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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 103 del 28 ottobre 2016


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1661 del 21 ottobre 2016

Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione e sostegno delle funzioni di presidio, organizzazione e gestione delle destinazioni turistiche da parte delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni - OGD. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 9 e deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013 e successive modifiche.

Note per la trasparenza

Si provvede ad individuare i criteri e le modalità di attuazione delle funzioni delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni riconosciute dalla Giunta regionale a valere sulla deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013 e a prevedere un sostegno finanziario ai soggetti capofila delle OGD per l'avvio delle attività e il raccordo operativo con la Regione.

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.

La Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", entrata in vigore il 3 luglio 2013 rappresenta il nuovo quadro di riferimento normativo per il turismo e l'industria turistica regionale, destinata a definire una politica regionale che intende promuovere lo sviluppo sostenibile dell'industria turistica in uno scenario di profonda evoluzione dei mercati internazionali, dei profili della domanda e di cambiamento del quadro economico e sociale.

Con questa normativa, il legislatore regionale ha novellato la disciplina e le condizioni di operatività dell'industria turistica, ridefinito la governance del complesso sistema turistico regionale, innovato le condizioni di operatività delle strutture ricettive per innalzarne i livelli di qualità offerti, ridefinito ed ampliato le leve di intervento e di incentivazione finanziaria rivolte alle imprese del settore.

La legge regionale n. 11/2013 pone al centro il turista e le imprese, e consente agli operatori del mercato turistico regionale di sviluppare un'offerta idonea a mantenere il Veneto ad un livello alto di qualità delle proprie proposte turistiche.

Punto centrale è il mercato, nel suo rapporto tra cliente e prodotto: al turista deve essere offerto il miglior prodotto e le migliori condizioni di accesso al territorio veneto, e in questo senso la legge regionale n. 11/2013 introduce un concetto innovativo di prodotto che è costituito dall'organizzazione dell'insieme delle risorse turistiche e dal coordinamento della gamma di offerte di tipo culturale, strutturale e di evento presenti sul territorio regionale.

In questo senso, quindi, il legislatore ha riconosciuto il ruolo e le dimensioni delle destinazioni turistiche del Veneto che nel corso degli anni sono cresciute divenendo località conosciute e riconosciute a livello internazionale per cui ha inteso favorire una migliore organizzazione e gestione delle destinazioni turistiche, partendo dal presupposto che la "destinazione turistica" non è un concetto amministrativo, bensì è identificata come un "contesto geografico" scelto dal turista come meta del proprio viaggio e in cui trova tutte le prestazioni necessarie per il proprio soggiorno.

Per arrivare a questo scopo occorre sinergia e cooperazione tra i soggetti pubblici e privati, e in questo contesto si inserisce il governo delle destinazioni turistiche, ovvero delle località o degli ambiti territoriali nei quali sono presenti un complesso di risorse, infrastrutture e servizi connessi con un prodotto turistico o una gamma di prodotti (articolo 2, comma 1, lettera c della legge regionale n. 11/2013).

La stessa normativa regionale fornisce solo alcune prescrizioni obbligatorie per creare sinergia e cooperazione tra soggetti pubblici e privati nel governo della destinazione, e specifica che le funzioni minime necessarie devono essere almeno quelle relative alla gestione dell'informazione e accoglienza turistica e al coordinamento della promozione e della commercializzazione dei prodotti turistici della destinazione.

In sede di prima applicazione della normativa regionale, la Giunta regionale, così come previsto dal comma 3 dell'articolo 9, della L.r. n. 11/2013, con deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013, e successiva modificazione, ha provveduto a definire i criteri e i parametri per la costituzione e il riconoscimento delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni turistiche che hanno come obiettivo l'organizzazione di una o più delle seguenti attività:

- la governance del territorio;

- la gestione e l'aggiornamento delle informazioni sull'offerta turistica locale;

- la qualificazione dei servizi e dei prodotti turistici della destinazione;

- la creazione e lo sviluppo di sinergie e forme di cooperazione fra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo della destinazione e dei prodotti turistici, al fine di rafforzare il sistema di offerta e di mettere tali soggetti nelle condizioni di operare, il più possibile, in modo unitario nell'esercizio delle loro funzioni di promozione e commercializzazione.

Per quanto concernono, invece, le modalità organizzative della Organizzazione della Gestione della Destinazione, la delibera n. 2286/2013 prevede che le stesse possano essere le più diverse in modo tale che siano gli stessi soggetti che operano nelle destinazioni ad individuare le modalità di coordinamento e raccordo operativo che ritengono più adatte al loro territorio e più aderenti agli assetti organizzativi locali.

