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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 15 del 22 febbraio 2016


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 27 gennaio 2016

Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, legge regionale 16 agosto 2002, n. 24 e provvedimenti di Giunta regionale collegati. Certificazione della percentuale di raccolta differenziata (RD) dell'anno 2014 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica.

Note per la trasparenza

Con questo provvedimento, la Giunta regionale riconosce le percentuali di raccolta differenziata (RD) registrate dalle Amministrazioni Comunali nel 2014 ai fini del pagamento del tributo speciale per il deposito in discarica.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:
Nota prot. n. 98761 del 09.10.2015 dell'ARPAV -Osservatorio Regionale Rifiuti.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Preliminarmente va sottolineato che il "tributo speciale" per il conferimento di rifiuti solidi in discarica è stato istituito dallo Stato con la legge 28 dicembre 1995 n. 549, art. 3 (commi dal 24 al 41).

Il tributo, destinato a finanziare iniziative in campo ambientale trova applicazione a far data dal 1°gennaio 1996 ed è escusso dai Gestori di discarica a cui è demandato anche il versamento dello stesso in un apposito fondo regionale.

L'ammontare del tributo in parola, secondo quanto stabilito dalla norma, è determinato in funzione dei quantitativi e delle tipologie di rifiuti smaltiti in discarica, nonché, in relazione ad altri aspetti che trovano specifica regolamentazione in normative regionali.

In Regione Veneto la richiamata legge nazionale trova recepimento nell'art. 39 della legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2000 e nei provvedimenti di Giunta regionale ad esso collegati.

Tralasciando di richiamare i diversi provvedimenti che nel tempo hanno caratterizzato l'evoluzione regolamentare in materia, dalla primigenia D.G.R. n. 3918 del 30.12.2002 alla più recente D.G.R. n. 288 dell'11.03.2014 con cui è stata approvata, tra l'altro, una nuova procedura e un nuovo metodo di calcolo della certificazione, dev'essere comunque ricordato l'ultimo perfezionamento normativo introdotto alla disciplina con l'art. 44 della legge regionale del 05.04.2013, n. 3.

Tutto ciò ricordato, va sottolineato come il comma 5 dell'art. 39, della legge regionale 21.01.2000, n. 3 , preveda che le riduzioni del tributo speciale conseguenti il raggiungimento di determinati obiettivi di raccolta differenziata da parte dei Comuni, possa essere riconosciuta dalla Giunta regionale solo a seguito di verifiche effettuate dall'ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti sulle dichiarazioni presentate dagli Enti interessati.

Nell'ambito dei compiti d'istituto assegnati, l'ARPAV - Servizio Osservatorio Regionale Rifiuti con nota prot. n. 98761 del 09/10/2015 ha comunicato la conclusione della procedura di certificazione per l'anno 2014 effettuata in conformità al metodo di calcolo introdotto dalla D.G.R. n. 288 del 2014.

In particolare, con la succitata nota l'Agenzia ha evidenziato che:

  • la certificazione è stata completata per 554 Comuni sui 579 che costituiscono l'intero panorama regionale;
  • non è stata completata la procedura per 25 comuni perché non hanno assolto agli obblighi amministrativi stabiliti dalla norma (Mogliano Veneto, Marcon, Quarto d'Altino, Venezia, Cavallino - Treporti, Meolo, San Donà di Piave, Campagna Lupia, Campolongo Maggiore, Camponogara, Dolo, Fiesso d'Artico, Fosso, Martellago, Mira, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Spinea, Strà, Vigonovo e Chioggia);
  • 7 comuni dei 554 per i quali è stata completata la procedura, risultano aver presentato la dichiarazione di veridicità oltre il termine previsto del 3 marzo 2015 (Torre di Mosto, Agugliaro, Castegnero, Isola Vicentina, Nanto, Noventa Vicentina, Roncà);

Per quanto attiene ai risultati della certificazione per l'anno 2014, l'Agenzia rileva come nei 554 Comuni che hanno concluso la certificazione, risulta che:

  • in 18 comuni non è stato superato il 50% di raccolta differenziata e pertanto, dette Amministrazioni sono soggette al pagamento dei tributo in misura piena (25,82 €/t);
  • in 53 comuni è stata registrata una percentuale di raccolta differenziata compresa tra il 50% e il 65% e quindi dette Amministrazioni sono soggette al pagamento del tributo in misura del 65% ( 16,78 €/t);
  • nei restanti 483 comuni si è registrato il superamento dell'obiettivo del 65% di RD e pertanto, dette Amministrazioni sono soggette al pagamento del tributo in misura del 30 per cento (7,75 €/t).

Inoltre, sempre nella medesima nota trasmessa dall'Agenzia regionale è fatto presente che, con riferimento alla scadenza del 2015, i comuni di Erbezzo, Ferrara di Montebaldo, Laghi, Pozzoleone e Sant'Anna d'Alfaedo non hanno ancora provveduto ad attivare la raccolta differenziata di alcune delle principali tipologie di rifiuti, contravvenendo a quanto stabilito dalla normativa nazionale (art. 181, comma 1, D.Lgs 152/2006 s.m.i) e dal vigente Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali (art. 7, comma 3, del D.C.R. n. 30 del 29.04.2015).

Si ritiene, pertanto, che alle suddette Amministrazioni comunali di Erbezzo, Ferrara di Montebaldo, Laghi, Pozzoleone e Sant'Anna d'Alfaedo debba essere applicato quanto stabilito dall'art. 2, comma 7, della Legge regionale 3 del 2000, che comporta l'applicazione del tributo nella misura massima, impedendo altresì l'accesso ai contributi regionali previsti dall'art. 48, comma 1 della medesima legge regionale.

Quanto detto, è per comodità riassunto nell'Allegato A, posto a corredo del presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Da ultimo appare opportuno confermare le modalità e le tempistiche stabilite dalla D.G.R. n. 288 del 11.03.2014 per la trasmissione delle dichiarazioni di veridicità.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. , n. 152 del 2006 s. m. i.;

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 s.m.i., e in particolare l'art. 39;

VISTA la legge regionale 16 agosto 2002, n. 24;

VISTA la D.G.R. n. 288 del 11.03.2014;

VISTOl'art. 2, co. 2, della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54;

VISTA la nota prot. n. 98761 del 09/10/2015, dell'ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti.

delibera

  1. di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare gli elenchi riportati nell'Allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  3. di stabilire che tutte le Amministrazioni comunali del Veneto sono tenute al pagamento del tributo nella misura indicata nell'Allegato A;
  4. di confermare che il tributo speciale per il deposito in discarica riferito alla certificazione della percentuale di RD (annualità 2014) decorre dal 01 gennaio 2015;
  5. di confermare le modalità e le tempistiche stabilite dalla D.G.R. n. 288 del 11.03.2014 per la trasmissione delle dichiarazioni di veridicità all'ARPAV - Osservatorio Regionale Rifiuti, relative all'annualità 2015.
  6. di incaricare il Direttore della Sezione Ambiente della trasmissione del presente provvedimento: ai Consigli di Bacino del Veneto, ai Soggetti titolari di provvedimenti autorizzativi di discariche di rifiuti urbani, Sezione regionale risorse finanziarie e tributi, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, all'ARPAV, all'ISPRA e alle Amministrazioni Provinciali del Veneto;
  7. di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  8. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul B. U. R. della Regione del Veneto e sul sito Internet ufficiale della Regione del Veneto;
  9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  10. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

(seguono allegati)

65_AllegatoA _316493.pdf

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