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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 38 del 26 aprile 2016


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 277 del 15 marzo 2016

Accreditamento istituzionale dell'Hospice extraospedaliero denominato "Paolo VI", della Fondazione Opera Immacolata Concezione - Onlus, situato in via Gemona n. 8 - Padova. Legge Regionale 16.08.2002, n.22.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede a rilasciare l'accreditamento istituzionale, per l'attività di Hospice, già in capo all'Azienda ULSS 16 Padova con DGR n. 1097 del 12.06.2012, per l'Hospice denominato "Paolo VI" situato in via Gemona n. 8 - Padova, con sede legale presso la "Fondazione Opera Immacolata Concezione - Onlus", via Toblino n. 53 Padova, con una dotazione di 19 p.l., ai sensi della L.R. 16.8.2002 n. 22.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Istanza di accreditamento istituzionale prot. reg. n. 512185 del 16.12.2015;
Parere di congruità con la programmazione regionale rilasciato dal Settore Strutture di Ricovero Intermedie e Integrazione socio sanitaria con nota prot. n. 239919 del 10.06.2015;
Rapporto di verifica dell'Aulss 16 Padovana prot. reg. n. 523782 del 29.12.2015;
Parere di coerenza con la programmazione regionale rilasciato della Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (CRITE), nella seduta del 22.01.2015, trasmesso con nota prot. reg. 5102 del 08.01.2016.

L'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n. 22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.Lgs. 30.12.1992 n. 502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è, infatti, quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute della persona (art.1).

Con l'approvazione del Piano Socio Sanitario Regionale 2012-2016, Legge Regionale n. 23 del 29 giugno 2012, è stato confermato che tra gli obiettivi strategici della Regione rientra anche quello dell'innalzamento del livello qualitativo dell'offerta sanitaria, socio-sanitaria e sociale che viene garantito attraverso l'uniformità delle prestazioni e il rispetto dei tempi di attesa standard.

Con DGR n. 2067/2007 la Giunta Regionale ha approvato un documento di sintesi delle procedure da seguire per l'applicazione della DGR. n. 84/2007 ed ha introdotto modifiche a quanto già stabilito da precedenti provvedimenti applicativi della L.R. n. 22/2002.

Con DGR n. 1097 del 12.06.2012 è stato accreditato in capo all'ULSS 16, l'Hospice presso la struttura residenza "Paolo VI", gestita dalla Fondazione O.I.C..

Con DGR n. 1145 del 5.7.2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)", in relazione ai procedimenti attuativi della L.R. 16.8.2002 n. 22, è stata delegata alle Aziende Sanitarie la funzione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per il rilascio dell'accreditamento istituzionale.

La L.R. n. 22/2002, agli articoli 8 e 10 comma 3, ha assoggettato le strutture sanitarie e socio sanitarie già operanti nel sistema sanitario regionale al procedimento di conferma di autorizzazione all'esercizio.

L'art. 16 della L.R. n. 22/2002 ha specificato la disciplina dell'accreditamento istituzionale, subordinandone il rilascio al possesso dell'autorizzazione all'esercizio, alla sussistenza della coerenza della struttura richiedente alle scelte di Programmazione Socio Sanitaria regionale e attuativa locale, all'accertamento delle rispondenze della struttura o del soggetto accreditando ai requisiti ulteriori di qualificazione e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti.

Ciò premesso, in esito all'attività istruttoria condotta dalla struttura amministrativa competente, ritenendo integrati i requisiti e le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 22/2002, con il presente provvedimento si ritiene di proporre il rilascio dell'accreditamento istituzionale all'Hospice extraospedaliero denominato "Paolo VI", della Fondazione Opera Immacolata Concezione - Onlus, situato in via Gemona n. 8 - Padova, per una capacità ricettiva pari a n. 19 posti letto.