Ai sensi quindi della deliberazione sopra citata la Giunta regionale, ad oggi, ha provveduto a riconoscere le seguenti quindici Organizzazioni di Gestione della Destinazione, i cui ambiti di operatività coprono la quasi totalità delle principali destinazioni turistiche del Veneto: Bibione/San Michele al Tagliamento, DMO Caorle, Cavallino Treporti, Jesolo-Eraclea, Po e suo Delta, DMO Lago di Garda, Verona, Pedemontana Veneta e Colli, Città d'arte e Ville Venete del territorio trevigiano, Consorzio DMO Dolomiti, Padova, Terre Vicentine, Chioggia: storia, mare e laguna, Venezia, Terme e Colli Euganei.

A distanza di tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2013 appare quindi chiaro che si va definendo il sistema di governance delle destinazioni turistiche a suo tempo delineato dal legislatore.

Ma appare altrettanto chiaro, anche alla luce di quanto emerso dal lavoro di ascolto e confronto, svolto ai sensi della deliberazione n. 1570 del 10 novembre 2015, con le associazioni di categoria, gli enti locali e con tutti gli attori che, a livello territoriale, hanno promosso e costituito le OGD, che la diversità di ambito e di offerta turistica delle destinazioni, i conseguenti diversi modelli organizzativi e di coinvolgimento degli stakeholders territoriali adottati nella costituzione delle OGD, il non ancora completato processo di integrazione delle funzioni di informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione, richiedono:

a)    un maggior supporto della Regione alle destinazioni nella definizione delle proprie linee strategiche e di sviluppo sostenibile dell'offerta turistica,

b)   un'armonizzazione delle modalità di raccordo delle attività svolte a livello territoriale con quelle proprie della Regione in ambito turistico.

Appare evidente, quindi, che sono maturi i tempi per passare alla fase successiva a quella della costituzione e riconoscimento delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni definita dalla deliberazione n. 2286/2013 e operare con le 15 OGD riconosciute per consentire loro di perseguire in modo più pregnante le strategie e le azioni per il raggiungimento delle finalità che il legislatore ha ad esse assegnato con l'articolo 9 della legge regionale n. 11/2013.

Pur nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei soggetti promotori e costituenti le OGD, appare pertanto opportuno con il presente provvedimento fissare in modo più preciso le condizioni e i criteri di attuazione delle funzioni di organizzazione e gestione delle destinazioni in capo alle OGD riconosciute dalla Giunta regionale, nonché le modalità di raccordo operativo delle loro attività con quelle della Regione.

In questo senso, gli obiettivi di presidio, organizzazione e ottimale gestione delle destinazioni finalizzati alla generazione di flussi turistici in grado di garantire risultati economici soddisfacenti per gli operatori locali preservando il territorio e l'immagine della destinazione stessa, sono perseguibili purché l'OGD preveda la realizzazione delle seguenti funzioni ed attività:

  1. la definizione condivisa di un progetto strategico di sviluppo dell'offerta turistica della destinazione che consenta di individuare gli opportuni binomi prodotto/mercato mediante i quali rivolgere offerte specifiche a segmenti mirati della domanda;
  2. il coinvolgimento e il coordinamento di tutti gli attori (pubblici e privati) del territorio e il trasferimento di conoscenze significative in relazione all'innovazione dell'offerta e delle attività marketing per competere sul mercato turistico;
  3. la promozione di azioni volte a sostenere la qualità dell'offerta turistica e la considerazione del vincolo di sostenibilità (economica, sociale, ambientale) dell'offerta turistica;
  4. l'integrazione tra lo sviluppo dell'offerta turistica e le scelte di strategia promozionale e commerciale a livello territoriale;
  5. l'integrazione delle funzioni di informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica delle destinazioni anche mediante l'utilizzo della piattaforma di Internet Destination Management System (IDMS) adottata dalla Regione e messa a disposizione di uffici IAT, OGD e Consorzi di imprese;
  6. il raccordo delle funzioni e delle attività dell'OGD con quelle proprie della Regione in ambito turistico e di conoscenza dei flussi turistici.

Tutte le funzioni ed attività sopra indicate rappresentano, indubbiamente, il percorso ottimale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati per le OGD dalla legge regione n. 11/2013, anche se appare evidente le diversità e le specificità che connotano ciascun territorio e ciascuna OGD, non determinino un percorso differenziato, sia in termini di tempistiche di operatività che di quantità di azioni realizzate.

