzate all’interno di parchi e aree protette e quelle realizzate nel restante territorio soggetto a pianificazione faunistico venatoria ai sensi della L. n. 157/1992 e della L. R. n. 50/1993 e, tra queste ultime, la volontà di fare sintesi rispetto ai piani di controllo a carattere locale che Province e Città Metropolitana di Venezia hanno sin qui redatto e attuato in maniera autonoma.

E ciò anche al fine di offrire una risposta in termini gestionali alla necessità di assicurare, a livello regionale, un adeguato ed omogeneo livello operativo dell’attività di controllo in parola, che consente di mantenere una equilibrata pressione di intervento in tutti i contesti del territorio regionale; in tal senso, infatti, lo stesso ISPRA sottolinea da tempo l’esigenza di attivare azioni omogenee e coordinate a livello territoriale, al fine di evitare che un ambito territoriale, anche limitato, nel quale temporaneamente o stabilmente non venga svolta alcuna attività gestionale di controllo della specie possa divenire sito di sviluppo di nuclei o popolazioni del suide in grado, anche con limitati spostamenti, di provocare danni nelle aree circostanti.

L’ISPRA, con nota prot. n. 13723/T.A23 del 20.3.2017, ha dato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993, parere favorevole, senza prescrizioni, al Piano in oggetto.

Pertanto, a seguito della preliminare approvazione della Valutazione di Incidenza Ambientale – VincA, ai sensi e per gli effetti della DGR n. 2299/2014, con Deliberazione della Giunta Regionale, n. 598 del 28.4.2017 (pubblicata sul BUR n. 49 del 19.5.2017), si è provveduto ad approvare il “Piano Triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del Cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019) ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993”.

Sin dalle fasi di preliminare redazione del Piano è stato evidente come la sua strutturazione ed attuazione, e quindi l’efficacia della sua concreta realizzazione, vengano a dipendere in maniera rilevante da un lato dalla difficoltà di fare - da subito - sintesi tra esperienze e approcci diversi (sia tra i piani provinciali che tra questi e i piani specifici per le aree protette) sia dalla necessità di dare attuazione al Piano in parola in un contesto organizzativo a livello periferico che vede non ancora completato il processo di riordino delineato dalla L. R. n. 19/2015 e dalla L. R. n. 30/2016.

In questo senso, quindi, questa prima fase temporale di attivazione è stata finalizzata a testare le varie misure e procedure del Piano, consentendo, con una modalità in progress, di poter così evidenziare alcuni limitati e puntuali ambiti di eventuale criticità.

Al fine di assicurare massima efficacia anche a questa fase di verifica di campo, con nota prot. n. 238236 del 16.6.2017, la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ha provveduto a richiedere a Province e Città Metropolitana di Venezia di voler segnalare eventuali problematiche generali e di dettaglio ovvero aspetti puntuali che possano limitare o inficiare da un lato la piena realizzazione del Piano, dall’altro  il concreto ed efficace conseguimento degli obiettivi dello stesso.

Nell’ambito di tale fase di fattiva interlocuzione con il territorio, sono stati acquisiti contributi e segnalazioni anche da parte di Associazioni Venatorie, ATC-Ambiti Territoriali di Caccia, CA-Comprensori Alpini, operatori abilitati e altri soggetti interessati e coinvolti dall’attività di gestione del suide in ambito regionale.

A seguito di puntuale istruttoria, a cura della competente Struttura, su tutti i contributi pervenuti è emerso come la necessità di vere e proprie modifiche e/o integrazioni di indirizzi e criteri gestionali sia circoscritta solo ad alcune limitate fattispecie puntuali e che, in misura più che prevalente, si tratta di interventi che si limitano e si esauriscono, rispetto alla attuale formulazione del Piano, nell’ambito di una diversa e migliore esplicitazione dei contenuti oppure a mere rettifiche e riformulazioni, di carattere sintattico e/o grammaticale, dei contenuti stessi, con il risultato concreto di concorrere all’eliminazione di eventuali incertezze interpretative ed attuative.

