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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 103 del 28 ottobre 2016


Materia: Viabilità e trasporti

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1663 del 21 ottobre 2016

Assegnazione di contributi a favore della sicurezza stradale per la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di valenza turistica. Legge Regionale 30.12.1991, n. 39, art. 9. "Interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale". D.G.R. n. 93/CR del 15.09.2016.

Note per la trasparenza

Con la presente deliberazione si procede all'avvio delle procedure per la concessione di contributi, al fine dell'attuazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale lungo la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di valenza turistica ai sensi dell'art. 9 della L.R. 39/1991.

L'Assessore Elisa De Berti riferisce quanto segue.

L'art. 9 della Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 39 e le sue successive modifiche ed integrazioni stabilisce che la Giunta regionale provveda al finanziamento degli interventi sulla mobilità comunale nei settori individuati dall'art. 3 della medesima legge, nella misura massima dell'80% della spesa prevista.

A tale riguardo la norma prevede che la Giunta regionale, sentita preliminarmente la competente Commissione consiliare, individui i criteri di assegnazione dei contributi.

Come è noto, nell'ambito di quanto indicato dal richiamato art. 3 la Giunta regionale, a seguito del prescritto parere della Commissione consiliare acquisito con CR n. 48 del 14 giugno 2016, con deliberazione n. 1128 del 29 giugno 2016 ha approvato un primo bando per l'assegnazione di finanziamenti a favore della mobilità e della sicurezza stradale nella rete viaria comunale.

Con il presente provvedimento si ritiene invece, nell'ambito riferito "all'ammodernamento delle strutture esistenti" (specificamente individuato dalla citata Legge regionale), di proseguire l'iter finalizzato ad avviare un'ulteriore linea di contributi volti a migliorare la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di valenza turistica nel territorio veneto. Con DGR n. 93/CR del 15 settembre 2016 infatti la Giunta Regionale ha richiesto il prescritto parere alla Commissione consiliare espresso dalla stessa Commissione in data 21.09.2016.

Sulla base delle disposizioni normative ed in relazione alle indicazioni emerse in sede di Commissione consiliare i Comuni interessati potranno presentare non più di una proposta d'intervento, il cui costo complessivo da quadro economico non potrà essere pari o eccedere a € 100.000,00, composta da una domanda di ammissione al finanziamento e relativi annessi, riportati quale Allegato A al presente provvedimento.

Tale documentazione minima prevista dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato digitale a mezzo Posta Elettronica Certificata, secondo le modalità previste ed indicate nella pagina
https://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto, pena esclusione dal bando.

L'Amministrazione regionale pertanto si ritiene sollevata dalla responsabilità sull'inosservanza di quanto riportato nel richiamato sito.

Il termine previsto per la presentazione delle domande risulta fissato in 30 gg decorrenti dalla pubblicazione del bando nel Bollettino ufficiale della Regione (comma 3, art. 9, L.R 39/91).

Per quanto concerne la formulazione della graduatoria di priorità, si adottano i seguenti criteri di valutazione delle proposte d'intervento presentate, in conformità a quanto previsto dal citato art. 9:

  • per maggiore rilevanza dei siti interessati a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di valenza turistica, posti nel territorio regionale (massimo punti 40/100);
  • per le finalità dell'intervento in coerenza agli obiettivi del bando, in relazione al raggiungimento di una maggior sicurezza del tratto stradale interessato e migliore accessibilità del territorio (massimo punti 20/100);
  • per importo vengono ritenuti prioritari gli interventi che prevedono una spesa ammissibile, ai sensi della L.R. n. 27/2003, superiore o uguale ad € 30.000,00 ed inferiore a € 100.000,00, con preferenza agli importi inferiori all'interno di tale fascia di valori (massimo punti 15/100);
  • per maggior quota percentuale di cofinanziamento con fondi a carico dell'Ente proponente.

Il rapporto viene determinato sul costo complessivo e qualunque sia l'importo della proposta, con il limite massimo inferiore ad € 100.000,00 (massimo punti 20/100);

  • per sinistrosità stradale e relativo danno sociale (massimo punti 5/100) in relazione ai dati di incidentalità trasmessi e documentati.

A parità di punteggio conseguito verrà riconosciuta priorità alle Amministrazioni con maggiore quota percentuale a proprio carico e tra queste ultime il livello di progettazione più avanzato.

