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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 46 del 31 maggio 2013


Materia: Turismo

Deliberazione della Giunta Regionale n. 703 del 14 maggio 2013

Programma Esecutivo Annuale 2013. Fissazione dei criteri di selezione degli interventi regionali di compartecipazione finanziaria alle attività degli enti locali e manifestazioni di interesse turistico. Legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 e deliberazione n. 586 del 3 maggio 2013.

Note per la trasparenza: Si approvano i criteri e le condizioni per l'ammissibilità delle istanze e per la determinazione dei contributi in ordine alle manifestazioni locali nell'ambito dell'azione orizzontale 1 del Piano Esecutivo Annuale di Promozione turistica per l'anno 2013.

 

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2002, n. 33, ha adottato, con deliberazione n. 586 del 3 maggio 2013, il Piano Esecutivo Annuale - PEA - di promozione turistica per l'anno 2013. Il PEA rappresenta il documento programmatico delle attività regionali in materia di promozione e valorizzazione turistica realizzata dalla Regione e dalle strutture associate di promozione turistica di cui all'articolo 7 della legge regionale 33/2002.

Il Piano Esecutivo Annuale si articola in azioni che interessano i diversi aspetti della variegata offerta turistica regionale e saranno sviluppate, nel corso dell'anno, sia in forma autonoma, sia mediante il sostegno ad iniziative ed attività svolte da altri soggetti del territorio, in particolare gli enti locali e le strutture associate di promozione turistica.

Va a tal proposito precisato che, ai fini del presente provvedimento, si rileva che l'azione orizzontale 1 "Sostegno regionale all'animazione turistica degli eventi locali " del Piano Esecutivo Annuale indica i presupposti per mantenere alto il livello dell'attrattività turistica delle località e dell'integrazione fra settori economici del territorio, dove il turismo fa spesso da traino e da motivazione, ma sono anche altri i fattori che possono essere offerti al turista/ospite e che attirano il suo interesse.

L'obiettivo è infatti quello di creare degli avvenimenti, eventi e manifestazioni che messi in sinergia, siano in grado di connotare e caratterizzare le destinazioni dove i turisti trascorrono le loro vacanza, ovvero talune realtà locali sono in grado di accrescere la presenza turistica quando il fattore di attrattività è rinvenibile in aspetti della cultura, della storia o della produzione del luogo, marcando in modo evidente la tipicità e la peculiarità della manifestazione.

Non ultimo quello di fare leva sul "fattore ricordo" per cui la vacanza è nel tempo un ricordo piacevole al ritorno negli abituali luoghi di residenza e di lavoro per un numero consistente di mesi, ed occasione gradita di racconto e di scambio di opinioni con colleghi e amici, il c.d. successo di una destinazione in base al "passaparola", sistema oggi amplificato in modo straordinariamente grande dai social network comunemente presenti in Internet e frequentati da milioni di utenti che lasciano giudizi, pareri, impressioni, commenti, ecc..

L'azione di spesa indicata prevede pertanto la possibilità di sostenere le attività di animazione locale poste in essere per l'intrattenimento dei turisti nelle diverse località e destinazioni.

Va tra l'altro precisato che anche negli anni passati questa misura era stata prevista nei Piani Esecutivi Annuali, e quindi la Giunta regionale era intervenuta sostenendo finanziariamente tali manifestazioni, eventi o iniziative locali, specie se le medesime erano in grado di cogliere l'esigenza di una coniugazione delle attività promozionali e di valorizzazione culturale e locale. E ciò a fronte della constatazione che non è più proficuo esprimere le diverse "ricchezze del territorio" con eventi o manifestazioni separate e segmentate, promuovendo, di volta in volta, l'offerta turistica, oppure quella enogastronomica, o dell'artigianato locale, della tradizione e delle espressioni culturali.

Ora, l'articolo 12 della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, dispone che "la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti pubblici e privati, sono subordinate alla predeterminazione e alla pubblicazione, da parte delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità a cui le amministrazioni stesse devono attenersi".

Peraltro allo scopo di dare piena attuazione ai processi di semplificazione amministrativa in atto e per una più efficace azione regionale in tale ambito, si ritiene necessario definire con il presente provvedimento ai criteri con cui valutare le proposte di contributo che potranno pervenire dagli enti locali e da organizzatori di manifestazioni di interesse turistico, stabilendo altresì una omogenea metodologia nelle liquidazioni al fine di garantire una più approfondita verifica della qualità dei progetti presentati e oggetto di finanziamento.

Potranno presentare domanda gli Enti locali, le Istituzioni pubbliche, le istituzioni private e le associazioni senza fini di lucro; i soggetti privati devono essere in possesso di atto costitutivo e statuto redatti in forma pubblica o scrittura privata registrata.

Ai fini della ammissibilità dell'istanza e dell'eventuale definizione del contributo saranno considerati i seguenti criteri di valutazione:

-       scopo dell'iniziativa: deve essere prevalentemente rivolto alla promozione del territorio e di tutte le sue espressioni di tradizione, di storia e di cultura;

-       assenza della finalità di lucro;

-       capacità dei soggetti promotori nella realizzazione dell'attività ammessa a finanziamento anche attraverso l'esperienza acquisita nella gestione di altri finanziamenti regionali;

-       capacità del richiedente di attivare altre risorse economiche proprie o esterne per la realizzazione del progetto;

-       inserimento in tutta la comunicazione del logo turistico "Veneto tra la Terra e il cielo" completo del sito web www.veneto.to;

-       congruità della spesa prevista per l'attività proposta;

-       dimensione territoriale dell'iniziativa con preferenza per le iniziative aventi limiti geografici estesi.

