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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 973 del 23 giugno 2017
Assegnazione delle risorse per l'anno 2017 a favore delle scuole dell'infanzia non statali e dei servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto. L.R. n. 23/1980 e L.R. n. 32/1990.
Con il presente provvedimento si individuano le risorse da assegnare alle scuole dell'infanzia non statali e ai servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto per l'anno 2017.
L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
L'attuale assetto normativo affida molteplici compiti alla Regione in materia di prestazioni pubbliche dirette a soddisfare bisogni primari ed essenziali della cittadinanza ed, in particolare, della famiglia.
Nello specifico, la Regione del Veneto promuove e sostiene:
Stante la centralità delle politiche a sostegno della famiglia, risulta necessario garantire l'erogazione delle prestazioni precitate, in continuità con gli interventi operati negli anni precedenti. Con il presente provvedimento si individuano perciò le disponibilità presenti nel Bilancio regionale di previsione per l'anno 2017 per dare seguito ai necessari e conseguenti atti di spesa.
Per quanto attiene il finanziamento dei servizi previsti dalla L.R. n. 32/1990, risulta disponibile un fondo di Euro 16.708.750,00, così costituito:
Si ripropongono i criteri di riparto del contributo gestione nidi, qui di seguito riportati, applicati dal 2000 ed approvati con DGR n. 3316/2000 ai sensi della L.R. n. 32/1990, L.R. n. 22/2002, L.R. n. 2/2006:
Criteri servizi a regime
Criteri servizi a part-time (< 5 ore)
Criteri servizi avviati da maggio 2016
Criteri servizi avviati da gennaio ad aprile 2017
0,50 in relazione ai bambini frequentanti nel corso dell'anno
il conteggio dei bambini iscritti e frequentanti sotto le n. 5 ore giornaliere è pari al 70% di quello degli iscritti e frequentanti a tempo pieno.
anno 2016: dalla data di riconoscimento in conto gestione da parte della Regione, € 103,29 mensili per ogni bambino iscritto per i mesi di effettiva apertura del servizio
€ 103,29 mensili per ogni bambino iscritto per i mesi riconosciuti
0,20 sulla base dei bambini iscritti nel corso dell'anno
anno 2017: gli stessi criteri dei servizi a regime
0,20 sulla base dei giorni di apertura del servizio nel corso dell'anno
0,10 sulla base dei giorni di apertura del servizio nei mesi di luglio e agosto
Con riferimento alle prestazioni previste dalla L.R. n. 23/1980 risulta inoltre disponibile l'importo di Euro 16.500.000,00=, stanziato sul capitolo di spesa n. 100012 recante "Fondo Regionale per le politiche sociali - sostegno di iniziative a tutela dei minori (trasferimenti a soggetti pubblici e privati) (art. 133, c. 3, Lett. I, L.R. 13/04/2001, n.11 - artt. 13, 50, L.R. 16/02/2010, n.11)", di cui € 2.000.000,00 saranno destinati quale quota per l'onere derivante dall'assunzione degli insegnanti di sostegno titolati, a carico della scuola per un impegno orario al di sopra delle 5 ore settimanali.
I criteri fino ad ora adottati e tuttora da adottarsi, per l'assegnazione del contributo alle scuole sono gli stessi definiti con la D.G.R. n. 3316 del 13/10/00, riproposti nella C.R. n. 68 del 29/06/01 ed approvati con D.G.R. n. 2501 del 21/09/2001, di seguito dettagliati:
- 50% del Fondo destinato alle scuole dell'infanzia non statali, viene assegnato in base al numero di sezioni autorizzate e funzionanti in base ad un parametro che aumenta all'aumentare del numero di sezioni
(A) scuole con 1 sezione parametro = 1
(B) Scuole con 2 sezioni parametro = 1,12
(C) Scuole con 3 sezioni parametro = 1,31
(D) Scuole con 4 sezioni parametro = 1,57
(E) Scuole con 5 sezioni parametro = 1,88
(F) Scuole con 6 sezioni parametro = 2,16
(G) Scuole con 7 sezioni parametro = 2,4
(H) Scuole con 8 sezioni parametro = 2,61
(I) Scuole con 9 sezioni parametro = 2,94
(L) Scuole con 10 e più sezioni parametro = 3
- 50% del Fondo, viene assegnato sul numero di bambini frequentanti, dichiarati dalle stesse Scuole dell'infanzia, individuando 4 classi:
fino a n. 20 bambini;
da n. 21 a n. 40 bambini;
da n. 41 bambini a n. 60 bambini;
oltre i 60 bambini.
