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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 35 del 07 aprile 2017


Materia: Cultura e beni culturali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 395 del 28 marzo 2017

Iniziative dirette della Giunta regionale per la realizzazione di manifestazioni ed eventi culturali di interesse regionale. Approvazione delle modalità di presentazione e dei criteri di valutazione delle proposte progettuali. L.R. 8 settembre 1978, n. 49.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento approva le modalità di presentazione e i criteri di valutazione per la partecipazione regionale a progetti volti alla realizzazione di manifestazioni ed eventi culturali aventi finalità di promozione e valorizzazione delle tradizioni artistiche e culturali della regione e che contribuiscono alla crescita culturale e sociale della comunità.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Ai sensi della Legge regionale 8 settembre 1978, n. 49 “Rifinanziamento e modifiche della legge regionale 9 giugno 1975, n.70, concernente contributi e spese per l’organizzazione di mostre, manifestazioni e convegni di interesse regionale” la Regione del Veneto sostiene la realizzazione di iniziative e manifestazioni con evidente carattere di promozione culturale e dello spettacolo che contribuiscono alla crescita culturale e sociale della collettività. In particolare promuove alcuni importanti appuntamenti a carattere istituzionale che si svolgono nel territorio regionale, che si propongono di valorizzare le tradizioni artistiche e culturali venete e che sono attuati da soggetti pubblici o privati presenti nel nostro territorio.

La Giunta regionale interviene quindi con una forma di partecipazione diretta nel sostegno di alcuni progetti per i quali ravvisa un interesse della comunità ed un’occasione di crescita per il territorio. Preso atto dei progetti da realizzare, la Giunta regionale destina una propria partecipazione finanziaria mirata a sostenere uno specifico intervento nell’ambito del progetto. I soggetti individuati quali attuatori delle progettualità condivise possono essere Enti, Istituzioni pubbliche o private e Associazioni senza fini di lucro e loro aggregazioni a livello regionale.

La promozione delle iniziative culturali di cui trattasi si attua anche mediante una compartecipazione finanziaria dell’Amministrazione regionale alla realizzazione di attività rientranti nell’ambito di proposte progettuali formulate dai soggetti indicati al punto precedente, ritenute di particolare interesse culturale e rilevanza per il territorio sulla base delle motivazioni esplicitate di volta in volta nei provvedimenti di approvazione delle iniziative a diretta partecipazione regionale.

Nell’ambito di un processo volto ad affermare il principio della trasparenza dell’azione amministrativa e tenuto conto delle disposizioni di cui all’art. 12 della Legge 241/1990, e successive modificazioni e integrazioni, che dispone che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione, da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”, si ritiene necessario individuare i criteri sulla base dei quali verrà determinata la partecipazione finanziaria della Regione alle iniziative culturali di cui alla Legge Regionale 08.09.1978 n. 49 e contestualmente definire le modalità di presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti pubblici e privati.

Con il presente provvedimento, quindi, si propongono all’approvazione della Giunta regionale, le modalità di presentazione e i criteri di valutazione, di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delle proposte progettuali che soggetti pubblici e privati possono presentare all’attenzione dell’Amministrazione regionale, per la realizzazione condivisa, in attuazione alle politiche regionali di settore, di manifestazioni ed eventi in ambito culturale di interesse regionale.

Allo scopo di dare attuazione ai processi di semplificazione e trasparenza amministrativa in atto e per una più efficace azione regionale in tale ambito, i criteri di valutazione individuati fanno riferimento alla qualità del soggetto proponente, in ordine all’esperienza dello stesso nella realizzazione di iniziative uguali o analoghe a quelle proposte nonché alla coerenza tra le finalità statutarie del proponente e l’iniziativa da realizzare; alla qualità della proposta progettuale sotto il profilo della valenza culturale, degli effetti prodotti sul territorio, della capacità di creare sinergie con altri soggetti del contesto locale, nazionale e internazionale; alla capacità finanziaria ed attuativa intesa quale capacità di autofinanziamento e capacità di attrarre ulteriori risorse oltre al sostegno derivante dalla compartecipazione pubblica.

In relazione alla programmazione delle attività riferite al 2017, il relatore propone di procedere all'apertura dei termini per la presentazione di proposte progettuali in risposta all'avviso pubblico di cui all’Allegato B al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, fermo restando che le istanze già pervenute alla data di pubblicazione dell’avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione verranno comunque tenute in considerazione, fatta salva la possibilità per il richiedente di integrare la documentazione presentata, direttamente o su richiesta dell’Amministrazione.

Sulla base dei criteri predeterminati verrà condotta l’attività istruttoria finalizzata all’individuazione da parte della Giunta Regionale delle proposte di interesse regionale alla cui realizzazione la Regione partecipa attraverso una compartecipazione finanziaria.

La Giunta regionale provvederà ad approvare la partecipazione regionale alle iniziative proposte entro 30 giorni dalle date di scadenza indicate negli avvisi per la presentazione delle proposte progettuali, previste per il 30 aprile, 30 giugno e per il 15 ottobre.

La Giunta regionale potrà procedere all’adozione di ulteriori provvedimenti nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non dovessero esaurirsi o qualora dovessero rendersi disponibili risorse aggiuntive.

Le proposte progettuali che non dovessero essere finanziate con il primo o con il secondo provvedimento di approvazione degli esiti istruttori a seguito delle domande pervenute entro i termini di apertura rispettivamente della prima e della seconda scadenza, potranno essere finanziate con i successivi provvedimenti in corso d’anno, a condizione che vi siano risorse disponibili.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la L.R. 08.09.1978 n. 49;

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 54 del 31.12.2012 come modificato dalla L.R. n. 14 del 17.05.2016;

CONDIVISE le valutazioni espresse in narrativa;

delibera

  1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
  2. di approvare, per i motivi indicati in premessa, le “Modalità di presentazione e criteri per la valutazione di proposte progettuali – Legge Regionale 8 settembre 1978, n. 49 – Iniziative dirette” di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di approvare l’avviso pubblico di cui all’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’apertura dei termini di presentazione delle proposte progettuali a valere sulla L.R. 8 settembre 1978, n. 49 a far data dalla pubblicazione di detto avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, precisando che verranno comunque tenute in considerazione le proposte pervenute antecedentemente a tale data, fatta salva la possibilità per il proponente di integrare la documentazione presentata, direttamente o su richiesta dell’Amministrazione;
  4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  5. di incaricare il Direttore della Direzione Beni Attività Culturali e Sport dell’esecuzione del presente provvedimento e di ogni ulteriore conseguente atto che si renda necessario in relazione alle attività oggetto del presente atto, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
  6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma1, del D.lgs 14 marzo 2013, n. 33;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito internet della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

395_AllegatoA_342505.pdf
395_AllegatoB_342505.pdf

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