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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 86 del 06 settembre 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1313 del 16 agosto 2016

Accreditamento istituzionale dell'Unità Riabilitativa Territoriale denominata "San Gregorio" dell'IPAB "Istituti di Soggiorno San Gregorio", sita in via Roma n. 38 - Valdobbiadene (TV). Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento si intende procedere al rilascio dell'accreditamento istituzionale all'Unità Riabilitativa Territoriale denominata "San Gregorio" dell'IPAB "Istituti di Soggiorno San Gregorio", sita in via Roma n. 38 - Valdobbiadene (TV), per n. 25 posti letto.

Estremi dei principali documenti istruttori:
Decreto di Autorizzazione all'esercizio n. 2 del 26.01.2016;
Istanza di accreditamento istituzionale prot. reg. n. 390895 del 30.09.2015;
Parere di conformità alla programmazione sanitaria, rilasciata dal Settore Strutture di ricovero Intermedie e Integrazione Socio-Sanitaria, con nota prot. n. 416249 del 15.10.2015;
Rapporto di verifica prot. reg. n. 528670 del 29.12.2015 e successivo supplemento istruttorio prot. reg. n. 281610 del 21.07.2016, trasmessi dall'Azienda ULSS 1 di Belluno;
Verbale della Commissione Regionale Investimenti Tecnologie ed Edilizia - C.R.I.T.E. del 3.8.2016, trasmesso con nota prot. reg. n. 305804 del 8.8.2016.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la L. R. n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i..

L'art. 16 della L.R. n. 22 del 16 agosto 2002 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all'accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona (art.1).

Con l'approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, Legge Regionale n. 23 del 29.06.2012, è stato confermato che tra gli obiettivi strategici della Regione rientra anche quello dell'innalzamento del livello qualitativo dell'offerta sanitaria, socio-sanitaria e sociale che viene garantito attraverso l'uniformità delle prestazioni e il rispetto dei tempi di attesa standard.

Con DGR n. 2501 del 06.08.2004 e DGR n. 84 del 16.01.2007 la Giunta Regionale ha dato attuazione a quanto disposto dalla legge regionale n. 22/2002, individuando, fra l'altro, i requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale e successivamente, con DGR n. 2067 del 3/07/2007, ha definito le procedure applicative in tema di procedimento di autorizzazione all'esercizio ed accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali.

Con DGR n. 2718 del 24.12.2012, sono state definite le tipologie di strutture di ricovero intermedie e l'approvazione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della L. R. n. 22 del 16 agosto 2002".

Con DGR n. 1145 del 5.7.2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)", in relazione ai procedimenti attuativi della L. R. n. 22 del 16 agosto 2002, è stata delegata alle Aziende Sanitarie la funzione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per il rilascio dell'accreditamento istituzionale.

Con DGR n. 3013 del 30.12.2013 "L.R. 23 novembre 2012 n. 43 - L.R. 16 agosto 2002 n. 22 - DGR n. 1145 del 5 luglio 2013: ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)" sono state integrate le disposizioni contenute nella citata DGR n. 2067/2007 determinando l'ammontare degli oneri per l'accreditamento istituzionale degli O.d.C. e degli U.R.T..

Con DGR n. 2683 del 29.12.2014, sono stati approvati i requisiti generali e specifici per l'accreditamento istituzionale, del contenuto assistenziali delle prestazioni mediche, del tracciato del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata e dagli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali. L. R. n. 22 del 16 agosto 2002.

Con Decreto n. 2 del 26.1.2016 del Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanità, è stata rilasciata l'autorizzazione all'esercizio all'Unità Riabilitativa Territoriale presso l'IPAB "Istituti di Soggiorno San Gregorio", sita in via Roma n. 38 - Valdobbiadene (TV), per una dotazione di 25 posti letto.

Con nota prot. reg. n. 127771 del 1.4.2016 inviata dall'Azienda ULSS 8 di Asolo, è stata eseguita l'analisi dei costi cessanti e sorgenti, relativi all'attivazione dell'Unità Riabilitativa Territoriale di Valdobbiadene. Con successiva nota prot. n. 33443 del 29.7.2016 dell'Azienda ULSS 8, è stata trasmessa la relazione aggiornata dell'analisi dei costi cessanti e sorgenti, relativi all'Unità Riabilitativa Territoriale di Valdobbiadene.

Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:

  • il Legale rappresentante della struttura in oggetto ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, con nota prot. reg. n. 390895 del 30.9.2015, come da documentazione agli atti;
  • il Settore Strutture di Ricovero Intermedie e Integrazione socio-sanitaria ha confermato con nota prot. n. 416249 del 15.10.2015 la coerenza con la programmazione sanitaria regionale per 25 posti letto previsti per l'U.R.T. sopra citato;
  • l'Azienda ULSS n. 1 di Belluno a seguito dell'incarico ricevuto, ha trasmesso con nota prot. reg. 528670 del 29.12.2015 il rapporto di verifica agli atti, dal quale sono emerse delle criticità nella valutazione della struttura, superate con il successivo supplemento istruttorio riferito alla visita di verifica del 29.12.2015, inviato con nota prot. reg. n. 281610 del 21.7.2016 con punteggio finale di 95.65%, senza prescrizioni;
  • la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 3.8.2016, ha espresso la seguente valutazione: "parere favorevole per 25 posti letto, con prescrizione di accordo contrattuale relativo a 15 posti letto".

L'accreditamento, previa diffida, può essere sospeso o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o all'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. n. 22/2002.

Ciò premesso, in esito all'iter procedimentale illustrato, ritenendo ottemperate tutte le condizioni previste dalla normativa vigente, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento istituzionale per l'Unità Riabilitativa Territoriale presso l'IPAB "Istituti di Soggiorno San Gregorio", sita in via Roma n. 38 - Valdobbiadene (TV), per la capacità ricettiva pari a n. 25 posti letto, con prescrizione di accordo contrattuale relativo a 15 posti letto.

Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

VISTA la Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22, "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";

VISTA la Legge regionale 29 giugno 2012, n. 23, "norme in materia di programmazione socio sanitaria e approvazione del piano socio-sanitario regionale 2012-2016";

VISTA la DGR n. 2501del 6.8.2004 "Attuazione della L.R 16/08/2002 n. 22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle procedure";

VISTA la DGR 2067 del 03.07.2007 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" − Approvazione delle procedure per l'applicazione della D.G.R. n. 84 del 16.01.2007";

VISTA la DGR n. 2718 del 24.12.2012 "Definizione delle tipologie di strutture di ricovero intermedie e approvazione dei requisiti di autorizzazione all'esercizio dell'Ospedale di Comunità e dell'Unità Riabilitativa Territoriale ai sensi della Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22.";

VISTA la DGR n. 504 del 03.04.2012 "Iniziativa sperimentale di Ospedale di Comunità presso il Centro Servizi "S. Antonio Abate" di Alano di Piave. Approvazione";

VISTA la DGR n. 1145 del 05.07.2013 "Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)";

VISTA la DGR n. 3013 del 30.12.2013 "Ulteriori determinazioni operative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)";

VISTA la DGR n. 2683 del 29.12.2014 "Approvazione dei requisiti generali e specifici per l'accreditamento istituzionale, del contenuto assistenziale delle prestazioni mediche, del tracciato del sistema informativo per il monitoraggio dell'assistenza erogata e degli indicatori di attività e risultato per Ospedali di Comunità e Unità Riabilitative Territoriali";

VISTO il Decreto di autorizzazione all'esercizio n. 2 del 26.1.2016 del Dirigente del Settore Accreditamento Area Sanità;

VISTO il rapporto di verifica per l'accreditamento istituzionale, trasmesso dall'Azienda ULSS n. 1 di Belluno con nota prot. reg. n. 281610 del 21.7.2016;

VISTO il parere espresso dalla CRITE nella seduta del 3.8.2016, trasmesso con nota prot. reg. 305804 del 8.8.2016;

VISTO l'articolo 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

1.   di rilasciare, per le motivazioni esposte nelle premesse qui integralmente richiamate, l'accreditamento istituzionale all'Unità Riabilitativa Territoriale dell'ente gestore IPAB "Istituti di Soggiorno San Gregorio", sita in via Roma n. 38 - Valdobbiadene (TV), con una dotazione di n. 25 posti letto;

2.   di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui art. 20 della L.R. 22/2002;

3.   di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;

4.   di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato;

5.   di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della l. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;

6.   di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201/2012;

7.   di dare atto che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;

8.   di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda ULSS competente per territorio;

9.   di incaricare l'Unità Operativa Accreditamento Strutture Sanitarie, afferente alla Direzione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;

10.   di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

11.   di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

12.   di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio regionale;

13.   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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