Diventa quindi importante in questa seconda fase di implementazione delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni, che la Giunta regionale possa fornire indirizzi operativi, svolgere un raccordo funzionale, assicurare un sostegno, anche finanziario, alle attività delle OGD riconosciute

In questo senso quindi, l'iniziativa di cui al presente provvedimento si sostanzia nella sottoscrizione di un accordo di collaborazione fra la Regione e il soggetto pubblico che ha promosso l'istanza di riconoscimento (comune, provincia, CCIAA, Ente Parco) o di altro soggetto pubblico individuato come capofila dalla OGD, mediante il quale lo stesso si impegna a realizzare, in nome e per conto della OGD, le attività e funzioni di presidio, organizzazione, gestione e coordinamento della destinazione turistica.

Con la sottoscrizione di tale accordo di collaborazione il soggetto pubblico capofila si impegna altresì ad individuare le risorse organizzative, umane e finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività e funzioni indicate.

Al fine di accompagnare il percorso di crescita delle OGD riconosciute, si ritiene di prevedere che la Giunta regionale, oltre ad intervenire per fornire indirizzi operativi e svolgere un raccordo funzionale fra la Regione e l'OGD stessa, possa concedere un sostegno contributivo di € 30.000,00 a favore del soggetto pubblico capofila di ciascuna delle OGD riconosciute e che, sulla base di un programma di attività almeno triennale, ponga in essere le azioni, le attività e le iniziative stabilite con il presente provvedimento.

Si stabilisce pertanto che, per quanto concerne il primo aspetto, la Giunta regionale possa far partecipare un proprio rappresentate agli incontri dei soggetti facenti parte delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni, senza alcun diritto di voto, ma che sia in grado, da un lato, di conoscere le problematiche delle singole realtà locali e, dall'altro, fornisca informazioni agli operatori delle attività della Giunta regionale, i programmi dalla stessa definiti, raccogliere indicazioni specifiche, raccordare, anche dal punto di vista della tempistica, le iniziative regionali con quelle delle singole destinazioni turistiche.

L'accordo di collaborazione, il cui schema è quello riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, individua i reciproci rapporti fra i soggetti sottoscrittori, le condizioni di operatività e di svolgimento delle attività, i tempi e i modi di raccordo e coordinamento delle funzioni della destinazione con quelle della Regione, nonché i requisiti per la concessione e liquidazione dell'intervento regionale.

Si stabilisce altresì che la somma di € 30.000,00 sarà concessa alle OGD che sottoscriveranno l'accordo di collaborazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento e, considerato che ad oggi sono state riconosciute 15 OGD, lo stanziamento massimo complessivo potrà essere pari a € 450.000,00.

In ordine all'aspetto finanziario, si ritiene di determinare in € 450.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Turismo, entro il corrente esercizio, prevedendo che la copertura finanziaria della spesa sopra indicata sarà assicurata con le risorse che saranno rese disponibili sul capitolo di nuova istituzione, a seguito di specifica variazione di bilancio richiesta con nota prot. 365186 del 28 settembre 2016 dal Direttore della Direzione Turismo, la cui dotazione è garantita dai rientri del Fondo di rotazione del Turismo, così come disposto dall'articolo 32 legge regionale 27 aprile 2015, n. 6.

Si propone infine di demandare al Direttore della Direzione Turismo la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dall'adozione della presente deliberazione ivi compresa la sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 15 della legge n 241/1990 in forma esclusivamente digitale, l'accordo di collaborazione con il soggetto pubblico capofila di ciascuna Organizzazione di Gestione della Destinazione.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'articolo 22 del Decreto Legislativo n. 33/2013;

VISTA la legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto", ed in particolare gli articoli 9 e 41;

VISTA la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012, così come modificata dalla legge regionale n. 14 del 17 maggio 2016 e le successive delibere di attuazione n. 802 e n. 803 del 27 maggio 2016 in ordine alla nuova organizzazione amministrativa regionale;

VISTA la legge regionale n. 6 "Legge di stabilità 2015" e successive modificazioni e in particolare l'art. 32, comma 1, lettera f bis);

VISTE le deliberazioni n. 2286 del 10 dicembre 2013 e n. 588 del 21 aprile 2015;

VISTA la deliberazione n. 1570 del 10 novembre 2015,

VISTO il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 1 agosto 2016 "Aggiornamento del Bilancio Finanziario Gestionale 2016 - 2018 a seguito della ridefinizione dell'assetto organizzativo regionale";

delibera

1.   di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la seconda fase di implementazione delle Organizzazioni di Gestione delle Destinazioni di cui all'articolo 9 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 relativa alla individuazione delle condizioni e dei criteri di attuazione delle funzioni di presidio, coordinamento e gestione operativa delle destinazioni riconosciute ai sensi della deliberazione n. 2286 del 10 dicembre 2013, nonché le modalità di raccordo funzionale delle loro attività con quelle della Regione;