La predetta attività istruttoria rispetto alle osservazioni pervenute è stata orientata e declinata in via preliminare rispetto ad una puntuale verifica di ammissibilità e sostenibilità di ciascuna osservazione rispetto ai limiti, ai vincoli ed agli obiettivi generali e di indirizzo del Piano in parola; a seguito di ciò, per ogni osservazione meritevole di accoglimento si è arrivati a definire una nuova formulazione testuale (variazione) da confrontare prima e sostituire poi rispetto alla formulazione testuale del Piano approvata con DGR n. 598/2017.

Infine, per ciascuna variazione, è stata condotta una specifica ulteriore istruttoria, finalizzata a verificare:

- da un lato se la variazione proposta e le sue ricadute operative, gestionali e di indirizzo possano assumere una rilevanza tale da eccedere i limiti, i vincoli e le prescrizioni del parere reso dall’ISPRA ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993 rispetto al Piano approvato con DGR n. 598/2017; è evidente, e su questo la giurisprudenza costituzionale e amministrativa è da tempo pacificamente ed univocamente orientata, che i pareri resi dall’ISPRA hanno ruolo e valenza di pareri consultivi e che il soggetto rispetto ai quali vengono resi ha facoltà di potersi discostare, del tutto o in parte, dai contenuti del parere, con l’onere di motivare tale diverso orientamento in maniera adeguata e puntuale; in tal senso, quindi, la specifica attività istruttoria in parola è stata orientata a verificare se e quanto ciascuna variazione introdotta nel Piano in parola potesse configurarsi o meno come modifica rilevante a fini del parere ISPRA e se la rilevanza di ciascuna modifica puntuale potesse essere ricondotta nei limiti del predetto parere oppure se, eccedendo da tali limiti, si renda necessario sottoporre nuovamente il Piano all’esame dell’ISPRA ed al rilascio di un nuovo parere;

- dall’altro, se le medesime variazioni e le conseguenti ricadute operative, gestionali e di indirizzo possano assumere una rilevanza ed una eventuale ulteriore incidenza rispetto alla conclusioni del SIncA-Studio (a livello di screening) di Incidenza Ambientale del Piano in parola (redatto in data 26.4.2017) e rispetto al quale si è provveduto, con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, n. 62 del 28.4.2017, all’approvazione, ai sensi e per gli effetti della DGR n. 2299/2014, della VIncA-Valutazione di Incidenza Ambientale; in tal senso, quindi, la specifica attività istruttoria in parola è stata orientata a verificare se, e quanto, ciascuna variazione introdotta nel Piano in parola potesse configurarsi o meno come modifica rilevante e con ulteriore incidenza a fini del predetto SIncA e se tali aspetti di ciascuna modifica puntuale potessero essere ricondotti nei limiti del medesimo SIncA oppure se, eccedendo da tali limiti, fosse necessario predisporre un nuovo SIncA e sottoporre il Piano in parola all’approvazione di una nuova VIncA, dando atto che, in caso di esito negativo in termini di rilevanza ed ulteriore incidenza, è possibile adempiere agli obblighi in materia di VIncA attraverso la predisposizione e sottoscrizione di apposita “dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza” secondo il modello di dichiarazione (allegato “E”) alla predetta DGR n. 2299/2014, cui va allegata una relazione tecnica esplicativa.

La predetta Struttura ha quindi provveduto alla stesura di un documento tecnico “Relazione alla revisione 01 del Piano Triennale di gestione e controllo – a fini di eradicazione – del Cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019) [ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993]”, il quale assolve ad una duplice funzione:

  • evidenziare la non rilevanza, a fini del parere ISPRA (prot. n. 13723/T.A23 del 20.3.2017) di ciascuna variazione, dandone puntuale e adeguata motivazione;
  • evidenziare la non rilevanza ed ulteriore incidenza, ai fini della VIncA approvata con DDR n. 62 del 28.4.2017, di ciascuna variazione, dandone puntuale e adeguata motivazione,

e dando atto altresì che il medesimo documento tecnico viene ad assumere anche il ruolo di relazione tecnica esplicativa a supporto della “dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza” di cui all’allegato “E” alla DGR n. 2299/2014.

Dall’esame del predetto documento tecnico, in atti della competente Struttura, si rileva che a fronte di n. 75 osservazioni puntuali acquisite, si sono potute concretizzare n. 23 variazioni puntuali e per ciascuna di queste è stata fatta una verifica rispetto alla rilevanza o meno in riferimento al parere ISPRA (prot. n. 13723/T.A23 del 20.3.2017) e rispetto alla rilevanza e ulteriore incidenza o meno rispetto alla VIncA approvata con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, n. 62 del 28.4.2017.

