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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 41 del 29 maggio 2012


Materia: Foreste ed economia montana

Deliberazione della Giunta Regionale n. 739 del 02 maggio 2012

Disposizioni di attuazione della disciplina per la raccolta dei funghi epigei freschi e conservati. L.R. 31 gennaio 2012, n. 7 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati".

Note per la trasparenza:

Si provvede ad aggiornare le disposizioni esecutive di attuazione della norma regionale che disciplina la raccolta e la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati a seguito dell'approvazione della L.R. 7/2012 che introduce importanti modifiche alla L.R. 23/1996.

L'Assessore Marino Finozzi riferisce quanto segue.

La L.R. 31 gennaio 2012, n. 7 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" ha introdotto importanti modifiche amministrative alla L.R. 23/96. In particolare il tesserino e il permesso sono stati sostituiti con un unico titolo per la raccolta costituito da una ricevuta di versamento di un contributo previsto dagli enti della L.R. 23/96 art. 2.

Altre modifiche importanti riguardano l'ampliamento del potere regolamentare residuale degli enti preposti per la disciplina alla raccolta dei funghi, ed in particolare: la possibilità da parte degli enti preposti al rilascio del titolo di fissare le giornate in cui è consentita la raccolta, di individuare altre categorie di soggetti, oltre a quelli definiti dalla normativa, che possono essere esentate dal pagamento, nonché di definire ulteriori zone di particolare pregio naturalistico-ambientale nelle quali vietare la raccolta dei funghi oltre a quelle indicate nell'articolo 5 della legge.

Sono state inoltre aumentate e differenziate le sanzioni amministrative per le violazioni alla disciplina della raccolta, è stato aumentato il limite quantitativo giornaliero massimo di raccolta e sono state modificate le diposizioni relative le modalità di utilizzo degli introiti delle stesse.

Ora, con D.G.R. del 26 luglio 2011, n. 1126 "L.R. 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati". Disposizioni esecutive di attuazione." si era provveduto all'aggiornamento delle disposizioni esecutive della L.R. 23/96, riunendo in unico provvedimento le disposizioni precedenti.

Pertanto, alla luce delle modifiche introdotte con la citata L.R. 7/2012, e al fine di garantire la maggiore semplificazione procedurale si prevede, ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 23/96, di sostituire le disposizioni esecutive alla disciplina alla raccolta previste dalla D.G.R. 1126/11 con un nuovo provvedimento unico che integri e aggiorni le disposizioni vigenti con le novità introdotte dalla L.R. 7/2012.

L' Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, sostituisce l'allegato A della precedente deliberazione del 26 luglio 2011, n. 1126, mantenendo complessivamente la medesima articolazione. Le principali modifiche della precedente regolamentazione, in relazione a quanto introdotto dalla l.r. 7/2012, riguardano i seguenti paragrafi:

-          Titolo per la raccolta: tesserino e il permesso sono stati sostituiti con un unico titolo per la raccolta costituito da una ricevuta di versamento di un contributo. Vengono individuati gli enti competenti al rilascio e le modalità di pagamento del contributo.

-          Individuazione delle giornate di raccolta: viene introdotta la possibilità da parte degli enti preposti al rilascio del titolo di fissare le giornate in cui è consentita la raccolta e di individuare altre categorie di soggetti esentati dal pagamento del titolo.

-          Limiti di raccolta: è stato aumentato il quantitativo massimo per persona al giorno di funghi raccoglibili, portandolo a 3 kg, e ne sono state disciplinate le modalità, in relazione alle specie e ai titolari di agevolazioni alla raccolta.

-          Divieti di raccolta: viene disciplinata la possibilità di definire da parte degli enti competenti ulteriori zone di pregio naturalistico-ambientale in cui vietare la raccolta dei funghi.

Non sono state previste modifiche al paragrafo "Autorizzazioni speciali", mentre sono state aumentate e differenziate le sanzioni amministrative per le violazioni alla disciplina della raccolta, specificando i soggetti cui è demandata la vigilanza, nonché le modalità di destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 53, 4° comma dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

VISTA la legge 23 agosto 1993, n. 352 "Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati";

VISTA la legge 31 gennaio 1994, n. 97;

VISTA la legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati";

VISTA legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 26 luglio 2011, n. 1126 "L.R. 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati". Disposizioni esecutive di attuazione.";

CONSIDERATA l'opportunità, fine di garantire la maggiore semplificazione procedurale si prevede, di sostituire le disposizioni esecutive alla disciplina alla raccolta previste dalla D.G.R. 1126/11 con un nuovo provvedimento unico che integri e aggiorni le disposizioni vigenti con le novità introdotte dalla L.R. 7/2012;

delibera

1.          Di approvare l'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, recante le disposizioni esecutive di attuazione della legge regionale 19 agosto 1996, n. 23. "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati" così come modificata dalla legge regionale 31 gennaio 2012, n. 7.

2.          Di revocare la deliberazione della Giunta regionale, n. 1126 del 26 luglio 2011 "L.R. 19 agosto 1996, n. 23 "Disciplina della raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati". Disposizioni esecutive di attuazione."

3.          Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

4.          La Direzione regionale Economia e Sviluppo montano è incaricata dell'esecuzione del presente atto.

5.          Di pubblicare integralmente il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

(seguono allegati)

739_AllegatoA_239938.pdf

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