Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 106 del 08 novembre 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1623 del 21 ottobre 2016

Accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata "Casa Santa Chiara", sita in Via San Giovanni da Verdara 56 - Padova, dell'Istituto Suore Terziarie Francescane Elisabettine, già attiva come "Casa Alloggio". Legge Regionale 16.8.2002, n. 22.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede al rilascio dell'accreditamento istituzionale alla Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata "Casa Santa Chiara", sita in Via San Giovanni da Verdara 56 - Padova, con sede legale presso l'Istituto Suore Terziarie Francescane Elisabettine, situato in via Beato Pellegrino 40 - Padova, già attiva come "Casa Alloggio" presso l'ULSS 16 di Padova, con una dotazione di 7 posti letto come da DGR n. 2706 del 29.12.2014.

Estremi dei principali documenti istruttoria:
Decreto di Autorizzazione all'esercizio del Dirigente della Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria n. 150 del 29.8.2012;
Istanza di Accreditamento istituzionale, nota prot.reg. n. 363579 del 11.9.2015;
Parere di conformità con la programmazione sanitaria, rilasciata dal Settore Strutture di ricovero Intermedie e Integrazione Socio-Sanitaria con nota prot. n. 421920 del 20.10.2015;
Domanda di Autorizzazione all'esercizio con estensione dei posti letto da 5 a 7, inviata con nota prot. reg. n. 42876 del 3.2.2016;
Rapporto di verifica per il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e Accreditamento istituzionale trasmesso dall'Azienda ULSS 16 di Padova con nota prot. reg. n. 67118 del 22.2.2016;
Parere con la programmazione regionale per l'Autorizzazione all'esercizio e Accreditamento istituzionale rilasciato dalla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.4.2016, trasmesso con nota prot. reg. 172538 del 3.5.2016;
Decreto di rinnovo con estensione dell'Autorizzazione all'esercizio n. 113 del 18.5.2016.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona (art.1).

La L.R. n. 22/2002, agli articoli 8 e 10 comma 3, ha assoggettato le strutture sanitarie e socio sanitarie già operanti nel sistema sanitario regionale al procedimento di conferma di autorizzazione all'esercizio.

L'art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all'accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.

Con l'approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, Legge Regionale n. 23 del 29 giugno 2012, è stato confermato che tra gli obiettivi strategici della Regione rientra anche quello dell'innalzamento del livello qualitativo dell'offerta sanitaria, socio-sanitaria e sociale che viene garantito attraverso l'uniformità delle prestazioni e il rispetto dei tempi di attesa standard.

Con DGR n. 2501 del 6.8.2004 e successive modifiche ed integrazioni, è stata data attuazione alla citata legge regionale, approvando, tra l'altro, i requisiti, gli indicatori di attività e di risultato, gli oneri per l'accreditamento e la tempistica di applicazione, per le strutture socio sanitarie e sociali.

Con DGR n. 1038 del 11.4.2006 in attuazione delle DGR nn. 2473/04, 2501/04 e 3855/04, è stato esteso il progetto di sperimentazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale per le strutture sociali e socio-sanitarie, approvato con DGR n. 393 del 11.2.2005, alle Comunità Alloggio per malati di AIDS e appartamenti protetti per malati psichiatrici.

Con DGR n. 1145 del 5.7.2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)", in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n. 22, è stata delegata alle Aziende Sanitarie la funzione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per il rilascio dell'accreditamento istituzionale.

Con DGR n. 2684 del 29.12.2014 sono stati approvati i requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, degli oneri per l'accreditamento e degli indicatori di attività e risultato per le Comunità Alloggio per malati di AIDS.

Con DGR n. 2706 del 29.12.2014, "Ricognizione fabbisogno posti letto in Comunità Alloggio per malati di AIDS e patologie correlate - rimodulazione retta utente", è stato definito il fabbisogno dei posti letto per le Comunità Alloggio per malati di AIDS - precedentemente definite Case Famiglie o Case Alloggio - in esercizio nella Regione Veneto, come da puntuale rilevazione effettuata dagli uffici regionali alla data del 31.12.2013.

Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:

  • con Decreto n. 150 del 29.8.2012 del Dirigente della Sezione Attuazione programmazione Sanitaria, la struttura in oggetto è stata Autorizzata all'esercizio con una dotazione organica di 5 posti letto;
  • il Legale rappresentante della struttura in oggetto ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, come da documentazione agli atti, con nota prot. reg. n. 363579 del 11.9.2015;
  • il Settore Strutture di Ricovero Intermedie e Integrazione socio-sanitaria ha confermato con nota prot. n. 421920 del 20.10.2015 la coerenza con la programmazione sanitaria regionale per 7 posti letto;
  • con nota prot. reg. n. 42876 del 3.2.2016, come da documentazione agli atti, è stata presentata la domanda di Autorizzazione all'esercizio con estensione dei posti letto da 5 a 7;
  • la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'Autorizzazione all'esercizio e Accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda ULSS 16 prot. reg. 67118 del 22.2.2016, con parere positivo per l'Autorizzazione all'esercizio e con punteggio di 96%, senza prescrizioni, per l'Accreditamento istituzionale;
  • nella seduta del 18.4.2016 la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE) ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di Autorizzazione all'esercizio e Accreditamento istituzionale, per tutto quanto richiesto dalla struttura in conformità alla programmazione regionale;
  • con Decreto n. 113 del 18.5.2016 del Dirigente Settore Accreditamento Area Sanitaria, si è proceduto al rinnovo con estensione dell'autorizzazione all'esercizio della Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata "Casa Santa Chiara", con estensione dei posti letto da 5 a 7.

Ciò premesso, in esito all'iter procedimentale illustrato, ritenendo ottemperate tutte le condizioni previste dalla normativa vigente, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento istituzionale per la Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata "Casa Santa Chiara", sita in Via San Giovanni da Verdara 56 - Padova, con sede legale presso l'Istituto Suore Terziarie Francescane Elisabettine, situato in via Beato Pellegrino 40 - Padova , con capacità ricettiva pari a n. 7 posti letto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il d. lgs. 502 del 30.12.1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 16.8.2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali» e ss.mm.ii.;

VISTA le Legge Regionale n. 23 del 29.6.2012 "Approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016";

VISTA la DGR n. 2501 del 6.8.2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTA la DGR n. 2473 del 6.8.2004 «"Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio - sanitarie e sociali". Approvazione degli standard relativi all'autorizzazione all'esercizio e all'accreditamento dei Servizi sociali, di alcuni Servizi socio - sanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio»;

VISTA la DGR n. 3855 del 3.12.2004, "L.R. 16 agosto 2002, n. 22: "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali";

VISTA la DGR n. 1038 del 11.4.2006 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali. Estensione del progetto sperimentale. L.R. 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la DGR n.1145 del 5.7.2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)" e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR n. 2706 del 29.12.2014, "Ricognizione fabbisogno posti letto in Comunità Alloggio per malati di AIDS e patologie correlate - rimodulazione retta utente";

VISTA la DGR n. 2684 del 29.12.2014 "Approvazione dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio e l'accreditamento istituzionale, degli oneri per l'accreditamento e degli indicatori di attività e risultato per Comunità Alloggio per malati di AIDS";

VISTO il Decreto di rinnovo con estensione dell'autorizzazione all'esercizio n. 113 del 18.5.2016 del Dirigente Settore Accreditamento Area Sanitaria;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 16 di Padova prot. reg. 67118 del 22.2.2016;

VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 18.4.2016 trasmesso con nota prot. reg. 172538 del 3.5.2016;

VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di rilasciare, per le motivazioni esposte nelle premesse qui integralmente richiamate, l'accreditamento istituzionale, alla Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata "Casa Santa Chiara", sita in Via San Giovanni da Verdara 56 - Padova, con sede legale presso l'Istituto Suore Terziarie Francescane Elisabettine, situato in via Beato Pellegrino 40 - Padova, con dotazione per 7 posti letto;
  2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui art. 20 della Lr. 22/2002;
  3. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;
  4. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato;
  5. di dare atto che l'Azienda ULSS di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  6. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della l. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  7. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201/2012;
  8. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda ULSS competente per territorio;
  9. di incaricare l'U.O. Accreditamento Strutture Sanitarie, struttura afferente alla Direzione Attuazione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;
  10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
  11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  12. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Torna indietro