Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 19 del 02 marzo 2010


Materia: Servizi sociali

Deliberazione della Giunta Regionale n. 157 del 26 gennaio 2010

Approvazione delle Linee Guida Regionali sui Piani di Zona ((L. n. 328/2000, LL.RR. n. 56/1994, n. 5/1996, n. 11/2001, DGR n. 1764/2004, DGR n. 1560/2006, DGR n. 3702/2006, DGR 1809/2009).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore Flavio Silvestrin, riferisce quanto segue.

La legge regionale n. 56 del 14 settembre 1994: "Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del D.Lgs. n. 502/92" ha individuato, quale principale strumento di integrazione, il Piano di zona dei servizi sociali che viene elaborato ed approvato dal Sindaco, qualora l'ambito territoriale dell'Unità locale socio sanitaria coincida con quello del Comune o dalla Conferenza dei sindaci, con le modalità previste dal piano socio sanitario regionale.

La successiva legge regionale n. 5 del 3 febbraio 1996, di approvazione del Piano Socio-Sanitario Regionale per il triennio 1996/1998, all'articolo 5, ha affermato che l'integrazione socio-sanitaria viene attuata dal direttore generale attraverso il direttore dei servizi sociali che fornisce il supporto per l'elaborazione del piano di zona e che ne segue l'attuazione.

Con provvedimento n. 2865 del 5 agosto 1997, recante: "PSSR96/98. LR n. 5/1996, artt. 4 e 5. Approvazione schema tipo di piano di zona", la Giunta Regionale ha definito quest'ultimo quale strumento per: l'analisi dell'evoluzione qualitativa e quantitativa dei bisogni; lo sviluppo di forme di gestione dei servizi adeguate, flessibili e creative; l'integrazione delle risorse pubbliche e private; la creazione di nuove opportunità e la produzione di risorse aggiuntive; la definizione delle prestazioni da erogare, rapportate alle responsabilità dei diversi soggetti e al quadro delle risorse rilevate.

Con legge n. 328 dell'8 novembre 2000, i piani di zona sono diventati il principale strumento della programmazione sociale e sono stati chiamati a perseguire due obiettivi: facilitare il governo della integrazione sociosanitaria; promuovere una nuova programmazione sociale, in grado di coniugare le strategie di protezione con quelle di promozione, con riferimento alle aree di bisogno indicate dalla legge suddetta e dalle altre norme che hanno definito in modo più ampio e organico le materie proprie degli interventi sociali.

La legge regionale n. 11 del 13 aprile 2001: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112", all'art. 128, comma 5, ha ulteriormente ampliato l'importanza del piano di zona, definendolo come "... lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell'integrazione sociosanitaria ..." .

Con provvedimento n. 1764 del 18 giugno 2004: "Linee Guida per la predisposizione dei Piani di Zona", al fine di recepire quanto introdotto dalla normativa statale e regionale citata, in materia di servizi sociali ed integrazione socio-sanitaria e relativamente ai piani di zona, la Giunta Regionale ha individuato i contenuti e le priorità regionali per i piani di zona.

Con provvedimento n. 1560 del 23 maggio 2006, recante: "Piani di Zona dei Servizi alla Persona 2003/2005: allineamento della programmazione in corso al 31 dicembre 2006. Indicazioni per la presentazione Piani di Zona dei Servizi alla Persona 2007/2009 (L. n. 328/2000, LL.RR. n. 56/1994, n. 5/1996, n. 11/2001, DGR n. 1764/2004)", la Giunta Regionale ha previsto, tra l'altro: di integrare le linee guida, approvate con deliberazione n. 1764/2004, con specifiche indicazioni per la valutazione dei piani di zona da definirsi entro il mese di giugno dello stesso anno e di rimandare la loro approvazione ad un successivo provvedimento di Giunta Regionale; di includere nei piani di zona, relativi al triennio 2007/2009, i piani settoriali, prevedendo una progressiva armonizzazione ai tempi previsti per l'attuazione degli stessi.

