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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 51 del 27 maggio 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 634 del 11 maggio 2016

Influenza aviaria. Misure di prevenzione e controllo in Regione del Veneto.

Note per la trasparenza

Il provvedimento ha lo scopo di riordinare quanto attualmente disciplinato, a livello regionale, in materia di prevenzione e controllo dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli. La presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue:

L'influenza aviaria costituisce la principale patologia dell'avifauna domestica e selvatica: nel corso dell'ultimo decennio, infatti, il patrimonio avicolo nazionale (e Veneto in particolare) è stato interessato da numerose epidemie di influenza aviaria, causate inizialmente da sierotipi virali ad alta patogenicità (HPAI), e a seguire da ceppi virali a bassa patogenicità (LPAI), entrambi causa di gravi danni all'economia territoriale.

Infatti, in ottemperanza alle norme comunitarie e nazionali in materia (in primis, la direttiva 2005/94/CE), ai casi di positività per sierotipi rilevanti di influenza aviaria (es. H5 e H7) devono far seguito una serie di misure sanitarie restrittive che, agendo direttamente sull'azienda colpita (abbattimento e distruzione degli animali) o limitandone il commercio di volatili, causano ingenti perdite economiche nel settore produttivo.

Il Veneto ha particolarmente risentito delle gravi conseguenze economiche legate alle passate epidemie di influenza aviaria: basti pensare che, assieme alla Regione Lombardia, nella Regione del Veneto viene prodotto il 65% del patrimonio avicolo nazionale.

In aggiunta a quanto sopra, la Regione del Veneto è considerata territorio particolarmente a rischio per influenza aviaria: infatti è una regione situata in corrispondenza delle principali rotte migratorie stagionali dell'avifauna selvatica, ed in particolare degli anatidi (specie reservoir di virus influenzali); inoltre, la particolare conformazione geofisica regionale, comprendente un habitat lagunare e la presenza di numerosi specchi d'acqua e aree pianeggianti, favorisce la sosta di questo tipo di volatili, e quindi una maggiore probabilità di contatto tra questi e i volatili domestici.

Va, infine, considerato che il territorio regionale è caratterizzato da una elevata densità di allevamenti avicoli, in particolare di aziende che allevano tacchini e galline ovaiole, i quali rappresentano le principali specie avicole colpite dall'influenza aviaria.

L'influenza aviaria (IA), proprio per l'importanza epidemiologica che riveste e per le gravi conseguenze economiche che comporta, fin dai primi anni '90 è stata oggetto di piani di monitoraggio e controllo, sia a livello comunitario che nazionale e regionale. A livello nazionale, i provvedimenti attualmente vigenti ai fini della prevenzione, sorveglianza e controllo dell'IA sono costituiti dalla O.M. 26 agosto 2005 e s.m.i., che detta misure di prevenzione e biosicurezza per gli allevamenti avicoli, dal D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9, inerente misure di lotta contro l'IA, e il Piano di Monitoraggio Nazionale per IA, che viene emanato annualmente dal Ministero della Salute. Nel 2013 è stato inoltre emanato un decreto inerente le modalità operative di funzionamento dell'anagrafe informatizzata delle aziende avicole (D.M. 13 novembre 2013).

Ad integrazione dei citati provvedimenti nazionali, come fondamentale complemento alle misure di prevenzione della malattia, sono state emanate nel tempo diverse norme disciplinanti le misure minime di biosicurezza da applicare negli allevamenti avicoli del Veneto: per la filiera avicola industriale, tali misure sono contemplate nel D.D.R. n. 311 del 15 giugno 2005 e (per i tacchini accasati a sesso misto) nel D.D.R. n. 32 del 23 febbraio 2009. Con D.D.R. n. 313 del 24 ottobre 2006, inoltre, sono state previste per il territorio regionale delle misure di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria per gli allevamenti di volatili di tipo amatoriale e allevamenti di razze rare e razze pure di pollame.

Negli ultimi anni, a seguito delle più recenti acquisizioni epidemiologiche e dello studio dell'evoluzione delle varie epidemie di influenza aviaria, è emersa l'importanza del ruolo rivestito dalla filiera avicola rurale nella diffusione dei virus influenzali: si è pertanto ritenuto necessario, nel tempo, intensificare le misure di prevenzione e controllo rivolte a questo tipo di aziende.

Nel 2010, pertanto, il Ministero della Salute ha emanato uno specifico provvedimento sulle misure di prevenzione, controllo e sorveglianza dell'influenza aviaria nel settore avicolo rurale (D.M. del 25 giugno 2010).