La quota di compartecipazione regionale è determinata nella misura massima dell' 80 % della spesa ammissibile con un valore massimo pari € 50.000,00 per intervento finanziato.

Al fine della valutazione delle proposte che perverranno a seguito della pubblicazione del bando, sarà istituita una apposita commissione interdisciplinare a cura della Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica che dovrà coinvolgere personale indicato dalle strutture regionali competenti in materia di infrastrutture, ambiente, turismo e cultura.

Successivamente, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, sentita la competente Commissione consiliare, individuerà gli interventi ammissibili al finanziamento e l'entità dei relativi contributi, nel limite delle risorse destinate.

Per gli interventi ammessi a finanziamento è prevista la conclusione di un specifico Accordo di Programma ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 35/2001, di cui all'Allegato B; la successiva conferma del contributo con il relativo impegno contabile avverrà mediante decreto direttoriale.

Al fine di consentire alla Regione una corretta programmazione dei flussi di cassa è previsto altresì l'obbligo da parte delle Amministrazioni ammesse a beneficiarie del contributo a presentare un crono programma di esecuzione con relativo piano di spesa associato, che risulterà parte integrante al previsto Accordo di Programma.

Si rende noto che il termine per l'avvio della procedura pubblica per l'affidamento dei lavori ammessi a finanziamento da parte dell'Amministrazione comunale viene fissato entro 18 mesi dalla stipula del previsto Accordo di Programma, a pena decadenza dal contributo, così come disposto dal comma 6, art. 9 della LR 39/91 e la conclusione degli stessi, con presentazione della relativa documentazione finale, di cui alla L.R. 27/2003, art 54, entro i successivi 36 mesi. Il mancato rispetto di tale ultima data, comporterà la conseguente revoca per la quota di contributo non ancora rendicontata da parte del soggetto beneficiario.

Si propone quindi di procedere alla approvazione del bando con le modalità e i criteri sopra esplicitati al fine della formulazione della graduatoria di priorità degli interventi atti a migliorare la mobilità e la sicurezza lungo la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di valenza turistica.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-      UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

-      VISTO l'art. 9 della Legge regionale n. 39 del 30.12.1991 e s. m. e i.;

-      VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 93/CR del 15.09.2016;

-      ATTESO che in data 21.09.2016 è intervenuto il previsto parere n. 133 della Seconda Commissione consiliare;

-      VISTO l'art. 2 co. 2 lett. f della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e s. m. e i.;

delibera

1.   di richiamare quanto riportato nelle premesse del presente provvedimento;

2.   di individuare per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 9 della L.R. 39/91, tesi all'ammodernamento e miglioramento della rete viaria comunale funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di valenza turistica nel territorio veneto, i seguenti criteri di priorità:

  • per maggiore rilevanza dei siti interessati a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di valenza turistica, posti nel territorio regionale (massimo punti 40/100);
  • per le finalità dell'intervento in coerenza agli obiettivi del bando, in relazione al raggiungimento di una maggior sicurezza del tratto stradale interessato e migliore accessibilità del territorio (massimo punti 20/100);
  • per importo vengono ritenuti prioritari gli interventi che prevedono una spesa ammissibile, ai sensi della L.R. n. 27/2003, superiore o uguale ad € 30.000,00 ed inferiore a € 100.000,00, con preferenza agli importi inferiori all'interno di tale fascia di valori (massimo punti 15/100);
  • per maggior quota percentuale di cofinanziamento con fondi a carico dell'Ente proponente.

Il rapporto viene determinato sul costo complessivo e qualunque sia l'importo della proposta, con il limite massimo inferiore ad € 100.000,00 (massimo punti 20/100);

  • per sinistrosità stradale e relativo danno sociale (massimo punti 5/100) in relazione ai dati di incidentalità trasmessi e documentati;

A parità di punteggio conseguito verrà riconosciuta priorità alle Amministrazioni con maggiore quota percentuale a proprio carico e tra queste ultime il livello di progettazione più avanzato;

3.   di prevedere l'assegnazione dei finanziamenti ai Comuni nella misura massima dell' 80 % della spesa ammissibile - con un valore massimo pari € 50.000,00 per intervento finanziato - e comunque nel limite delle risorse destinate dal bilancio regionale;

4.   di stabilire che i Comuni interessati potranno presentare non più di una proposta d'intervento, il cui livello di progettazione non potrà essere inferiore al progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui all'art. 23 del D.Lgs 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 2, lettera b), della L.R. 39/91; il costo complessivo desumibile dal quadro economico, non potrà essere pari o eccedere l'importo di € 100.000,00;

