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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 44 del 05 maggio 2015


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 450 del 07 aprile 2015

Progetti strategici turistici di interesse regionale, art. 42, comma 7, L.R. 11/2013 e art. 26, comma 2 ter, L.R. 11/2004. Disposizioni operative.

Note per la trasparenza

Nuove disposizioni relative alla procedura da seguire in caso di attivazione di progetti strategici per lo sviluppo e la sostenibilità del turismo veneto

Il Vicepresidente on. Marino Zorzato, di concerto con l'Assessore Marino Finozzi, riferisce quanto segue.

La L.R. 11/2013 riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Veneto, nel contesto nazionale ed internazionale.

Conseguentemente indirizza le attività economiche perché promuovano lo sviluppo economico sostenibile, nell'ambito della valorizzazione delle risorse turistiche, facciano crescere la competitività tra le singole imprese aumentando i livelli qualitativi delle strutture ed infrastrutture connesse alle attività turistiche e garantiscano la fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico, territoriale ed ambientale.

Al fine di sviluppare l'offerta e la domanda turistica, nonché favorire il miglioramento qualitativo delle strutture, la promozione della sicurezza e della qualità dell'offerta turistica e la diversificazione delle attività turistiche, la Regione prevede misure di agevolazione finanziaria a soggetti pubblici e privati su indicazioni delle organizzazione di gestione delle destinazioni turistiche riconosciute e/o accesso al fondo di rotazione del turismo ai sensi dell'art. 45 della citata L.R. 11/2013.

La L.R. 11/2013 stabilisce che gli interventi di tipo strutturale ed infrastrutturale finalizzate ad attività di particolare interesse per lo sviluppo delle località turistiche, sono finanziati tramite fondo di rotazione del turismo destinato alle imprese turistiche. I progetti strategici devono creare: a) prodotti turistici innovativi e di particolare interesse per l'area territoriale, anche ai fini della diversificazione dell'offerta turistica e della aggregazione tra attività ricettive e altri servizi turistici; b) sinergie operative tra diversi comparti turistici della stessa area territoriale anche destinate al prolungamento della stagionalità.

L'art. 26, comma 2 ter, L.R. 11/2004 prevede che "I progetti strategici di cui al comma 7 dell'art. 42 della L.R. 11/2013 sono di interesse regionale ai sensi dell'art. 6, comma 2 della L.R. 11/2010 qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali e sono approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 32 della L.R. 35/2001".

I progetti turistici, pertanto, qualora comportino variante ai piani urbanistici e territoriali, sono ritenuti di interesse regionale e, come tali, sono approvati ,con la procedura di cui all'art. 32, L.R. 35/2001, dalla Giunta regionale alla quale, ai sensi dell'art. 6, L.R. 11/2010, spetta esercitare "le competenze urbanistiche in relazione alle varianti agli strumenti urbanistici e territoriali eventualmente conseguenti all'approvazione di accordi di programma ai sensi dell'art. 32, L.R. 35/2001, nonché di progetti strategici riguardanti interventi o programmi di intervento di particolare rilevanza ai sensi dell'art. 26, L.R. 11/2004".

La proposta di progetto turistico, deve prioritariamente essere valutata dal comune della località turistica interessata, in quanto promotore e componente dell'Organizzazione di Gestione della Destinazione (OGD) di cui all'art. 9, L.R. 11/2013, qualora attivata, al quale spetta la valutazione e qualificazione della valenza strategica del progetto presentato con i piani e programmi di sviluppo turistico e le strategie turistiche della destinazione di cui l'eventuale OGD è espressione. E ciò, anche in ordine all'offerta turistica,ai mercati di riferimento, alle nazionalità di turisti ospiti della struttura ricettiva e più in generale alle attività di promozione commerciale e di valorizzazione della ricettività nel contesto più ampio della destinazione turistica.

L'esito di suddetta valutazione, reso dal comune della località turistica interessata, che si esplica in una relazione sulle caratteristiche della strategicità, è trasmesso alla Sezione Turismo al fine dell'emissione del parere di competenza in ordine alla coerenza del progetto strategico con la L.R. 11/2013.

Le successive fasi del procedimento competono alla Sezione Urbanistica e si svolgeranno secondo le disposizioni attuative di carattere procedurale dettate, con DGR 2943/2010, con riferimento agli accordi di programma ai sensi dell'art. 32, L.R. 35/2001.

Al fine di coordinare le disposizioni dettate dall'art. 26, comma 2 ter, L.R. 11/2004, dall'art. 42, comma 7 L.R. 11/2013 e dall'art. 32, L.R. 35/2001, si ritiene utile individuare la sequenza degli adempimenti facenti capo alla Sezione Urbanistica e concernenti i progetti strategici turistici in variante urbanistica (Allegato A).

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO l'art. 34, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO l'art. 32 della L.R. 29.11.2001, n. 35 "Nuove norme sulla programmazione"

VISTA la L.R. 23.04.2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio";

VISTA la L.R. 16.02.2010, n.11 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010";

VISTO l'art. 2, comma. 2, L.R. 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17.04.2012, n. 1 "statuto del veneto";

VISTA la L.R. 14.06.2013, n.11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto";

VISTA la DGR 2943 del 14.12.2010 "Applicazione delle nuove disposizioni attuative relative all'attivazione di Accordi di Programma (art. 32, L.R. 29.11.2001, n. 35 Nuove norme sulla Programmazione)";

VISTA la DGR 1327 del 23.07.2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Disposizioni regionali di indirizzo e di coordinamento per l'applicazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo. L.R. 14.06.2013, n. 11, art. 19, comma 3";

VISTA la DGR 2286 del 10.12.2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Definizione dei criteri e parametri per la costituzione delle Organizzazioni di Gestione della Destinazione turistica. Deliberazione n. 138/CR del 28.10.2013. L.R 14.06.2013, n. 11, art. 9".

delibera

1.      di dare atto che le premesse e l'Allegato A formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.      di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

3.      di incaricare la Sezione Urbanistica dell'esecuzione del presente atto;

4.      di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(seguono allegati)

450_Allegato A_296196.pdf

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