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Materia: Sanità e igiene pubblica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1624 del 21 ottobre 2016
Accreditamento istituzionale della Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata "La Tenda", sita in Via Cal di Breda - 110 Treviso, della Fondazione "Lineainfinita Onlus", già attiva come "Casa Alloggio". Legge Regionale 16.8.2002, n. 22.
Con il provvedimento in esame si procede al rilascio dell'Accreditamento istituzionale alla Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata "La Tenda", sita in Via Cal di Breda - 110 Treviso, della Fondazione "Lineainfinita Onlus", ai sensi della L.R. 16.8.2002 n. 22, già attiva come "Casa Alloggio" presso l'ULSS 9 di Treviso, con una dotazione di 9 posti letto come da DGR n. 2706 del 29.12.2014. Estremi dei principali documenti istruttoria: Istanza di Autorizzazione all'esercizio, inviata con nota prot. reg. n. 224487 del 28.5.2015; Parere di conformità con la programmazione sanitaria, rilasciata dal Settore Strutture di ricovero Intermedie e Integrazione Socio-Sanitaria con nota prot. n. 403505 del 8.10.2015; Istanza di Accreditamento istituzionale, inviata con nota prot.reg. n. 458734 del 11.11.2015; Rapporto di verifica per il rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio e Accreditamento istituzionale, trasmesso dall'Azienda ULSS 9 di Treviso con nota prot. reg. n. 24461 del 22.1.2016; Parere con la programmazione regionale per l'Autorizzazione all'esercizio e Accreditamento istituzionale rilasciato dalla Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 18.4.2016, trasmesso con nota prot. reg. 172538 del 3.5.2016; Decreto di Autorizzazione all'esercizio n. 115 del 18.5.2016.
L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.
La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'Accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i..
Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'Accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.
L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona (art.1).
La L.R. n. 22/2002, agli articoli 8 e 10 comma 3, ha assoggettato le strutture sanitarie e socio sanitarie già operanti nel sistema sanitario regionale al procedimento di conferma di autorizzazione all'esercizio.
L'art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell'Accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all'accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.
Con l'approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, Legge Regionale n. 23 del 29 giugno 2012, è stato confermato che tra gli obiettivi strategici della Regione rientra anche quello dell'innalzamento del livello qualitativo dell'offerta sanitaria, socio-sanitaria e sociale che viene garantito attraverso l'uniformità delle prestazioni e il rispetto dei tempi di attesa standard.
Con DGR n. 2501 del 6.8.2004 e successive modifiche ed integrazioni, è stata data attuazione alla citata legge regionale, approvando, tra l'altro, i requisiti, gli indicatori di attività e di risultato, gli oneri per l'Accreditamento e la tempistica di applicazione , per le strutture socio sanitarie e sociali.
Con DGR n. 1038 del 11.4.2006 in attuazione delle DGR nn. 2473/04, 2501/04 e 3855/04, è stato esteso il progetto di sperimentazione delle procedure di autorizzazione all'esercizio e Accreditamento istituzionale per le strutture sociali e socio-sanitarie, approvato con DGR n. 393 del 11.2.2005, alle Comunità Alloggio per malati di AIDS e appartamenti protetti per malati psichiatrici.
Con DGR n. 1145 del 5.7.2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)", in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n. 22, è stata delegata alle Aziende Sanitarie la funzione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per il rilascio dell'Accreditamento istituzionale;
Con DGR n. 2684 del 29.12.2014 sono stati approvati i requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio e l'Accreditamento istituzionale, degli oneri per l'Accreditamento e degli indicatori di attività e risultato per le Comunità Alloggio per malati di AIDS.
Con DGR n. 2706 del 29.12.2014, "Ricognizione fabbisogno posti letto in Comunità Alloggio per malati di AIDS e patologie correlate - rimodulazione retta utente", è stato definito il fabbisogno dei posti letto per le Comunità Alloggio per malati di AIDS - precedentemente definite Case Famiglie o Case Alloggio - in esercizio nella Regione Veneto, come da puntuale rilevazione effettuata dagli uffici regionali alla data del 31.12.2013.
Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:
Codice Req.
Esplicitazione Requisito
Punteggio
Motivazione
Adeguamento
GENER.AC.1.8
E' garantita l'esistenza di modalità di controllo dei risultati
0
Non evidenza
6 mesi
Ciò premesso, in esito all'iter procedimentale illustrato, ritenendo ottemperate tutte le condizioni previste dalla normativa vigente, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'Accreditamento istituzionale per la Comunità Alloggio per malati di AIDS denominata "La Tenda", sita in Via Cal di Breda - 110 Treviso, della Fondazione "Lineainfinita Onlus", con capacità ricettiva pari a n. 9 posti letto.
Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'Accreditamento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO il d. lgs. 502 del 30.12.1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge Regionale 16.8.2002 n. 22 «Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali» e ss.mm.ii.;
VISTA le Legge Regionale n. 23 del 29.6.2012 "approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016";
VISTA la DGR n. 2501 del 6.8.2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;
VISTA la DGR n. 2473 del 6.8.2004 «"Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio - sanitarie e sociali". Approvazione degli standard relativi all'autorizzazione all'esercizio e all'Accreditamento dei Servizi sociali, di alcuni Servizi socio - sanitari e unità di offerta non soggette all'autorizzazione all'esercizio»;
VISTA la DGR n. 3855 del 3.12.2004, "L.R. 16 agosto 2002, n. 22: "Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali";
VISTA la DGR n. 1038 del 11.4.2006 "Autorizzazione e Accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali. Estensione del progetto sperimentale. L.R. 16 agosto 2002, n. 22."
VISTA la DGR n.1145 del 5.7.2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)" e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 2706 del 29.12.2014, "Ricognizione fabbisogno posti letto in Comunità Alloggio per malati di AIDS e patologie correlate - rimodulazione retta utente";
VISTA la DGR n. 2684 del 29.12.2014 "Approvazione dei requisiti minimi e di qualità per l'autorizzazione all'esercizio e l'Accreditamento istituzionale, degli oneri per l'Accreditamento e degli indicatori di attività e risultato per Comunità Alloggio per malati di AIDS";
VISTO il Decreto di autorizzazione all'esercizio n. 115 del 18.5.2016 del Dirigente Settore Accreditamento Area Sanitaria;
VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda ULSS 9 di Treviso prot. reg. 24461 del 22.1.2016;
VISTO il parere espresso dalla C.R.I.T.E. nella seduta del 18.4.2016 trasmesso con nota prot. reg. 172538 del 3.5.2016;
VISTO l'art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.
delibera
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