Poiché l’onere procedurale in materia di VIncA, ovvero la formale approvazione della “dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza” secondo il modello allegato “E” alla DGR n. 2299/2014 con allegata relazione tecnica esplicativa attiene alla competenza di apposito provvedimento della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, in questa sede si darà conto delle puntuali motivazioni rispetto alla non rilevanza - a fini del parere ISPRA - delle predette n. 23 variazioni.

In particolare, tutte le predette n. 23 variazioni si concretizzano in mere rettifiche, integrazioni e rielaborazioni testuali finalizzate a esplicitare e/o rendere univoca l’interpretazione prima e l’applicazione poi delle misure, degli interventi, dei vincoli e delle prescrizioni con cui si articola e si struttura il Piano in parola e come tali quindi prive di qualsiasi, anche minima o residuale, rilevanza ai fini dei limiti del dianzi-richiamato parere ISPRA, dando atto che:

-la variazione n. 7 (Pagina 28 Paragrafo 8. Tecniche di prelievo a scopo di controllo e soggetti autorizzati) si concretizza con una ancor più chiara definizione del divieto assoluto all’utilizzo di fonti luminose per individuare gli animali da strade pubbliche o aperte al pubblico transito, con esclusione delle attività direttamente ed esclusivamente in capo alla Vigilanza Venatoria e consentendo un utilizzo contingentato di torce luminose ai soli fini di sicurezza e celerità nei trasferimenti da e per gli appostamenti e per il recupero del capo abbattuto; la variazione rappresenta una mera precisazione esplicativa in riferimento al divieto assoluto di utilizzo di fonti luminose da parte degli operatori, ribadendo contestualmente la possibilità di utilizzo da parte della Vigilanza Venatoria; inoltre, si precisa, quale norma di sicurezza per l’accesso e l’abbandono delle poste, la possibilità di utilizzo limitato e vincolato di torce elettriche per gli operatori abilitati ed autorizzati; in tal senso, la variazione non diminuisce, nemmeno in maniera residuale, l’entità del divieto in essere e con la precisazione introdotta rende ancora più espliciti i limiti stessi del divieto e, quindi, favorendo una vigilanza sul punto più univoca, rende la limitazione gestionale ancora più efficace;

-la variazione n. 10 (Pagina 33 Paragrafo 8.3 Prelievo a scopo di controllo tramite abbattimento, in modalità individuale, all’aspetto da appostamento (c. d. “da altana”)) esclude dal rispetto della distanza minima di 100 metri in ordine alla possibilità di installare ed attivare un’altana, in riferimento a ZRC-Zone di Ripopolamento e Cattura e Zone di Rispetto, mantenendo il predetto limite di 100 metri solo per le OP-Oasi di Protezione, fatto salvo, per queste ultime, la possibilità di deroga nel caso di strutture preesistenti all’entrata in vigore del presente Piano e per le quali la Vigilanza Venatoria attesti formalmente l’efficacia della struttura rispetto all’attività di controllo; la variazione si concretizza con l’esclusione, dal limite della distanza non inferiore a metri 100, delle ZRC – Zone di Ripopolamento e Cattura e delle Zone di Rispetto, dando atto che si tratta comunque di aree dove già vengono realizzate attività di carattere gestionale (esempio, le catture e le immissioni, a scopo di impianto e quelle con finalità di rinsanguamento di popolazione) e che possono diventare, in attuazione del predetto vincolo, siti di rifugio di nuclei e capi isolati del suide, con prevedibili danni a carico delle popolazioni di interesse faunistico ma anche a carico di specie ed habitat insediati nel sito; nel caso delle Oasi di Protezione si assicura la massima tutela limitando l’eventuale deroga ad una formale attestazione delle Vigilanza Venatoria che attesti la necessità del mantenimento dell’appostamento;

