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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 44 del 05 maggio 2015


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 467 del 07 aprile 2015

Integrazione dell'accreditamento istituzionale alla struttura di ricovero "Casa di cura Policlinico San Marco SpA" con sede operativa a Mestre (VE), via Zanotto n.40. Legge Regionale 16 agosto 2002 n. 22.

Note per la trasparenza

Con il provvedimento in esame si procede all'integrazione dell'accreditamento istituzionale già rilasciato alla struttura con dgr 2737/2013 e Decreto 103/2014 ai sensi della dgr 2122/2013 "Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliera delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizione delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013".

Estremi dei principali documenti istruttoria:
Istanza di accreditamento prot. reg. 183568 del 28.4.2014.
Dgr n. 1629 del 9.9.2014 parere di congruità sul piano dell'Azienda ULSS 12 Veneziana.
Rapporto di verifica prot. reg. n. 486311 del 17.11.2014.
Dgr n. 2313 del 9.12.2014.
Verbale seduta della Commissione Regionale Investimenti Tecnologie ed Edilizia - C.R.I.T.E. del 18.12.2014 prot. reg. 17331 del 15.1.2015.

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue:

La Regione del Veneto, nel proprio impegno in materia di promozione della qualità, ha disciplinato con la Legge Regionale n.22 del 16 agosto 2002 la materia dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali in attuazione di quanto disposto dagli artt. 8-ter e quater del D.L.gs. 30.12.1992 n.502 e s.m.i..

Tale normativa regionale, che sostanzialmente si configura come una disciplina quadro sull'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali, rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali la Regione ha inteso promuovere lo sviluppo della qualità dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria attraverso un approccio di sistema orientato al miglioramento continuo della qualità.

L'obiettivo è infatti quello di garantire un'assistenza di elevato livello tecnico-professionale e scientifico, da erogarsi in condizioni di efficacia e di efficienza nonché di equità e pari accessibilità a tutti i cittadini e appropriata rispetto ai reali bisogni di salute psicologici e relazionali della persona (art.1).

Con successivi provvedimenti della Giunta Regionale è stato delineato un percorso attuativo della legge citata individuando i requisiti necessari per il rilascio dell'accreditamento istituzionale e gli standard relativi all'accreditamento dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali.

In attuazione di tale complesso iter procedurale, con provvedimento giuntale n. dgr 2737/2013 è stato rilasciato il rinnovo dell'accreditamento istituzionale alla "Casa di cura Policlinico San Marco SpA"

La struttura in oggetto ha presentato domanda di integrazione dell'accreditamento istituzionale.

Considerato l'art. 19 della Legge Regionale n.22, si procede all'integrazione dell'accreditamento istituzionale della struttura in epigrafe previa verifica della sussistenza delle condizioni normativamente previste e precisamente:

  1. possesso dell'autorizzazione all'esercizio, ove richiesta dalla vigente normativa;
  2. coerenza della struttura richiedente alle scelte di programmazione socio sanitaria regionale e attuativa locale;
  3. rispondenza della struttura ai requisiti ulteriori di qualificazione di cui all'art. 18 della L.R. 22/2002, così come individuati dalla Giunta Regionale con la dgr n. 2501/04, e s.m.i.;
  4. verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati ottenuti, tenendo conto dei flussi di accesso ai servizi.

Dalla documentazione agli atti risulta che :

  • la struttura è titolare dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività per cui è stata richiesta l'integrazione dell'accreditamento istituzionale, come da documentazione agli atti, versando i relativi oneri;
  • la struttura richiedente è in possesso dei requisiti prescritti per l'accreditamento istituzionale, come da rapporto di verifica redatto dall'Azienda U.L.S.S. n. 12, prot. reg. 486311 del 17.11.2014 conclusosi con il rilascio di parere positivo e punteggio 95,65/100;
  • nella nota di accompagnamento del rapporto di verifica, il Direttore Generale, ha comunicato nella che "è stato eseguito il controllo delle risorse umane in servizio presso le strutture private senza riscontrare casi di incompatibilità";
  • con DGR/CR n. 144/2014 è stato approvato l'elenco delle domande con gli esiti istruttori relativi all'analisi di coerenza con la programmazione emersi nella seduta CRITE del 4 settembre 2014;
  • sugli esiti riepilogati all'allegato A alla DGR/CR n. 144/2014, la V^ Commissione consiliare ha espresso il parere n. 620 nella seduta 143 del 23.10.2014, recepito con DGR n. 2313 del 9 dicembre 2014;
  • nella seduta del 18.12.2014 la CRITE ha espresso parere favorevole alla conclusione del procedimento di integrazione dell'accreditamento istituzionale per quanto richiesto dalla struttura come da Allegato A.

Premesso quanto sopra si propone di integrare l'accreditamento istituzionale della struttura sanitaria privata in oggetto.

Si precisa altresì che la qualifica di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del d. lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento.

