Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 113 del 24 dicembre 2013


Materia: Sanità e igiene pubblica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2147 del 25 novembre 2013

Commissioni Invalidi Civili, Handicap ed inserimento lavorativo disabili presso le Aziende Ulss: aggiornamento delle indicazioni sulla loro composizione e funzionamento.

Note per la trasparenza

Si procede all'aggiornamento delle indicazioni sulla composizione e funzionamento delle commissioni Ulss invalidi civili, handicap, inserimento lavorativo disabili modificando integrando le previsioni di cui all'Allegato 1) della DGR n.3104 del 23 ottobre 2003 "Indicazioni applicative per il miglioramento del funzionamento delle commissioni invalidi Ulss" per adeguarle alle modifiche della normativa. La presente delibera non comporta spesa per il bilancio regionale.

 

L'Assessore Luca Coletto riferisce quanto segue.

In materia di invalidità civile si è evidenziata la necessità di aggiornare le indicazioni regionali in tema di composizione e funzionamento delle commissioni Ulss di accertamento dell'invalidità civile, handicap e inserimento lavorativo disabili per supportarne il funzionamento a seguito di rilevanti modifiche della normativa nazionale in tema di procedimento di accertamento e delle disposizioni regionali che si sono susseguite nel tempo in materia.

In ambito normativo l'entrata in vigore dell'articolo 20 della legge 102/2009 ha modificato il procedimento di accertamento dei requisiti sanitari dell'invalidità civile, introducendo il ruolo di soggetti istituzionali diversi nell'ambito del medesimo procedimento. Infatti, è stata attribuita all'Inps la competenza alla ricezione delle domande di accertamento dei requisiti sanitari dell'invalidità civile da parte dei cittadini, mentre la competenza all'accertamento sanitario è rimasta in capo alle Commissioni Invalidi delle Aziende Ulss. Peraltro anche la composizione delle commissioni è stata modificata con l'introduzione della presenza di un medico Inps. L'articolo 20 del D.L. 1/7/2009 n.78 conv. in L. 3 agosto 2009 n. 102 infatti ha stabilito che "A decorrere dal 1° gennaio 2010 ai fini degli accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità le Commissioni mediche delle Aziende Sanitarie Locali sono integrate da un medico dell'INPS quale componente effettivo( ..)".

Sono state, inoltre, innovate le modalità di presentazione delle istanze, mediante l'obbligo di presentazione esclusivamente in via telematica.

Nel tempo la Giunta Regionale ha, con propri atti, dato diverse disposizioni in materia e tra esse in tema di composizione delle commissioni e di procedimento troviamo quelle adottate con la D.G.R. n. 3104 del 23 ottobre 2003 "Indicazioni applicative per il miglioramento del funzionamento delle commissioni invalidi Ulss" e con la D.G.R. n. 3701 del 28 novembre 2006 "Linee guida sull'applicazione dell'articolo 6 comma 3 bis della legge 9 marzo 2006 n. 80: iter accelerato per l'accertamento dell'invalidità civile nei pazienti oncologici".

Di più recente approvazione è la DGR n.2621 del 18/12/2012 con la quale sono state date disposizioni per la revisione della spesa pubblica, all'Allegato A - Disposizioni in materia di personale del SSR, lettera J) ha previsto delle disposizioni per le Commissioni concorsuali ed invalidi civili.

Va poi ricordato che già l'articolo 6, comma 1, della legge 80/2006 aveva previsto - a normativa invariata- che "le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, adottano disposizioni dirette a semplificare e unificare le procedure di accertamento sanitario di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, per l'invalidità civile, la cecità, la sordità, nonché quelle per l'accertamento dell'handicap e dell'handicap grave di cui agli articoli 3 e 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, effettuate dalle apposite Commissioni in sede, forma e data unificata per tutti gli ambiti nei quali è previsto un accertamento legale".

Occorre precisare, quindi, che a fronte della composizione completa della commissione come prevista dalle norme, tuttora in vigore, relative alle commissioni di accertamento dell'invalidità civile, di cui all'articolo 1 della legge 295/90, di accertamento dell'handicap, di cui all'articolo 4 legge 104/92, e dell'inserimento lavorativo disabili di cui alla legge n.68/99, si deve tener conto delle modifiche normative operate dall'articolo 20 del D.L. 1/7/2009 n.78, convertito con la legge 3 agosto 2009 n.102 ed in particolare dell'integrazione delle commissioni con la presenza di un medico dell'INPS quale componente effettivo.