5.   di dare atto che il termine ultimo per l'avvio della procedura pubblica per l'affidamento dei lavori ammessi a finanziamento da parte dell'Amministrazione comunale è fissato entro 18 mesi dalla stipula del previsto Accordo di Programma, a pena decadenza dal contributo, così come disposto dal comma 6, art. 9 della L.R. 39/91, e che la conclusione degli stessi, con presentazione della relativa documentazione finale, di cui alla L.R. 27/2003, art 54, avvenga entro i successivi 36 mesi, prevedendo che il mancato rispetto comporterà la conseguente revoca per la quota di contributo non ancora rendicontata da parte del soggetto beneficiario;

6.   di stabilire che la documentazione minima da presentarsi, pena esclusione dal bando, risulta essere composta da:

  • schema di domanda e relativi annessi riportati quale Allegato A al presente provvedimento;
  • relazione dell'intervento con relativi dati sinistrosità e provvedimenti deliberativi di approvazione del progetto, (lettera a) e b), comma 3, art. 9, L.R. 39/91), con livello minimo progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché elaborato grafico riassuntivo della proposta d'intervento formulata e sua contestualizzazione sul territorio con evidenza dei siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di valenza turistica interessati dall'opera (tavola sinottica).

Tale documentazione minima dovrà essere trasmessa esclusivamente in formato digitale a mezzo Posta Elettronica Certificata, secondo le modalità previste ed indicate nella pagina https://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto, pena esclusione dal bando.

L'Amministrazione regionale declina ogni responsabilità sulla mancata o non corretta ricezione per l'inosservanza di quanto riportato nel richiamato sito da parte delle Amministrazioni comunali;

7.   di approvare lo schema di Accordo di Programma, da concludere secondo le procedure di cui all'art. 32 della Legge Regionale 29.11.2001, n. 35, per l'assegnazione dei contributi ex art. 9 L.R. n. 39/91, come riportato quale Allegato B al presente provvedimento;

8.   di dare atto che al fine di consentire alla Regione una corretta programmazione dei flussi di cassa è stabilito l'obbligo da parte delle Amministrazioni, che saranno ammesse a beneficiare del contributo, di presentare un crono programma impegnativo di esecuzione con relativo piano di spesa associato, che risulterà parte integrante al previsto Accordo di Programma di cui al precedente punto 5;

9.   di fissare, a pena esclusione, il termine ultimo per la presentazione delle domande entro le ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Regionale della presente deliberazione a mezzo Posta Elettronica Certificata all'indirizzo:

"dip.trasporti@pec.regione.veneto.it"

con oggetto:

"Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica - Unità Organizzativa Infrastrutture Strade e Concessioni -

L.R. 39/91, art. 9 - Assegnazione di contributi a favore della sicurezza stradale per la rete viaria comunale, funzionale a raggiungere siti a valenza paesaggistico-naturalistica, di interesse storico-artistico, d'interesse religioso e di valenza turistica. Bando 2016."

La Regione del Veneto non assume responsabilità sulla mancata o non corretta ricezione nei termini per l'inosservanza di quanto riportato alla pagina internet https://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto, nonché per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito P.E.C. e/o oggetto da parte dell'Amministrazione concorrente o comunque imputabili a fatto di terzi;

10.   di confermare che il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio, pertanto non è ammesso l'invio di documentazione integrativa oltre tale termine;

11.   di confermare che ogni Ente non potrà presentare più di una proposta di intervento e che la stessa dovrà essere trasmessa con unico invio a mezzo P.E.C., pena esclusione dell'Amministrazione proponente alla procedura di bando;

12.   di stabilire che la graduatoria resterà valida per un biennio;

13.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli artt. 23 e 26 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33;

14.   di dare atto che alla copertura finanziaria conseguente al presente provvedimento si provvederà con risorse allocate sul competente capitolo di spesa n. 45288 e nei limiti delle risorse in esso destinate;

15.   di incaricare la Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica dei conseguenti adempimenti tecnico-amministrativi;

16.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

17.   di pubblicare la presente deliberazione, completa di premesse ed allegati, nel Bollettino ufficiale e nel sito Internet della Regione.

(seguono allegati)

1663_AllegatoA_332179.pdf
1663_AllegatoB_332179.pdf

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