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Materia: Ambiente e beni ambientali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1347 del 28 luglio 2014
Modifiche parziali alla DGR n. 346/2013 recante "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti. D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., Parte II come modificata dal D. Lgs. n. 128/2010; Parte IV come modificata dal D. Lgs. n. 205/2010; D. Lgs. n. 36/2003". Aggiornamento degli importi per alcune tipologie di rifiuti e proroga dei termini per l'adeguamento delle condizioni di polizza.
Le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti devono prestare garanzie finanziarie a copertura dei costi derivanti dalla gestione di rifiuti. Nelle more della definizione della disciplina nazionale in materia e degli accordi con le associazioni di categoria, si propone la modifica di cui all'Allegato A alla DGR n. 346/2013 in ordine alla riduzione degli importi di alcune tipologie di rifiuti.
L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.
Con DGR n. 346/2013 sono stati sostituiti gli Allegati A e B alla DGR n. 1543/2012 recanti indicazioni sulle tipologie di garanzie finanziarie a carico dei gestori nell'ambito della gestione dei rifiuti e relativi oneri.
Con la DGR n. 346/2013 è stato precisato l'ambito di applicazione della riduzione delle garanzie per la gestione dei rifiuti inerti, di cui al punto 6.3 dell'Allegato A della DGR n. 1543/2012, definendo quali sono le tipologie di rifiuti escluse, individuate con i codici CER e prevedendo, al contempo, una riduzione per i rifiuti inerti e metallici, nonchè chiedendo una estensione temporale della validità delle garanzie prestate fino a due anni dopo la scadenza dell'autorizzazione.
Tuttavia, nel corso degli approfondimenti istruttori condotti con i soggetti interessati, nel periodo successivo all'emanazione della DGR n. 346/2013 è emerso il permanere delle difficoltà applicative, manifestate soprattutto dalle imprese di assicurazione, in particolare, per quanto riguarda la durata dei contratti (come si sa per le discariche il periodo di copertura finanziaria per la gestione post operativa è fissato in anni trenta), oltre che per alcuni punti previsti dal contratto tipo (Allegato B), in relazione al rischio che, per le imprese di assicurazione, appare piuttosto elevato tanto da non poter essere accettato.
Nel corso dell'anno, si sono tenuti incontri specifici con rappresentati di ANIA, le imprese e le altre Regioni, al fine di concordare l'elaborazione di un provvedimento in materia omogeneo, condiviso e applicabile a garanzia della copertura finanziaria in caso di mancata osservanza degli impegni assunti da parte dei gestori degli impianti di trattamento di rifiuti.
I rappresentanti delle associazioni di categoria hanno, quindi, manifestato alla Regione l'esigenza di ridurre ulteriormente i parametri economici di cui alla DGR n. 346/2013 per alcune tipologie di rifiuti, nonché, sentita anche l'ANIA, hanno altresì richiesto la revisione dei contenuti sostanziali di alcune clausole di polizza.
La riduzione degli importi garantiti richiesta appare sostenibile, tenuto conto delle argomentazioni delle associazioni imprenditoriali, secondo cui, ancorché ridotti, per le tipologie di rifiuti interessate, costituite perlopiù da rifiuti inerti e metalli ferrosi, in caso di escussione della garanzia da parte dell'Ente beneficiario, garantirebbero comunque la copertura dei costi necessari per lo smaltimento/recupero dei rifiuti. Oltre a ciò, è emersa la necessità di estendere la riduzione a tipologie di rifiuti con filiere di recupero consolidate e diffuse sul territorio, quali rifiuti di carta, vetro, materie plastiche e gomme, legno e sughero.
Il termine, entro cui adeguare le polizze fideiussorie, dapprima fissato al 21.08.2013, è stato successivamente prorogato al 31.01.2014 con DGR n. 1489/2013 e, da ultimo, al 31.07.2014 con DGR n. 14/2014.
