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Materia: Urbanistica
Deliberazione della Giunta Regionale n. 2072 del 07 dicembre 2011
Modalità' di calcolo della sanzione prevista dagli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137" e successive modificazioni e integrazioni per opere realizzate in zona di vincolo paesaggistico, in assenza o difformità dalla prescritta autorizzazione paesaggistica.
Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si definiscono le modalità' per il calcolo della sanzione prevista dagli articoli 167 e 181 del D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni per le opere realizzate in zona di vincolo paesaggistico in assenza o difformità della autorizzazione paesaggistica: recepimento tabelle ministeriali.
Il Vice Presidente, Marino Zorzato, riferisce quanto segue.
"L'art. 146 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" stabilisce l'obbligo di acquisire l'autorizzazione paesaggistica per le opere e gli interventi da realizzarsi su beni soggetti a tutela a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157.
L'art. 167 del suddetto D.Lgs. n. 42/2004 prevede, in caso di realizzazione di opere in aree soggette ai vincoli di cui agli articoli 136 e 142 del Codice medesimo in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, l'obbligo di rimessione in pristino a spese del trasgressore, fatto salvo quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo 167 nonché dal comma 1-ter dell'art. 181 del Codice.
Tale elencazione ha carattere tassativo e comprende le seguenti ipotesi alternative:
a) lavori realizzati in assenza o difformità dell'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente esistenti;
b) impiego di materiali in difformità dell'autorizzazione paesaggistica;
c) interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria che abbiano evidentemente comportato alterazione dello stato dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici.
Il comma 1-quater dell'art. 181 ribadendo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 167 del Codice descrive il procedimento volto all'acquisizione del giudizio di compatibilità paesaggistica stabilendo che, sulla domanda a tal fine presentata dal "proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi, l'autorità preposta alla gestione del vincolo si pronunci entro il termine perentorio di centottanta giorni, "previo parere vincolante della Soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni".
Il conseguimento della sanatoria in questi casi è subordinato, dal punto di vista procedimentale ad una valutazione di compatibilità paesaggistica, espressa dalla competente Soprintendenza attraverso un parere definitivo vincolante a cui si conforma il successivo provvedimento autorizzatorio espresso dell'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica.
Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, ai sensi dell'art. 167, comma 5, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.
L'art. 181 del D. Lgs. n. 42/2004, dopo aver stabilito - ai commi 1 e 1-bis - specifiche sanzioni penali nel caso di realizzazione di interventi di qualsiasi genere su beni paesaggistici in assenza della prescritta autorizzazione o in difformità da essa, prevede - al successivo comma 1-ter - che, "ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative ripristinatorie o pecuniarie di cui all'art. 167", le sanzioni penali non si applicano "qualora l'autorità amministrativa competente accerti la compatibilità paesaggistica", secondo le procedure di cui al successivo comma 1-quater, in presenza di particolari tipologie di interventi descritti alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1-ter.
La L.R. 10/2011 ha modificato la Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio in materia di paesaggio" disciplinando le competenze regionali in materia di paesaggio e disponendo espressamente all' art. 15 (Norma transitoria) che i procedimenti per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, che alla data della presente legge, risultino in corso presso la Regione sono dalla stessa conclusi.
Si rende, pertanto, necessario per la conclusione del procedimento di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui agli articoli 167 e 181, comma 1-quater D.Lgs. n. 42/2004 determinare la sanzione pecuniaria da applicare al trasgressore anche in considerazione del fatto che la sanzione penale non si applica qualora l'autorità amministrativa accerti la compatibilità paesaggistica.
Rilevato cheai sensi dell'articolo 167, la sanzione è uguale alla somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, e che l'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima, è doveroso osservare che sia l'art. 167 e che l'art. 181 tacciono circa i criteri per il calcolo dell'indennità, di tal che appare ragionevole riferirsi, per analogia, a quelli dettati dal Decreto 26 settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, con il quale sono stati, infatti, determinati i parametri e le modalità per la quantificazione dell'indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo.
Anche se il Decreto 26 settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali è stato emanato ai soli fini del condono edilizio, non vi è dubbio che lo stesso costituisca l'unico riferimento legislativo certo ed oltretutto su scala nazionale, per il calcolo dell'indennità di cui all'art. 167 del D. lgs. 42/04 e s.m.i..
Nello specifico, l'art. 2,comma 1, del citato Decreto Ministeriale 26 settembre 1997 prevede che "l'indennità risarcitoria di cui all'art. 15 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, è determinata previa apposita perizia di valutazione del danno causato dall'intervento abusivo in rapporto alle caratteristiche del territorio vincolato ed alla normativa di tutela vigente sull'area interessata, nonché mediante la stima del profitto conseguito dalla esecuzione delle opere abusive" e, che, in via generale, è qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell'opera realizzata ed i costi sostenuti per la esecuzione della stessa, alla data di effettuazione delle perizia.
Per la quantificazione del profitto il suddetto Decreto Ministeriale rinvia esplicitamente alla tabella allegata alla Legge 28 febbraio 1985, n.47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie".