2.   di stabilire che le funzioni e le attività che le Organizzazioni di Gestione della Destinazione sono tenute a realizzare sono le seguenti:

a)    la definizione condivisa di un progetto strategico di sviluppo dell'offerta turistica della destinazione che consenta di individuare gli opportuni binomi prodotto/mercato mediante i quali rivolgere offerte specifiche a segmenti mirati della domanda;

b)   il coinvolgimento e il coordinamento di tutti gli attori (pubblici e privati) del territorio e il trasferimento di conoscenze significative in relazione all'innovazione dell'offerta e delle attività marketing per competere sul mercato turistico;

c)    la promozione di azioni volte a sostenere la qualità dell'offerta turistica e la considerazione del vincolo di sostenibilità (economica, sociale, ambientale) dell'offerta turistica;

d)   l'integrazione tra lo sviluppo dell'offerta turistica e le scelte di strategia promozionale e commerciale a livello territoriale;

e)    l'integrazione delle funzioni di informazione, accoglienza, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica delle destinazioni anche mediante l'utilizzo della piattaforma di Internet Destination Management System (IDMS) adottata dalla Regione e messa a disposizione di uffici IAT, OGD e Consorzi di imprese;

f)    il raccordo delle funzioni e delle attività dell'OGD con quelle proprie della Regione in ambito turistico e di conoscenza dei flussi turistici;

3.    di prendere atto che alla data di approvazione del presente provvedimento sono state riconosciute le seguenti quindici Organizzazioni di Gestione della Destinazione:

-       Bibione/San Michele al Tagliamento (per STT Mare e Spiagge),

-       DMO Caorle (per STT Mare e Spiagge),

-       Cavallino Treporti (per STT Mare e Spiagge),

-       Jesolo-Eraclea (per STT Mare e Spiagge),

-       Po e suo Delta (per STT Po e il suo delta),

-       DMO Lago di Garda (per STT Lago di Garda),

-       Verona (per STT Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete),

-       Pedemontana Veneta e Colli (per STT Pedemontana e Colli),

-       Città d'arte e Ville Venete del territorio trevigiano (per STT Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete),

-       Consorzio DMO Dolomiti (per STT Dolomiti),

-       Padova (per STT Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete),

-       Terre Vicentine (per STT Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete),

-       Chioggia: storia, mare e laguna (per STT Mare e Spiagge),

-       Venezia (per STT Venezia e la sua laguna),

-       Terme e Colli Euganei (per STT Terme Euganee e termalismo veneto);

4.    di concedere un contributo di € 30.000,00 a favore del soggetto pubblico che ha presentato istanza di riconoscimento o di altro soggetto pubblico individuato come capofila da ciascuna delle OGD di cui al punto 3, per una spesa massima complessiva di € 450.000,00; la somma sarà impegnata a favore dei soggetti che sottoscriveranno l'accordo di collaborazione entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione;

5.   di stabilire che il soggetto pubblico beneficiario del contributo, in nome e per conto dell'OGD, si impegna a realizzare le azioni e le attività di cui al punto 2, individuando le relative risorse organizzative, umane e finanziarie coerenti con un approccio manageriale e con le moderne forme di gestione delle destinazioni turistiche;

6.   di prevedere che l'accordo di collaborazione, il cui schema è quello riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, individua i rapporti fra i soggetti pubblici sottoscrittori, le condizioni di operatività e di svolgimento delle attività, i tempi e i modi di raccordo e coordinamento delle funzioni della destinazione con quelle della Regione, nonché i requisiti per la concessione e liquidazione dell'intervento regionale;

7.    di determinare in € 450.000,00 l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Turismo, entro il corrente esercizio, disponendo la copertura finanziaria della spesa sopra indicata sarà assicurata con le risorse che saranno rese disponibili sul capitolo di nuova istituzione, a seguito variazione di bilancio richiesta con nota prot. 365186 del 28.09.16 dal Direttore della Direzione Turismo, la cui dotazione è garantita dai rientri del Fondo di rotazione del Turismo, così come disposto dall'art. 32 legge regionale 27 aprile 2015, n. 6;

8.    di prevedere che spetta al Direttore della Direzione Turismo, condizionatamente alla effettiva disponibilità finanziaria di cui al punto 7, la gestione tecnica ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento, ivi compresa la sottoscrizione degli accordi di collaborazione con i soggetti pubblici capofila delle singole OGD; lo stesso Direttore è autorizzato, in sede di sottoscrizione, ad apportare marginali modificazioni ai singoli accordi di collaborazione per adeguarli alle specificità organizzative di ciascuna OGD;

9.    di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33

10.   di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.r. 1/2011;

11.   di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

(seguono allegati)

1661_AllegatoA_332113.pdf

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