In tal senso va pertanto riletta anche la disposizione di cui al D.M. del 5 agosto 1991 n. 387 articolo 1, comma 5: "La commissione medica Ulss si pronuncia collegialmente con l'intervento di almeno tre membri. A formare tale numero legale può concorrere anche il sanitario rappresentante di categoria quando si tratta di visitare un invalido appartenente alla medesima categoria". Per cui va inteso che al raggiungimento del numero legale concorra, oltre al medico di categoria come espressamente previsto, anche il medico Inps in qualità di componente effettivo delle commissioni.

Va ricordato conseguentemente che per salvaguardare la validità delle sedute delle commissioni nonché al fine di agevolare l'organizzazione della formazione delle commissioni, nel rispetto del principio ispiratore di semplificazione ed unificazione dei diversi accertamenti e nell'ottica di revisione della spesa pubblica, possono esser d'aiuto le disposizioni citate nella lettura data sopra, pur promuovendo l'adeguata valutazione delle diverse patologie invalidanti, delle condizioni di handicap e della disabilità con la presenza delle diverse professionalità e specialità necessarie previste dalle norme.

Per le finalità citate le commissioni Ulss per l'accertamento dell'invalidità civile, handicap ed inserimento lavorativo disabili possono esser validamente composte con la presenza di soli tre medici di cui un medico specialista in medicina legale in qualità di Presidente, dipendente o convenzionato con l'Azienda Ulss e due medici componenti (uno prioritariamente scelto tra i medici del lavoro ed uno specialista nella patologia prevalente oggetto della valutazione, dipendenti o convenzionati con l'Azienda Ulss), tuttavia uno di essi può essere il medico Inps o il medico rappresentante di categoria.

Con riferimento alla previsione della legge 295/90 sulla composizione della commissione con la partecipazione di medici dipendenti o convenzionati con l'Azienda Ulss, occorre precisare che la disciplina normativa a seguito delle riforma del pubblico impiego (D.lgs. 165/2001 e del Servizio Sanitario Nazionale (D.Lgs. n.502/92, D.Lgs. 229/99 e successive modificazioni) ha determinato l'adeguamento dei servizi delle Aziende Ulss all'evoluzione dei rapporti contrattualistici del pubblico impiego. Infatti, per quanto riguarda il personale convenzionato, l'evoluzione normativa ha consentito oltre ai rapporti convenzionali per la medicina generale, pediatrica e SUMAI, anche rapporti convenzionali con altre aziende sanitarie, con le Scuole e le Università e contratti con professionisti esterni. Pertanto, per medici convenzionati sono da intendersi in senso ampio i medici convenzionati a qualunque titolo con le aziende sanitarie come sopra esposto.

Infine, la composizione delle commissioni nel caso di accertamenti finalizzati anche al collocamento mirato al lavoro delle persone con disabilità (legge 68/99) deve comunque prevedere la presenza di un medico del lavoro e di un operatore sociale dei servizi pubblici territoriali competenti, inoltre la presenza di quest'ultimo è necessaria anche in caso di accertamenti ex lege 104 /92.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, 4° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la Legge 295/1990;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n.104;

VISTA la Legge 68/99;

VISTO l'articolo 6, comma 1, della legge 80/2006;

VISTO l'articolo 20 del D.L. 1/7/2009 n.78 conv. in L. 3 agosto 2009 n.102;

VISTO il D.M.5 agosto 1991 n. 387;

VISTA la L.R. n. 1 del 10/01/1997;

VISTA la D.G.R. n. 3104 del 23 ottobre 2003 ;

VISTA la D.G.R. n. 3701 del 28 novembre 2006;

VISTA la DGR n.2621 del 18.12.2012

delibera

1.            di dare indicazione che le Commissioni Ulss, nel realizzare l'accertamento quanto più possibile unificato dell'invalidità civile, dell'handicap e della disabilità per l'inserimento lavorativo mirato, possono esser validamente composte con la presenza di soli tre medici di cui un medico specialista in medicina legale in qualità di Presidente, dipendente o convenzionato con l'Azienda Ulss, e due medici componenti (uno prioritariamente scelto tra i medici del lavoro ed uno specialista nella patologia prevalente oggetto della valutazione, dipendenti o convenzionati con l'Azienda Ulss), tuttavia uno di essi può essere un medico Inps o il medico rappresentante di categoria;

2.            di dare indicazione che le commissioni Ulss di cui al punto 1, in caso di accertamenti finalizzati anche al collocamento mirato al lavoro delle persone con disabilità (Legge 68/99), devono prevedere la presenza di un medico del lavoro e deve esser presente un operatore sociale dei servizi pubblici territoriali competenti sia in caso di accertamenti ex lege 104/92 che ex lege 68/99;

3.            di incaricare il Dirigente Regionale della Direzione Prevenzione all'esecuzione del presente atto;

4.            di dare atto che la presente delibera non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

5.            di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Torna indietro