La suddetta tabella prevede, una classificazione delle tipologie di abusi in relazione alla gravità dell'illecito commesso e inoltre prescrive che per le per le tipologie 4, 5, 6, 7, le amministrazioni competenti applichino il valore del profitto nella misura non inferiore a quanto di seguito riportato:
Tipologia 4 Lire 1.000.000 pari ad Euro 516.46;
Tipologia 5 e 6 Lire 750.000 pari ad Euro 387.34;
Tipologia 7 Lire 500.000 pari ad Euro 258.23.
Le ipotesi in cui il Codice consente il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, tassativamente indicate al comma 4 dell'art. 167 ed al comma 1-ter dell'art. 181, possono essere ricondotte alle tipologie 4, 5, 6, 7 della classificazione degli abusi prevista dalla citata tabella allegata alla Legge 47/1985.
In applicazione dell'articolo 4 del DM 26.09.1997 l'irrogazione della sanzione è obbligatoria anche nel caso in cui la valutazione del danno sia pari a zero o lo stesso risulti non valutabile.
A riguardo si ritiene che il giudizio di compatibilità paesaggistica comporti ex sé una valutazione di sostenibilità dell'opera nel contesto paesaggistico con conseguente prevalenza del profitto medesimo rispetto al danno.
Giova ricordare che la giurisprudenza ha affermato in numerose pronunce (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez.I, 25.3.2010, n.938; Consiglio di Stato,Sez. IV,12.3.2009, n.1464; Consiglio di Stato, Sez. VI, 28.7.2006, n.4690) che l'art. 167 del D.Lgs.22.1.2004, n. 42 va interpretato nel senso che l'indennità prevista per abusi edilizi in zone soggette a vincoli paesaggistici costituisce vera e propria sanzione amministrativa, e non una forma di risarcimento del danno, e, che, in quanto tale, prescinde dall'effettiva sussistenza di un danno ambientale.
Sulla stessa linea il T.A.R. VENETO, con la sentenza del 17 dicembre 2008, n. 3875 ha affermato che "l'indennità ex art. 15, comma 1, R.D. n. 1497/1939 (cfr. ora art. 167, comma 1, D.Lg.vo n. 42/2004) va qualificata come una sanzione amministrativa e non come una forma di risarcimento del danno.
Le istanze di accertamento di compatibilità pervenute alla Direzione Urbanistica e Paesaggio, stante il tenore dell'art. 167, comma 4, possono essere ricondotte, avendo riguardo alle categorie di intervento realizzate, alle tipologie degli abusi 4, 5, 6, 7 della classificazione prevista dalla citata tabella allegata alla Legge47/1985.
Si ritiene che la quantificazione del profitto di cui innanzi debba avvenire, secondo quanto previsto dall'art.167, previa produzione da parte del titolare dell'istanza di sanatoria di perizia di stima da redigersi a firma di tecnico abilitato, e che in ogni caso, tale quantificazione debba avvenire nella misura non inferiore ai valori minimi indicati per le tipologie 4, 5, 6, 7 nella tabella allegata alla Legge 47/1985.
Le somme derivate dall'applicazione dell'indennità risarcitoria dovranno essere utilizzate per finalità di salvaguardia e recupero ambientale del territorio come previsto dall'ultimo comma dell'art.167 del D.lgs 42/2004".
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, 2° comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTA la Legge 28 febbraio 1985, n.47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie"
VISTO il Decreto 26 settembre 1997 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali;
VISTA la L: n. 137 del 6 luglio 2002;
VISTO il D. Lgs. n. 42/2004 artt. 167 e 181 e s.m. e i.;
VISTA la L.R. 23 aprile 2004, n.11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio come modificata dalla L.R. 10/2011;
VISTA la L.R. n.10 del 26 maggio 2011, Modifiche alla Legge Regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio"in materia di paesaggio;
delibera
1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, la tabella Allegato A per il calcolo della sanzione prevista dall'art. 167 del D.Lgs n. 42/2004 che si intende qui espressamente richiamata e facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che le sanzioni conseguenti all'esito positivo dei procedimenti di compatibilità paesaggistica verranno calcolate di volta in volta previa produzione da parte del titolare dell'istanza di sanatoria di perizia di stima del profitto da redigersi a firma di tecnico abilitato;
3. di dare atto che le perizie di stima presentate dovranno pervenire ad una quantificazione del profitto nella misura non inferiore a quello indicato per le tipologie 4, 5, 6 ,7 nella tabella allegata alla Legge 28 febbraio 1985, n.47 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie";
4. di dare atto che le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni di cui al punto 2 del dispositivo verranno introitate sul capitolo di entrata E100217 "Proventi derivanti da sanzioni ed infrazioni a norme e disposizioni comunitarie, statali e regionali" del bilancio di previsione anno 2011e degli esercizi successivi;
5. di dare atto che il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesaggistica richiesto è subordinato al preventivo accertamento del versamento della suddetta indennità pecuniaria che avverrà secondo le modalità indicate nell'Allegato B che si intende qui espressamente richiamato e facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
6. di dare atto, infine, che compete al Dirigente della Direzione Urbanistica e Paesaggio, assumere i provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni paesaggistiche, previo parere vincolante favorevole di accertamento di compatibilità paesaggistica della competente soprintendenza di cui all'art. 167, comma 5 del D.lgs 42/2004;
7. di dare atto che la Direzione Regionale Urbanistica e Paesaggio è incaricata dell'esecuzione del presente atto;
8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(seguono allegati)
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