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Materia: Servizi sociali
Deliberazione della Giunta Regionale n. 1673 del 22 giugno 2010
Residenzialità extraospedaliera per anziani non autosufficienti e disabili accolti nei Centri di Servizio residenziali. Anno 2010.
(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [
Note per la trasparenza: Aggiornamento annuale quota socio sanitaria per l'assistenza residenziale e semiresidenziale delle persone non autosufficienti.
L'Assessore Remo Sernagiotto, di concerto con l'Assessore Luca Coletto, riferisce quanto segue.
Il Consiglio Regionale con la Legge Regionale n. 11 del 12 febbraio 2010 "Legge Finanziaria per l'esercizio 2010", art. 48, ha previsto di incrementare per l'anno 2010 il fondo Reg.le Non Autosufficienza-Risorse provenienti dal Fondo Sanitario Regionale (art.3 L.R. n.1/08) di cui al cap. 101176, del valore di € 11.500.000,00 per finanziare dell'aumento del 2,5 per cento, rispetto all'anno 2009, della quota di rilievo sanitario nei servizi residenziali per anziani disabili (articolo 4, comma 2, lettere e) ed f) della Legge Regionale 18 dicembre 2009, n. 30 "Disposizioni per la istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza e per la sua disciplina" cap. 101383.
Nel fondo confluiscono tutte le risorse destinate all'assistenza residenziale, semi-residenziali e domiciliare delle persone anziane e disabili. In attesa dei criteri di ripartizione del fondo stesso, con il presente provvedimento, si provvede a determinare per l'anno 2010 il valore della quota di rilievo sanitario che le Aziende ULSS devono riconoscere per le impegnative emesse in favore delle persone non autosufficienti, anziani e disabili, accolte nei Centri di Servizio residenziali e semiresidenziali, nonché per le persone accolte nelle strutture di cui alla DGR n. 2537 del 4 agosto 2000.
Pertanto considerata la disponibilità finanziaria prevista dalla L.R. 11/2010 "Bilancio regionale di previsione per l'anno 2010", il relatore propone, per l'anno 2010, di incrementare del 2,5%, nelle suddette tipologie di Centri di Servizio, il valore della quota giornaliera di rilievo sociosanitario, riconosciuta per l'anno 2009 con la DGR n. 216 del 3 febbraio 2009 e successivamente integrata con DGR n. 384 del 17 febbraio 2009.
Per effetto di tale incremento, per l'anno 2010, il valore delle quote giornaliere di rilievo sociosanitario sono così determinate:
Quota di rilevo sanitario per anziani non autosufficienti
Anno 2010
I Livello
€ 49,00
II Livello
€ 56,00
Quota di rilevo sanitario per le Grandi Strutture di cui alla DGR N 2537 del 4 agosto 2000
€ 97,29
Quota di rilevo sanitario per i Centri Diurni
€ 27,99
Il relatore propone altresì di riconoscere per l'anno 2010 l'incremento del 2,5% anche per quanto riguarda l'accoglienza delle persone con disabilità ospitate in Centri Servizio residenziali, aggiornandola secondo quanto indicato dalla tabella sottostante, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo n. 59 della Legge Regionale 2/2007 ("Modifica all'articolo 27, comma 7, della Legge Regionale 25 febbraio 2005, n. 9 "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2005"), con cui si è provveduto alla articolazione delle quote stesse su tre livelli con la DGR n. 4589 del 28 dicembre 2007.
Quota di rilevo sanitario per persone con disabilità
2010
I livello
II livello
III livello
€ 34,98
Al fine della predisposizione delle schede di rendicontazione di cui alle DGR n. 2827 del 22 settembre 2009 e la DGR n. 216 del 5 gennaio 2010, e delle dovute dichiarazioni fiscali, la quota di rilievo sociosanitario comprende le prestazioni degli operatori di assistenza, degli infermieri, dei coordinatori, degli operatori di area sociale (psicologo, educatore e assistente sociale) e gli ausili.
Le Aziende ULSS sono autorizzate a riconoscere agli Enti Gestori dei Centri di Servizio il valore delle quote così come sopra determinato con decorrenza 01/01/2010.
Anche ai fini di quanto previsto dall'ordine del giorno n. 1262 approvato il 26 gennaio 2006 dal Consiglio Regionale in sede di discussione della Legge Regionale n. 2 del 3 febbraio 2006 "Legge Finanziaria regionale per l'esercizio 2006", le Aziende ULSS sono tenute a liquidare le competenze spettanti agli Enti Gestori dei servizi residenziali e semiresidenziali entro il mese successivo alla presentazione del resoconto, secondo quanto disposto dalla DGR n. 2313 del 21 luglio 2000.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
delibera
1. La premessa è parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. Di stabilire che il valore della quota di rilevo sanitario per l'assistenza alle persone non autosufficienti e disabili nei Centri di Servizio residenziali e semiresidenziali, è adeguato per l'anno 2010 come espresso nella parte motiva del presente provvedimento, secondo quanto previsto dalla L.R. n. 11 del 12 febbraio 2010;
3. Di autorizzare le Aziende ULSS a riconoscere, dal 1° gennaio 2010, agli Enti Gestori dei Centri di Servizio residenziali e semiresidenziali che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie afferenti al fondo regionale per la non autosufficienza, il valore della quota di rilievo sanitario così come determinato nella parte motiva;
4. Di incaricare le Aziende ULSS a provvedere alla liquidazione competenze spettanti agli Enti Gestori dei servizi residenziali e semiresidenziali entro il mese successivo alla presentazione del resoconto, secondo quanto disposto dalla DGR n. 2313 del 21 luglio 2000;
5. Di trasmettere il presente atto alle Aziende ULSS e di pubblicare il presente provvedimento sul BUR.
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