-la variazione n. 15 (Pagina 38 Paragrafo 9 Armi e munizioni utilizzabili) si concretizza con la possibilità di utilizzo del visore notturno, il cui divieto era dovuto ad un mero refuso nella formulazione del Piano approvata con DGR n. 598/2017; la variazione si concretizza con la rettifica di un mero errore materiale, dando atto che si tratta di un’attrezzatura di supporto all’attività di controllo che garantisce adeguati livelli di selettività tra specie target e altre specie e, nell’ambito della stessa specie target, tra le diverse categorie e classi sociali che compongono i nuclei e le popolazioni del suide, tra le quali sussistono distinti margini di efficacia degli interventi di controllo; inoltre, l’uso del visore notturno garantisce un adeguato livello di sicurezza per gli operatori impegnati nell’attività notturna, dando altresì atto che l’IPSRA ha sin qui sempre rilasciato parere favorevole all’uso del visore notturno in riferimento a piani provinciali di controllo,

e che le motivazioni puntuali dianzi-riportate in riferimento alle variazioni n. 7, n. 10 e n. 15 militano nella direzione di sostenere e dimostrare l’assoluta irrilevanza delle medesime variazioni in ordine ai limiti, ai vincoli ed alle prescrizioni di cui al parere ISPRA (prot. n. 13723/T.A23 del 20.3.2017), mentre per le restanti n. 20 variazioni è la stessa connotazione di mera riformulazione testuale di contenuti dispositivi e prescrittivi che rimangono comunque invariati a sostanziare la formale presa d’atto che anche per le predette n. 20 variazioni non vi sono elementi o aspetti di rilevanza tali da prescrivere un nuovo esame ai fini di un nuovo parere da parte dell’ISPRA.

Si ritiene, pertanto, che la riforma nella formulazione del Piano rispetto a quella approvata con DGR n. 598/2017 non costituisca, in riferimento alle n. 23 variazioni in parola, elemento di rilevanza che ecceda dall’ambito dei limiti gestionali e prescrittivi di cui al parere ISPRA prot. n. 13723/T.A23 del 20.3.2017, sulla base delle motivazioni dianzi-riportate e di quanto contenuto nel documento tecnico “Relazione alla revisione 01 del Piano Triennale di gestione e controllo – a fini di eradicazione – del Cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019) [ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993]”, che qui si intende integralmente richiamato, dando altresì atto che il predetto documento tecnico è in atti presso la medesima Struttura.

Dato atto che la competente Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, con Decreto n. 109 del 14.7.2017 ha provveduto, previa presa d’atto dei contenuti della “Relazione alla revisione 01 del Piano Triennale di gestione e controllo – a fini di eradicazione – del Cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019) [ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993]” all’approvazione, ai sensi e per gli effetti della DGR n. 2299/2014, all’approvazione della dichiarazione di non necessità di valutazione di incidenza, resa tramite il modello allegato “E” alla DGR n. 2299/2014, si ritiene di poter provvedere, anche ai fini di cui alla procedura di VIncA ai sensi della medesima DGR, all’approvazione della versione riformata del Piano in parola.

Dato atto, altresì, della possibilità di poter considerare, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993, ancora pienamente vigente ed applicabile anche alla versione riformata del Piano in parola il parere ISPRA reso, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993, favorevole e senza prescrizioni con nota prot. n. 13723/T.A23 del 20.3.2017, quale  allegato B al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Si ritiene pertanto di poter provvedere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993, visto il parere favorevole, senza prescrizioni, reso dall’ISPRA con nota prot. n. 13723/T.A23 del 10.3.2017, tuttora integralmente applicabile e previo adempimento rispetto alla procedura di VIncA come dianzi-esposto e ai sensi del DPR. n. 357/1997 e della DGR n. 2299/2014, all’approvazione della “Revisione 01 del Piano Triennale di gestione e controllo - a fini di eradicazione - del cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019) ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993”, quale allegato A al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L. n. 157 del 11.2.1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio“;

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 19 - Controllo della fauna selvatica della L. n. 157/1992;

VISTA la Legge regionale n. 50 del 9.12.1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio“;

RICHIAMATO il comma 2 dell'art. 17 - Controllo della fauna selvatica della L. R. n. 50/1993;

RICHIAMATA la DGR n. 2088 del 3.8.2010 avente ad oggetto “Primi indirizzi regionali per la gestione delle popolazioni di Cinghiale (Sus scrofa L.) presenti nel Veneto. Approvazione (Art. 2 L.R. 50/1993; art. 32 lett. g) dello Statuto);