In Veneto, considerata la particolare situazione di territorio a rischio per influenza aviaria e a seguito delle positività per tale malattia che, negli anni più recenti, hanno colpito allevamenti avicoli appartenenti alla filiera rurale che avevano partecipato a fiere, mostre e mercati (situazioni che prevedono la concentrazione di animali provenienti da diverse origini, pertanto ad alto rischio epidemiologico), sono state emanate delle disposizioni sanitarie integrative inerenti lo svolgimento delle succitate manifestazioni con volatili (da ultimo, con D.G.R. n. 1458 del 13 settembre 2011).

Un altro fattore oggettivo di rischio di diffusione dell'infezione tra allevamenti avicoli è la loro vicinanza. Questo fattore negativo può essere normalizzato unicamente attraverso disposizioni che regolino la costruzione di nuovi allevamenti, mentre gli altri fattori di rischio, così detti "gestionali" (mezzi di trasporto, collegamenti funzionali etc.) si possono controllare con la rigorosa applicazione di norme di biosicurezza in allevamento. A tal fine, con L.R. 23 aprile 2004, n. 11 e relativi Atti di indirizzo (D.G.R. n. 3178 dell'8/10/2004 e D.G.R. n. 856 del 15 maggio 2012), sono state definite, per i nuovi insediamenti zootecnici, le distanze minime dagli allevamenti zootecnici preesistenti.

Tale Legge ha affidato alla Direzione per la Prevenzione - Servizio Sanità Animale, Igiene Allevamenti e Produzione Zootecnica (ora Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare) regionale l'incarico di definire parametri per la valutazione di compatibilità ambientale e sanitaria dei nuovi allevamenti rispetto a quelli esistenti.

Infine, nell'ottica di mantenere un costante ed elevato livello di monitoraggio della malattia sul territorio regionale, mirato al rapido rilevamento di circolazione virale all'interno del compartimento avicolo, si reputa necessario continuare ad applicare negli allevamenti avicoli ritenuti maggiormente a rischio per IA un monitoraggio più intensivo rispetto a quanto disposto dal Piano Nazionale di Monitoraggio per influenza aviaria. L'ultimo piano di monitoraggio per influenza aviaria sul territorio regionale è stato formalizzato con la già citata D.G.R. 1458/2011.

Considerato quanto finora esposto e al fine di rendere più trasparenti agli operatori delle filiera avicola le procedure adottate per minimizzare l'impatto dell'insorgenza di un focolaio di influenza aviaria, con il presente provvedimento si intende riordinare quanto attualmente disciplinato, a livello regionale, in materia di prevenzione, monitoraggio e controllo dell'influenza aviaria negli allevamenti avicoli, sia industriali che appartenenti alla filiera rurale.

Ai fini di quanto sopra, si reputa pertanto necessario approvare il "Piano di monitoraggio regionale per influenza aviaria", riportato nell'Allegato A, con Allegato A1 ("Aree a rischio per influenza aviaria della Regione del Veneto"), nonché le"Misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli" di cui all'Allegato B,conAllegato B1 ("Aree omogenee di accasamento del Veneto") e Allegato B2 ("Check list di verifica delle norme di biosicurezza negli allevamenti avicoli"), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.P.R. dell'8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di Polizia Veterinaria);

VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n. 11;

VISTO il D.D.R. n. 311 del 15 giugno 2005;

VISTA l'O.M. 26 agosto 2005 e s.m.i.;

VISTO il D.D.R. n. 313 del 24 ottobre 2006;

VISTO il D.D.R. n. 32 del 23 febbraio 2009;

VISTO il D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9;

VISTO il D.M. del 25 giugno 2010;

VISTA la D.G.R. n. 1458 del 13 settembre 2011;

VISTO il D.M. 13 novembre 2013;

delibera

1.       di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.       di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato A "Piano di monitoraggio regionale per influenza aviaria", l'Allegato A1 ("Aree a rischio per influenza aviaria della Regione del Veneto"), l'Allegato B ("Misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli", l'Allegato B1 "Aree omogenee di accasamento del Veneto")e l'Allegato B2 ("Check list di verifica delle norme di biosicurezza negli allevamenti avicoli"), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3.       di abrogare la D.G.R. n. 1458 del 13 settembre 2011;

4.        di incaricare il Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Regione del Veneto all'esecuzione del presente atto;

5.        di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6.        di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

634_AllegatoA0_322716.pdf
634_AllegatoA1_322716.pdf
634_AllegatoB0_322716.pdf
634_AllegatoB1_322716.pdf
634_AllegatoB2_322716.pdf

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