Ciò premesso, si propone pertanto di destinare alle prestazioni succitate la somma complessiva di Euro 33.208.750,00= relativa all'anno 2017 e si incarica il Direttore della struttura competente ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari della L.R. n. 32/1990 e L.R. n. 23/1980, della quantificazione delle rispettive spettanze, nonché a provvedere al riparto della somma medesima, in coerenza con i criteri di cui sopra. In conformità con gli intendimenti della L.R. n. 19 del 25 ottobre 2016, si propone di delegare all'Azienda Zero la fase dell'erogazione dei predetti contributi relativi all'anno 2017, nell'ottica della razionalizzazione dei processi di gestione delle risorse a beneficio dei destinatari sul territorio.
A partire dal 2018, si propone di incaricare l'Azienda Zero ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari della L.R. n. 32/1990 e L.R. n. 23/1980, della quantificazione delle rispettive spettanze, nonché a provvedere al riparto e all'erogazione delle risorse sulla base dei criteri determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
vista la legge regionale n. 23/1980;
vista la legge regionale n. 32/1990
vista la legge regionale n. 2/2006;
vista la legge regionale n. 39/2001;
visto l'art.2, comma 2, (lett. o) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
vista l'Intesa della Conferenza Unificata del 7.5.2015 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7.8.2015;
vista la L.R. n. 19/2016
vista la legge regionale n. 32 del 30.12.2016;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
2. di individuare negli stanziamenti esplicitati al successivo punto 3 le risorse da assegnare, in attuazione delle leggi regionali n. 23/1980 e n. 32/1990, rispettivamente alle scuole dell'infanzia non statali e ai servizi per la prima infanzia riconosciuti dalla Regione del Veneto per l'anno 2017;
3. di determinare in Euro 33.208.750,00= l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della struttura competente disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio regionale di previsione per l'anno 2017, integrati con apposita variazione di bilancio definita con successivo provvedimento di Giunta:
4. di incaricare il Direttore della struttura competente ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari della L.R. n. 32/1990 e L.R. n. 23/1980, della quantificazione delle rispettive spettanze, nonché a provvedere al riparto delle somme di cui al punto 3 in coerenza con i criteri adottati negli anni precedenti;
5. di delegare all'Azienda Zero la fase dell'erogazione dei predetti contributi relativi all'anno 2017 ai soggetti beneficiari di cui al punto 4;
6. di incaricare il Direttore della struttura competente ad adottare tutti i provvedimenti necessari all'impegno a favore dell'Azienda Zero delle somme individuate al punto 3, utili alle erogazioni di cui al punto precedente;
7. di incaricare, a partire dal 2018, l'Azienda Zero ad adottare tutti i provvedimenti conseguenti ai fini dell'individuazione dei soggetti beneficiari della L.R. n. 32/1990 e L.R. n. 23/1980, della quantificazione delle rispettive spettanze, nonché a provvedere al riparto e all'erogazione delle risorse sulla base dei criteri determinati dalla Giunta regionale con apposito provvedimento;
8. di dare atto che la spesa prevista con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazione ai sensi della L.R. n. 1/2011 e non ha natura di debito commerciale;
9. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente, entro 60 e 120 giorni dalla data di comunicazione del medesimo;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
11. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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