Atteso che, ad oggi, le difficoltà rappresentate non sono state ancora superate e in considerazione delle criticità legate all'andamento del mercato, si ritiene, comunque, di poter procedere alla riduzione degli importi garantiti nei termini e per le tipologie di rifiuti di cui all'Allegato A, in quanto sufficienti e comunque in grado di assicurare la copertura dei costi necessari per lo smaltimento /recupero dei rifiuti.
Ciò detto, si deve prendere atto della diversità di alcune tipologie di rifiuti che, pur essendo genericamente classificati come "inerti", rispondono a requisiti merceologici affatto diversi, si vedano, come esempio, non esaustivo, le terre da fonderia, le quali, pur essendo classificate come rifiuti inerti, presentano aspetti qualitativi molto diversi rispetto, ad esempio, a rifiuti di costruzioni e demolizioni e, pertanto, non possono beneficiare delle riduzioni.
In considerazione di quanto esposto, per i rifiuti indicati all'allegato, 1 suballegato 1, punto 7 del DM 05.02.1998 riconducibili ai codici CER del capitolo 17 "Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)" dell'allegato D alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'importo da prestare è pari a € 0,01 per Kg.
Per tutte le altre tipologie di rifiuti inerti indicati nell'allegato 1, suballegato 1, codificati con CER di capitoli diversi dal 17, l'importo da prestare a garanzia è determinato in € 0,02.
Per le seguenti tipologie di rifiuto, come individuate dal DM 05.02.1998 "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi", con riferimento ai punti dell'Allegato 1, Suballegato 1:
- Punto 1, "Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta", con i codici CER di cui alla voce 1.1;
- Punto 2, "Rifiuti di vetro in forma non dispersibile", con i codici CER di cui alla voce 2.1;
- Punto 3, "Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica non dispersibile", con i codici CER di cui alle voci 3.1, e 3.2,
- Punto 6, "Rifiuti di plastiche", con i codici CER di cui alle voci 6.1 e 6.2;
- Punto 9, "Rifiuti di legno e sughero", con i codici CER di cui alle voci 9.1 e 9.2;
- Punto 10, "Rifiuti solidi in caucciù e gomma", con i codici CER di cui alla voce 10.1;
- Punto 13, "Rifiuti contenenti principalmente costituenti inorganici che possono a loro volta contenere metalli o materie inorganiche", con i codici CER di cui alle voci 13.1 e 13.2; compresa la messa in riserva (R13) di tali rifiuti;
l'importo da prestare è, parimenti, fissato in € 0,02 per Kg.
Si prende atto, infine, della circolare del Ministero dell'Ambiente e del Territorio e del Mare, prot. n. 19931/TRI del 18.07.2014 recante "Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti" con la quale si dispone che sino alla pubblicazione del Decreto Ministeriale al fine di non determinare lacune nell'ordinamento giuridico, le singole Amministrazioni titolari di procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell'ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o da mantenere tenendo anche conto delle vigente discipline regionali.
Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto Ministeriale di cui all'art. 195, comma 2, lett. g. e comma 4 del D.Lgs. 03.04.2006 n. 152.
In conclusione, al fine di fornire a tutti gli operatori del settore un documento unitario ed aggiornato per gli importi a garanzia dei costi delle attività di gestione dei rifiuti, si propone di sostituire integralmente, con il presente provvedimento, l'Allegato A alla DGR n. 346/2013, con il nuovo allegato recante le modifiche sopra illustrate.
Per quanto concerne, invece, la ridefinizione delle condizioni di polizza, non essendo ancora perfezionato l'accordo sui contenuti con i rappresentanti di categoria e di ANIA, nelle more di un intervento statale in merito, si propone di rinviare al 31.12.2014 il termine per l'adeguamento delle clausole contrattuali.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
VISTO l'art. 208, comma 11 lett. g) del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTO il Titolo III - bis della Parte II del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs n. 46/2014;
VISTE la LR n. 3/2000 e la LR n. 26/2007;
VISTE le Deliberazioni n. 1543/2012, n. 346/2013, n. 1489/2013 e n. 14/2014;
VISTO l'articolo 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;
delibera
(seguono allegati)
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