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTI il d. lgs. 502 del 30 dicembre 1992 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992 n. 421" e ss.mm.ii.;

VISTOil d. lgs del 19 giugno 1999, n. 299 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

VISTAla legge regionale 16 agosto 2002 n. 22 «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali» e ss.mm.ii.;

VISTE le Leggi Regionali n.43 del 23.11.2012 e n.32 del 29.11.2001;

VISTO l'art. 2 co. 2 lett. O) della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

VISTAla dgr n. 2501 del 06 agosto 2004 «Attuazione della L.R. 16 agosto 2002, n. 22 in materia di «Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali e adozione del Manuale delle Procedure»;

VISTAla dgr n. 838 dell'8 aprile 2008 "L.R. 22/02 Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie e socio-sanitarie. Oneri per l'accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie.";

VISTAla dgr n. 1576 del 4 ottobre 2011: "Elenco dei soggetti titolari di accreditamento istituzionale. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.";

VISTA la dgr n. 2201 del 6 novembre 2012Disciplina per la regolazione dei mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento istituzionale rilasciato a strutture sanitarie private, ai sensi della legge regionale n. 22/2002.

VISTA la dgr n. 949 del 18 giugno 2013 "Casa di Cura privata accreditata "Policlinico San Marco": attivazione di n. 25 posti letto di hospice. Parziale modifica della DGR n. 2339 del 29 dicembre

VISTAla dgr n. 2737 del 30 dicembre 2013: Accreditamento istituzionale, della struttura sanitaria di ricovero "Casa di cura Policlinico San Marco SpA"

VISTA la dgr 2122 del 19 novembre 2013: Adeguamento delle schede di dotazione ospedaliere delle strutture pubbliche e private accreditate, di cui alla l.r. 39/1993, e definizioni delle schede di dotazione territoriale delle unità organizzative dei servizi e delle strutture di ricovero intermedie. PSSR 2012-2016. Deliberazione n. 68/CR del 18 giugno 2013;

VISTAla dgr n.1145 del 5.7.2013 "L.R. 23 novembre 2012, n. 43 e L.R. 16 agosto 2002, n. 22. Prime determinazioni organizzative nell'ambito della Segreteria Regionale per la Sanità conseguenti alla soppressione dell'Agenzia Regionale Socio Sanitaria (ARSS)" e ss.mm.ii.;

VISTA la dgr n. 1876 del 14 ottobre 2014: Attività di ricovero nei confronti di pazienti extraregione: determinazione delle modalità operative per l'attivazione dei posti letto dedicati, ai sensi della Dgr n. 2122/2013 e per la remunerazione. Ulteriori determinazioni in merito alla presa in carico di pazioenti da parte degli erogatori ospedalieri privati accreditati qualificati presidio di azienda Ulss Dgr n. 50/Cr del 27.5.2014.

VISTA la dgr n. 1629 del 9.9.2014: Parere di congruità sul piano dell'Azienda Ulss 12 Veneziana attuativo di quanto disposto dalla DGR n. 2122 del 19 novembre 2013. Art. 6, comma 3, della L.R. n.56/1994 ed art. 39 della L.R. n.55/1994.

VISTA la dgr n. 2313 del 09.12.2014: Elenco domande di nuovo accreditamento istituzionale o di estensione di accreditamento istituzionale presentate a valere dall'anno 2015 da erogatori privati di prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale. Deliberazione n. 144 CR del 14 ottobre 2014. Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.

VISTOil decreto del Segretario Regionale per la Sanità n.82 del 6.8.2013;

VISTO il rapporto di verifica dell'Azienda U.L.S.S. n. 12 prot. reg. 486311 del 17.11.2014;

VISTO il parere espresso dalla Commissione Regionale Investimenti Tecnologie ed Edilizia - C.R.I.T.E. del 18.12.2014 prot. reg. 17331 del 15.1.2015.

delibera

  1. di integrare l'accreditamento istituzionale, per le motivazioni indicate nella parte introduttiva del presente atto, alla struttura sanitaria di ricovero "Casa di cura Policlinico San Marco SpA"come da scheda soggetto accreditato (Allegato A), parte integrante del presente provvedimento;
  2. di procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque con periodicità triennale, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui art. 20 della Lr. 22/2002;
  3. di consentire l'utilizzo del ricettario SSN nell'ambito di percorsi diagnostico terapeutici regionali o concordati con l'Azienda U.L.S.S.;
  4. di dare atto che il presente provvedimento di accreditamento istituzionale non costituisce vincolo per le aziende e per gli enti del servizio sanitario nazionale e regionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92, demandati alla fase successiva al rilascio dell'accreditamento;
  5. di dare atto che il principio di unicità del rapporto di lavoro con il SSR, ai sensi della normativa vigente, comporta tra l'altro, il divieto di assumere incarichi retribuiti anche di natura occasionale in qualità di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato;
  6. di dare atto che l'Azienda U.L.S.S. di riferimento dovrà accertare annualmente prima della stipula dell'accordo contrattuale l'insussistenza di cause di incompatibilità in capo alla struttura accreditata;
  7. di disporre in caso di accertate situazioni di incompatibilità originarie e/o sopravvenuta l'adozione di provvedimenti di autotutela o sanzionatori, ai sensi della l. 241/90 e della normativa nazionale e regionale vigente in materia;
  8. di disporre che in caso di eventuali mutamenti inerenti la titolarità dell'accreditamento si applicano le disposizioni di cui alla DGR n. 2201/2012;
  9. di notificare il presente atto alla struttura in oggetto e di darne comunicazione all'Azienda U.L.S.S. competente per territorio;
  10. di incaricare la Sezione Attuazione Programmazione Sanitaria dell'esecuzione del presente atto;
  11. di delegare il Direttore Generale Area Sanità e Sociale, in caso di errori materiali del presente atto, all'adozione del conseguente provvedimento di rettifica, da comunicare alla struttura interessata e all'Aulss di riferimento;
  12. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;
  13. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
  15. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

467_AllegatoA_296636.pdf

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