Con DGR n. 3702 del 28 novembre 2006: "Approvazione delle specifiche indicazioni per la valutazione dei piani di zona dei servizi alla persona e proroga del termine di presentazione dei piani di zona 2007/2009. (L. n. 328/2000, LL.RR. n. 56/1994, n. 5/1996, n. 11/2001, DGR n. 1764/2004, DGR n. 1560/2006)", è stato pertanto stabilito:

·       di procedere alla riadozione del documento "Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona" di cui alla DGR n. 1764/2004 e, ad integrazione dello stesso, all'approvazione delle "Indicazioni per la valutazione dei documenti dei piani di zona 2007-2009 con criteri di valutabilità";

·       di declinare la valutazione dei piani di zona sia a livello della singola Azienda ULSS sia a livello regionale, prevedendo, per quanto riguarda il primo livello, che ciascuna Azienda ULSS proceda, al termine di ciascuna annualità di validità del piano, alla redazione di una "Relazione valutativo-previsionale" contenente: la valutazione di ciò che è stato realizzato nell'anno precedente; le azioni correttive degli obiettivi strategici del piano; il piano attuativo per l'anno successivo;

·       di procedere ad una valutazione annuale, a cura della Direzione Regionale per i Servizi Sociali, condotta sulla base delle "Relazioni valutativo-previsionali" prodotte dagli Uffici di Piano di ciascuna Azienda ULSS, che al termine del triennio di validità dei piani di zona avrà come oggetto i risultati complessivi di tutti e tre gli anni di validità dei piani, nonché ad una valutazione annuale delle politiche perseguite;

·       di prorogare il termine stabilito con precedente DGR n. 1560/2006, stabilendo nella data del 30 aprile 2007 il nuovo termine per la presentazione dei piani di zona 2007/2009 che avranno validità a far data dal 1 maggio 2007 fino al 31 dicembre 2009.

Ciò premesso, in attuazione delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1560/2006 e n. 3702/2006, la Regione del Veneto ha avviato un percorso di accompagnamento per le Aziende ULSS del Veneto sui processi di valutazione dei piani di zona. Tale attività ha fatto emergere, tra l'altro, alcune criticità legate alle linee guida regionali che hanno indotto la Regione del Veneto ad intraprendere un percorso di modifica del documento, approvato con le deliberazioni n. 1764/2004 e n. 3702/2006, al fine di perfezionare lo stesso in vista dell'elaborazione dei prossimi piani di zona.

Considerato che l'adozione delle nuove linee guida richiederanno la realizzazione di azioni per la promozione e diffusione della conoscenza delle stesse, al fine di supportare i territori nelle fasi di costruzione dei nuovi piani di zona e che l'elaborazione di questi ultimi impegnerà i territori per tutto l'anno 2010, la Giunta Regionale con provvedimento n. 1809 del 16 giugno 2009: "Piani di Zona dei servizi alla persona 2007/2009: proroga della validità al 31 dicembre 2010 ((L. n. 328/2000, LL.RR. n. 56/1994, n. 5/1996, n. 11/2001, DGR n. 1764/2004, DGR n. 1560/2006, DGR n. 3702/2006)", ha stabilito di prorogare la validità dei piani di zona 2007/2009 al 31 dicembre 2010.

Nello specifico, le nuove linee guida, frutto del confronto attivato tra la Direzione Regionale ai Servizi Sociali, alcuni Direttori dei Servizi Sociali delle Aziende ULSS ed i Dirigenti dei Servizi Sociali dei Comuni Capoluogo della Regione Veneto, mirano a rendere il piano di zona uno strumento ancor più centrale per programmare a livello territoriale le risposte ai problemi di salute delle persone e delle comunità locali.

Il documento, sviluppato a partire da quanto indicato nelle linee guida per la predisposizione dei piani di zona del 2006 (DGR 3702/2006) e dalle esperienze di programmazione che ne sono conseguite, presenta alcuni importanti aspetti innovativi che mirano a sostenere il processo di integrazione nella programmazione, sia tra i diversi livelli istituzionali, sia tra i diversi soggetti locali che intervengono a vario titolo nel sistema di welfare. Tra le innovazioni più rilevanti introdotte, si evidenziano in particolare le seguenti:

·       per quanto riguarda le finalità, il piano di zona viene configurato come uno specifico strumento di programmazione delle politiche sociali e socio-sanitarie definite a livello locale in coerenza con le linee di indirizzo regionali e pertanto sono inclusi nel piano di zona tutti gli interventi sociali e socio-sanitari, pubblici e privati, siano essi riferiti al territorio comunale, sovracomunale, distrettuale o all'intero ambito territoriale di riferimento dell'Azienda ULSS;