Dalla documentazione agli atti, in attuazione di tale complesso iter procedurale, risulta che:

  • con Decreto n. 4 del 24.02.2016 del Direttore Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, l'Hospice extraospedaliero denominato "Paolo VI", della Fondazione Opera Immacolata Concezione - Onlus, situato in via Gemona n. 8 - Padova, è stato autorizzato all'esercizio di attività di Hospice extraospedaliero;
  • il Legale rappresentante della struttura in oggetto ha presentato domanda di accreditamento istituzionale, come da documentazione agli atti, con nota prot. reg. n. 512185 del 16.12.2015;
  • il Settore Strutture di Ricovero Intermedie e Integrazione socio-sanitaria ha confermato con nota prot. n. 239919 del 10.06.2015 la coerenza con la programmazione sanitaria regionale per 19 posti letto;
  • la struttura richiedente risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica inviato dall'Azienda ULSS. n. 16 Padovana agli atti, ai sensi della DGR n. 1145/13, con punteggi di 98,70/100 per i requisiti generali in ambito sanitario per organizzazione, e di 100/100 per i requisiti generali in ambito sanitario di funzione, senza prescrizioni;
  • la Commissione Regionale per l'Investimento in Tecnologia ed Edilizia (C.R.I.T.E.) nella seduta del 22.12.2015, trasmesso con nota prot. n. 5102 del 08.01.2016 ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di accreditamento.

A conclusione del percorso avviato si propone con il presente provvedimento di rilasciare l'accreditamento istituzionale a favore della struttura sopra menzionata, con una capacità ricettiva di 19 posti letto.

L'accreditamento, previa diffida, può essere sospeso o revocato a seguito del venir meno delle condizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 22/2002 e/o all'accertamento di situazioni che indichino la sopravvenuta carenza del livello qualitativo delle prestazioni erogate e quindi la non conformità ai requisiti richiesti, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. n. 22/2002.

Ciò premesso, in esito all'iter procedimentale illustrato, ritenendo ottemperate tutte le condizioni previste dalla normativa vigente, con il presente provvedimento, si ritiene di proporre l'accreditamento istituzionale all'Hospice extraospedaliero denominato "Paolo VI" dell'ente gestore Fondazione Opera Immacolata Concezione - Onlus, situato in via Gemona n. 8 - Padova, per una capacità ricettiva pari a n. 19 posti letto.

Si dà atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 22/2002 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali";

VISTA la DGR n. 1097 del 12.06.2012 "Accreditamento istituzionale dell'Azienda ULSS 16 di Padova, con sede legale a Padova, via Degli Scrovegni 14. Legge regionale 16 agosto 2002 n. 22";

VISTA la DGR n. 2501/2004 " Manuale per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali del Veneto in attuazione della L.R. n. 22/2002";

VISTA la DGR n. 84 del 16 gennaio 2007"LR 16 agosto 2002, n. 22. Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali. Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture socio sanitarie e sociali";

VISTA la DGR n. 2067/2007 con la quale la Giunta regionale ha approvato un documento di sintesi delle procedure da seguire per l'applicazione della DGR n. 84/2007;

VISTO il Decreto n. 4 del 24.02.2016 del Direttore Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, con il quale si è provveduto al rilascio dell'Autorizzazione all'esercizio dell'Hospice "Paolo VI";

VISTO il parere di coerenza con la programmazione sanitaria regionale per 19 posti letto espresso dal Settore Strutture di Ricovero Intermedie e Integrazione socio-sanitaria con nota prot. n.239919 del 10.06.2015;

VISTO il rapporto di verifica trasmesso con nota prot. reg. n. 523782 del 29.12.2015 dell'Az. ULSS 16 Padovana;

VISTO il parere della CRITE rilasciato nella seduta del 22.12.2015, trasmesso con nota prot. reg. 5102 del 08.01.2016;

VISTO l'art. 2 co. 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012.

delibera

  1. di rilasciare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nelle premesse del presente atto, a favore all'Hospice extraospedaliero denominato "Paolo VI" dell'ente gestore Fondazione Opera Immacolata Concezione - Onlus, situato in via Gemona n. 8 - Padova, con una dotazione di n. 19 posti letto;
  2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 20 della L.R. 22/2002
  3. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato;
  4. di dare atto che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare prima della stipula dell'accordo contrattuale e, successivamente, con cadenza annuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  5. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della l. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  6. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le diposizioni di cui alla DGR 2201/2012;
  7. di disporre che qualsiasi mutamento intervenuto nello stato di fatto e di diritto della struttura e delle funzioni esercitate deve essere immediatamente comunicato alla Regione;
  8. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda ULSS competente per territorio;
  9. di incaricare, il Settore Accreditamento area sanitaria, struttura afferente alla Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria, dell'esecuzione del presente atto;
  10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale del Veneto o ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
  11. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
  12. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  13. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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