RICHIAMATA, da ultimo, la DGR n. 1243 del 1.8.2016 avente ad oggetto “Regimi sperimentali di prelievo venatorio alla specie cinghiale (Sus scrofa) (DGR 2088 del 3.8.2010). Stagione venatoria 2016/2017. Provincia di Verona. Autorizzazione (art. 16, c.1 L.R. 50/93).”;

VISTA la L. n. 394 del 6.12.1991 “Legge quadro sulle aree protette“;

RICHIAMATI il comma 3 dell'art. 11 - Regolamento del parco e il comma 6 dell'art. 22 - Norme quadro della L. n. 394/1991;

VISTA la Legge n. 221 del 28.12.2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali“;

RICHIAMATO l'art. 7 - Disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili e modifiche alla legge n. 157 del 1992 della L. n. 221/2015;

VISTA la Legge regionale n. 40 del 16.8.1984 “Nuove norme per la istituzione di parchi e riserve naturali regionali“;

RICHIAMATO l'art. 20 - Caccia e pesca della L. R. n. 40/1984;

VISTA la Legge regionale n. 6 del 23.3.2013 “Iniziative per la gestione della fauna selvatica nel territorio regionale precluso all'esercizio dell'attività venatoria“;

RICHIAMATO l'art. 2 - Interventi per il contenimento della presenza della fauna selvatica nei territori preclusi all'esercizio dell'attività venatoria della L. R. n. 6/2013;

VISTA la Legge regionale n. 4 del 16.3.2015 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali.“;

RICHIAMATO l'art. 9 - Disposizioni in materia di aree naturali protette regionali della L. R. n. 4/2015;

VISTA la Legge regionale n. 18 del 27 giugno 2016 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa in materia di politiche economiche, del turismo, della cultura, del lavoro, dell’agricoltura, della pesca, della caccia e dello sport”;

RICHIAMATO l’art. 70 - Piani regionali di controllo della fauna della L. R. n. 18/2016;

VISTA la Legge regionale n. 30 del 30 dicembre 2016 “Collegato alla legge di stabilità regionale 2017.”

RICHIAMATO l’art. 96 - Norme regionali per una corretta gestione del patrimonio faunistico, ambientale e produttivo del settore agricolo, ittico e zootecnico del Veneto della L. R. n. 30/2016;

VISTO il parere positivo, senza prescrizioni, reso dall’ISPRA con nota prot. n. 13723/T.A23 del 20.3.2017;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, n. 62 del 28.4.2017;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, n. 109 del 14.7.2017;

VISTA la L. R. n. 19/2015;

VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”;

RICHIAMATO l’articolo 2, comma 2 della L. R. n. 54/2012;

delibera

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993, la “Revisione 01 del Piano Triennale di gestione e controllo – a fini di eradicazione - del Cinghiale (Sus scrofa L.) nel territorio regionale (2017-2019) [ai sensi dell’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993]“, quale allegato A alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
  3.  di precisare che, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate e ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 19 della L. n. 157/1992 e dell’articolo 17 della L. R. n. 50/1993, il Piano di cui al precedente punto 2 deriva da una parziale e puntuale riformulazione del Piano approvato con DGR n. 598/2017 e che tale riformulazione non eccede dall’ambito gestionale, di indirizzo e prescrittivo di cui al parere ISPRA reso con nota prot. n. 13723/T.A23 del 20.3.2017, quale allegato B alla presente Deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
  4. di dare atto che, per le motivazioni di cui in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 357/1997 ed alla DGR n. 2299/2014 ed in riferimento alla riformulazione di cui al precedente punto 3, con Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, n. 109 del 14.7.2017, è stata approvata la dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza resa su modello allegato “E” alla DGR n. 2299/2014;
  5. di disporre che il Piano di cui al precedente punto 2 va a sostituire integralmente il precedente Piano approvato con DGR n. 598 del 28.4.2017, con decorrenza a far data dalla formale notifica della presente Deliberazione alle Province ed alla Città Metropolitana di Venezia;
  6. di stabilire che il Piano di cui al precedente punto 2, nei limiti temporali di decorrenza di cui al precedente punto 5, trova applicazione nell’intero territorio regionale, fatta salva la necessità, per il territorio compreso in parchi e aree protette, di una successiva, autonoma e formale approvazione da parte del relativo Ente gestore;
  7. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;
  8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

1155_AllegatoA_350252.pdf
1155_AllegatoB_350252.pdf

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