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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 75 del 01 agosto 2014


Materia: Ambiente e beni ambientali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1298 del 22 luglio 2014

D.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). Primi indirizzi applicativi.

Note per la trasparenza

Il presente provvedimento fornisce alcuni indirizzi orientativi per la prima applicazione del D.lgs. n. 46/2014 che riguarda le Autorizzazioni integrate ambientali con riferimento alle Autorità competenti al loro rilascio, indicando anche quale documentazione e a quale Autorità deve essere presentata da parte dei soggetti interessati.

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Il 12.04.2014 è entrato in vigore il D.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 - Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27.03.2014 - Serie generale.

Il decreto apporta numerose e sostanziali modifiche ed integrazioni al D.lgs. n. 03.04.2006, n. 152, e s.m.i. (Norme in materia ambientale) ed in particolare, per quanto concerne il Titolo III-Bis, della Parte II (L'Autorizzazione integrata ambientale), introduce importanti elementi di novità che riguardano in estrema sintesi i seguenti aspetti:

  1. nuove installazioni (in precedenza definite tipologie progettuali) assoggettate ad AIA, inserite nell'Allegato VIII alla Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
  2. procedure per il rilascio delle nuove autorizzazioni:
  3. nuove procedure per il riesame delle autorizzazioni in essere alla data dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 46/2014;
  4. condizioni di applicazione delle conclusioni sulle BAT (migliori tecniche disponibili) alle autorizzazioni integrate ambientali.

Si rende pertanto opportuna l'emanazione, in fase di prima applicazione, di alcuni indirizzi riguardanti la definizione delle modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e della ripartizione delle competenze al rilascio delle AIA tra le Autorità amministrative (Regione, province). Ciò, tenendo presente quanto già in precedenza legiferato in materia dalla Regione con L.R. 26/2007, che ha introdotto l'art. 5 bis alla L.R. 33/1985 (Norme per la tutela dell'ambiente), che prevede la ripartizione delle competenze tra Regione e province per il rilascio delle AIA, così come regolamentate dall'allora vigente legislazione in materia (D.lgs. n. 59/2005).

Per quanto appena detto si richiamano i principi della norma regionale relativa al rilascio delle AIA, nel modo che segue.

1) Autorità competente

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. p), del D.lgs. n. 152/2006, per autorità competente si intende "... la pubblica amministrazione cui compete ....il rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale...".

La Regione del Veneto ha individuato all'art. 5 bis, comma 5, della L.R. n. 33/1985, la Regione (per gli impianti di cui all'allegato A della stessa legge) e le province (per gli impianti di cui all'allegato B della legge) quali autorità competenti al rilascio dell'A.I.A., ripartendo le tipologie impiantistiche assoggettate alla procedura di A.I.A. così come individuate dall'Allegato I dell'allora normativa vigente costituita dal D.lgs. n. 59/2005, successivamente sostituito dall'Allegato VIII della Parte II del D.lgs. n. 152/2006, introdotto con il D.lgs. n. 128/2010.

Il D.lgs. n. 46/2014 ha a sua volta sostituito l'allegato VIII alla parte II del D.lgs. n. 152/2006, introducendo nuove tipologie progettuali, che ridefinisce col termine di "installazioni" e modificandone altre già previste dalla previgente disciplina.

Alla luce di tali modifiche e in attesa di una revisione della disciplina regionale in materia, si ritiene opportuno adottare i seguenti indirizzi volti a precisare quale sia l'autorità competente al rilascio dell'A.I.A.:

a) per le installazioni già presenti nell'allegato VIII che non hanno subito modificazioni a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 46/2014 e per quelle che hanno subito modifiche a seguito dell'entrata in vigore del sopra citato decreto, viene confermata la ripartizione di competenze prevista dalla L.R. n. 33/1985, art. 5bis;

b) per le installazioni inserite ex novo nell'allegato VIII dal D.lgs. n. 46/2014 (punti 6.10 e 6.11), l'autorità competente è individuata nella Regione;