Si ritiene inoltre di individuare nel 50% delle spese presentate a rendiconto il limite massimo di contribuzione, fermo restando che il contributo regionale non potrà essere superiore al passivo di bilancio presentato a consuntivo.

Al fine di consentire un congruo tempo alle strutture regionali per l'istruttoria delle domande e per l'esame e la valutazione dei progetti, la domanda dovrà essere presentata, di norma trenta giorniprima della data di inizio dello svolgimento dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo.

La domanda dovrà essere presentata mediante raccomandata, posta certificata, o consegna a mano e dovrà essere obbligatoriamente corredata da:

- relazione che illustri finalità, tempi e modalità di realizzazione;

- data di inizio delle attività riferite all'iniziativa;

- piano finanziario con indicazione delle spese previste e le ipotesi di entrata;

e indirizzata a: Regione del Veneto - Giunta RegionaleDirezione Regionale Promozione Turistica Integrata - Via Torino 110 - 30174 Mestre-Venezia, protocollo.generale@pec.regione.veneto.it.

Eventuali domande, già acquisite al protocollo regionale antecedente all'approvazione del presente provvedimento potranno, essere regolarizzate su richiesta dalla Direzione Promozione Turistica Integrata, qualora non contengano tutti gli elementi sopradescritti. Il Dirigente regionale della Direzione stessa è incaricato della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.  

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 53, quarto comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

 

VISTA la deliberazione n. 586 del 3 maggio 2013 di adozione del Piano Esecutivo Annuale - PEA - di Promozione Turistica per l'anno 2013;

VISTA la legge regionale n. 12/91 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1997, n .1 "Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione";

VISTA la legge regionale n. 39 del 29 novembre 2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la legge regionale n. 1/2011;

delibera

1)      di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi della legge regionale 33/2002, i seguenti criteri per la valutazione dell'ammissibilità e la determinazione del contributo delle domande per le manifestazioni locali che si realizzeranno nell'anno solare 2013, nell'ambito della azione orizzontale 1 del Piano Esecutivo Annuale di promozione turistica:

-       lo scopo dell'iniziativa che deve essere prevalentemente rivolto alla promozione del territorio e di tutte le sue espressioni di tradizione, di storia e di cultura;

-       l'assenza della finalità di lucro;

-       la capacità dei soggetti promotori nella realizzazione dell'attività ammessa a finanziamento anche attraverso l'esperienza acquisita nella gestione di altri finanziamenti regionali;

-       la capacità del richiedente di attivare altre risorse economiche proprie o esterne per la realizzazione del progetto;

-       l'inserimento in tutta la comunicazione del logo turistico "Veneto tra la Terra e il cielo" completo del sito web www.veneto.to;

-       la congruità della spesa prevista per l'attività proposta;

-       la dimensione territoriale dell'iniziativa con preferenza per le iniziative aventi limiti geografici estesi;

2)      di stabilire che possono presentare domanda gli Enti locali, le Istituzioni pubbliche, le istituzioni private e le associazioni senza fini di lucro; i soggetti privati devono essere in possesso di atto costitutivo e statuto redatti in forma pubblica o privata;

3)      di individuare nel 50% delle spese presentate a rendiconto il limite massimo di contribuzione, fermo restando che il contributo non potrà essere superiore al passivo di bilancio presentato a consuntivo;

4)      di disporre che le domande dovranno essere presentate, mediante posta certificata protocollo.generale@pec.regione.veneto.it, fax, raccomandata o consegnate a mano, indirizzate a Giunta regionale - Direzione Promozione Turistica Integrata - Via Torino 110 - 30174 Mestre-Venezia, di norma trenta giorniprima della data di inizio dello svolgimento dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo e dovranno essere corredate: da una relazione che illustri, tempi, finalità e modalità di realizzazione, dalla data di inizio delle attività riferite all'iniziativa e dal piano finanziario con indicazione delle spese previste e le ipotesi di entrata;

5)      di prevedere che i criteri e le priorità sono applicate anche alle istanze che siano pervenute per l'anno solare in corso al protocollo della Regione prima dell'approvazione del presente provvedimento, e le stesse, qualora non contengano tutti gli elementi indicati al punto 4, potranno essere integrate su richiesta dalla Direzione Promozione Turistica Integrata;

6)      di stabilire che con successivi provvedimenti la Giunta regionale provvederà a concedere i contributi previsti nell'ambito della azione orizzontale 1 del Piano Esecutivo Annuale di Promozione turistica per l'anno 2013, compatibilmente con la disponibilità finanziarie del pertinente capitolo di bilancio e fino ad esaurimento dei relativi fondi;

7)      di prevedere che la liquidazione dei contributi concessi avverrà successivamente alla conclusione delle iniziative e comunque in relazione alle effettive disponibilità di cassa del capitolo di spesa considerato, e previa presentazione, entro novanta giorni dalla conclusione delle attività, della seguente documentazione: rendiconto delle spese sostenute distinte per le singole attività e voci di costo e degli eventuali introiti determinatisi con l'evento, la cui regolarità è attestata dal responsabile del procedimento;

•       relazione tecnico-finanziaria sull'attività svolta, in particolare in ordine al coinvolgimento delle realtà locali e ai risultati di affluenza registrati in occasione dei singoli eventi;

•       copia di tutti gli eventuali supporti informativi, divulgativi e promozionali predisposti nell'ambito delle iniziative realizzate;

8)      spetta al Dirigente regionale della Direzione Promozione Turistica Integrata la gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa dei procedimenti derivanti dal presente provvedimento;

9)      di stabilire che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

10)   di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

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