·       per quanto riguarda i processi partecipativi, si è distinta la partecipazione degli attori locali alla costruzione del piano di zona, tra consultazione e concertazione;

·       per quanto riguarda l'integrazione nella programmazione regionale e locale, l'integrazione gestionale viene realizzata attraverso la definizione di un documento di indirizzo promosso dalla Direzione Regionale e approvato dalla Giunta Regionale, concernente gli obiettivi di sviluppo generali della programmazione sociale e socio-sanitaria e specifici per singola area di intervento (ex piani settoriali), nonché l'identificazione annuale delle risorse economiche disponibili e dei vincoli di riparto per la programmazione locale;

·       il piano di zona, al fine di garantire l'integrazione tra i diversi livelli istituzionali, è sottoposto al visto di congruità regionale in funzione della sua coerenza con gli indirizzi strategici definiti nei suddetti documenti;

·       l'integrazione gestionale è promossa nel territorio attraverso azioni mirate a garantire la gestione unitaria delle funzioni sociali almeno a livello distrettuale già prevista dall'art. 4 della L.R. 5/1996, mediante il ricorso alle diverse modalità gestionali previste dalla normativa nazionale e regionale;

·       per quanto riguarda la durata, il ciclo di vita del piano di zona è di 5 anni (è prevista una maggiore dinamicità al piano su base annuale, attraverso successivi momenti di monitoraggio e ri-pianificazione degli interventi previsti);

·       per quanto riguarda le modalità di finanziamento, le Aziende ULSS, sulla base delle determinazioni regionali in materia di finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, ed i comuni definiscono di comune intesa la misura di finanziamento dei livelli di assistenza da finanziare sulla base di "quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza" (comma 6, art. 3, D.Lgs. 502/92);

·       per quanto riguarda la procedura di costruzione e gestione del piano di zona, la struttura organizzativa prevede: un organo di governo politico, costituito dall'Esecutivo della Conferenza dei Sindaci del territorio e dalla Direzione Generale dell'Azienda ULSS che si avvale a questo fine del Direttore dei Servizi Sociali; un gruppo di coordinamento tecnico, nominato in ciascun territorio dall'organo di governo politico, presieduto dal Direttore dei Servizi Sociali e costituito dai referenti dei tavoli tematici e dai componenti dell'Ufficio di Piano, con la funzione di seguire dal punto di vista tecnico e metodologico le attività necessarie alla costruzione e gestione del piano di zona; i tavoli tematici, definiti a livello territoriale, che rappresentano l'articolazione organizzativa attraverso la quale si realizza il coinvolgimento degli attori del territorio e si concretizza il processo di confronto territoriale;

·       l'istituzione dell'Ufficio di Piano quale organismo tecnico di staff che facilita e supporta operativamente il processo di programmazione, con riferimento alle attività di costruzione, monitoraggio e valutazione del piano di zona.

Tutto ciò considerato, si sottopone all'approvazione della Giunta Regionale il documento recante: "Linee guida per la predisposizione dei piani di zona", di cui all'Allegato A al presente provvedimento che costituisce parte integrante dello stesso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-          Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

-          Visto il D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992, art. 6, comma 3;

-          Vista la legge n. 328 dell'8.11.2000;

-          Vista la L.R. n. 56 del 14.9.1994;

-          Vista la L.R. n. 5 del 3.2.1996;

-          Vista la L.R. n. 11 del 13.4.2001;

-          Vista la DGR n. 2865 del 5.8.1997;

-          Vista la DGR n. 1764 del 18.6.2004;

-          Vista la DGR n. 1560 del 23.5.2006;

-          Vista la DGR n. 3702 del 28.11.2006;

-          Vista la DGR n. 1809 del 16.6.2009.]

delibera

  1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
  2. di approvare il documento: "Linee guida per la predisposizione dei piani di zona", di cui all'Allegato A al presente provvedimento che costituisce parte integrante dello stesso.


(seguono allegati)

157_AllegatoA_221940.pdf

Torna indietro