c) per le installazioni di gestione dei rifiuti (punto 5 dell'allegato VIII), si ritiene, in prima applicazione, di mantenere la ripartizione prevista dall'art. 5 bis, della L.R. n. 33/1985, essendo un caso particolare di quanto già indicato al precedente punto a);

d) per le installazioni in precedenza non assoggettate ad AIA e riconducibili alle attività di gestione rifiuti, resta ferma la ripartizione di competenza prevista dagli art. 4 e 6, della L.R. 3/2000, in quanto riconfermata dall'art. 18, della L.R. 20/2007; pertanto, per tali installazioni è competente al rilascio dell'A.I.A. la medesima autorità competente al rilascio delle autorizzazioni di cui alla L.R. 3/2000.

In deroga ai criteri sopra indicati, nei casi in cui nel medesimo sito siano presenti più attività soggette ad A.I.A., il relativo provvedimento è rilasciato dall'autorità competente per l'attività principale svolta nel sito, intendendosi per attività principale quella rispetto alla quale le altre attività eventualmente presenti nel sito sono funzionali o accessorie.

2) Disposizioni transitorie

Viste le tempistiche indicate nel D.lgs. n. 46/2014, sia in relazione ai procedimenti per il rilascio delle AIA aperti precedentemente all'entrata in vigore del decreto e tutt'ora in corso, che di quelli che dovranno essere attivati a seguito delle modifiche introdotte, si rende oltremodo opportuno indicare nel merito alcune modalità operative:

Per i procedimenti in corso:

a)      i procedimenti avviati prima del 7 gennaio 2013, salvo espressa richiesta del gestore di passare al nuovo regime, si concludono secondo le procedure vigenti alla data di presentazione entro il 24 giugno 2014, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

b)      i procedimenti avviati dal 7 gennaio 2013 al 10 aprile 2014 si adeguano alle nuove procedure allo stato degli atti. Pertanto:

-         se la fase istruttoria si è conclusa entro il 10 aprile 2014, non è necessario riaprirla per adeguarla alle nuove disposizioni;

-         se la fase istruttoria non si è conclusa entro il 10 aprile 2014, il procedimento per il rilascio dell'A.I.A. dovrà essere adeguato alle previsioni del D.lgs. n. 46/2014.

Se, a seguito dell'emanazione del D.lgs. n. 46/2014, le installazioni non sono più soggette ad AIA, i procedimenti sono trasferiti per il seguito di competenza, alle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni ambientali non A.I.A.

3) Modalità di presentazione della domanda di A.I.A.

In attesa dell'aggiornamento e revisione delle modalità di presentazione della domanda di A.I.A., si conferma la validità della modulistica approvata con D.G.R. 20 marzo 2007, n. 668, scaricabile dal sito internet della Regione.

Con riferimento alle "installazioni esistenti" che sono rientrate nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di "Autorizzazione Integrata Ambientale" per effetto delle nuove previsioni del D.lgs. n. 46/2014, l'art 29 comma 2 di tale decreto prevede che deve essere presentata domanda di AIA entro il 7 settembre 2014.

A tale proposito si intende correttamente presentata l'istanza redatta sulla base della modulistica approvata dalla sopraccitata D.G.R., compilata nelle seguenti parti: scheda A, punti A1, A2, A3, A6, A8, A9.

Qualora la domanda venga presentata entro il termine indicato e secondo le modalità sopraccitate, gli impianti potranno, come previsto ai sensi dell'art. 29, comma 3 del d.lgs. n. 46/2014, continuare l'esercizio sulla base delle autorizzazioni previgenti nelle more del rilascio dell'A.I.A.

Il relatore incaricato conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D.lgs. 04.03.2014, n. 46;

VISTO il D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTO l'art. 2 co. 2 della LR del 31 dicembre 2012 n. 54;

delibera

  1. di approvare quanto riportato nelle premesse che fanno parte integrante del presente provvedimento relativamente ai primi indirizzi applicativi del D.lgs. 14.03.2014, n. 46;
  2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  3. di trasmettere il presente provvedimento alle province;
  4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

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