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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 100 del 08 dicembre 2009


Materia: Bonifica

Deliberazione della Giunta Regionale n. 3357 del 10 novembre 2009

Legge regionale n.12 del 8 maggio 2009 " Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio". Ulteriori disposizioni applicative concernerti l'operatività dei nuovi Consorzi di bonifica.

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore regionale alle Politiche dell'Ambiente arch. Giancarlo Conta riferisce quanto segue.

La legge regionale 8 maggio 2009, n.12 "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" ha attuato il riassetto dell'intera disciplina della bonifica mediante un coordinamento formale del complesso di norme già esistenti e la formulazione di fondamentali innovazioni sostanziali, con la finalità di raggiungere la tutela e la valorizzazione del territorio attraverso un uso razionale delle risorse, nonché un ampliamento delle funzioni attribuite alla bonifica, in un'ottica di sostenibilità ambientale.

Con deliberazione della Giunta regionale approvata in data 13 ottobre 2009, n. 3032, sono state approvate le prime disposizioni applicative concernenti l'operatività dei nuovi Consorzi di bonifica, costituiti in base all'articolo 3 della medesima legge regionale. In particolare con la sopra richiamata deliberazione la Giunta Regionale ha provveduto a definire i criteri e le linee guida concernenti la tenuta del sistema economico-patrimoniale e del piano dei conti, le specifiche per la formulazione della situazione patrimoniale iniziale nonché le prescrizioni sul ciclo di bilancio e sulla gestione economico-finanziaria per l'avvio dei nuovi Consorzi di bonifica.

Sempre con il medesimo provvedimento, la Giunta Regionale ha altresì approvato lo schema tipo della Relazione sulle attività, le linee guida per la redazione del Bilancio ambientale, nonché le specifiche concernenti gli adempimenti urgenti dei Consorzi di bonifica, nell'ambito del sistema regionale di Protezione civile.

L'articolo 24 della legge regionale prevede, inoltre, che i nuovi Consorzi di bonifica adottino un Regolamento sui procedimenti amministrativi concernenti licenze, autorizzazioni o concessioni al fine di assicurare trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa e partecipazione al procedimento. In allegato alla deliberazione n. 3032/2009 sopra richiamata è stato pertanto approvato il Regolamento tipo per i procedimenti amministrativi dei Consorzi di bonifica.

Da ultimo, con la deliberazione sopra citata - in relazione a quanto previsto dall'art. 13 della legge regionale n. 12/2009, nonché all'attività regionale concernente il controllo, di merito e legittimità, sui provvedimenti consortili, disciplinato dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 - sono stati approvati i criteri di carattere generale per la riorganizzazione degli uffici consortili e per la conseguente adozione dei Piani di Organizzazione Variabile.

Con il presente provvedimento si intendono adottare, in base a quanto previsto dalla legge n. 12/2009, ulteriori disposizioni applicative concernenti l'attivazione e l'operatività ordinaria dei nuovi Consorzi di bonifica, istituiti ai sensi dell'articolo 3 della citata legge regionale.

In particolare, al fine di promuovere l'esercizio delle funzioni dei nuovi Consorzi di bonifica, in conformità al metodo della concertazione e partecipazione con gli Enti pubblici territoriali e con le Amministrazioni preposte alla cura degli interessi pubblici coinvolti, così come previsto dall'articolo 16 della legge regionale n.12/2009, sono stati predisposti il "Modello tipo di convenzione con gli Enti locali", nonché il "Modello tipo di accordo di programma con gli Enti locali" che costituiscono rispettivamente Allegato A e B al presente provvedimento.

L'articolo 18 della legge regionale in esame prevede la partecipazione dei Consorzi di bonifica all'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del suolo, anche mediante il concorso alla formulazione della valutazione vincolante di compatibilità idraulica per la rete idraulica minore e di bonifica, con la formulazione di specifico parere da esprimere all'Autorità regionale competente. Si allega a tal fine il"Parere tipo di compatibilità idraulica" che costituisce Allegato C al presente provvedimento.

L'articolo 27 prevede che la Giunta regionale definisca le disposizioni in materia di polizia idraulica dirette alla conservazione e salvaguardia delle opere della bonifica e loro pertinenze, in attuazione di quanto previsto dal titolo VI del regio decreto n.368/1904 e dal capo VII del regio decreto n. 523/1904. Le disposizioni riguardano anche il fondamentale aspetto dell'eventuale messa in pristino da parte dei soggetti contravventori e le modalità per l'intervento sostitutivo del consorzio con oneri a carico dei contravventori medesimi. A tal fine viene pertanto allegato alla presente deliberazione il documento dal titolo: "Regolamento tipo di polizia idraulica", che costituisce Allegato D al presente provvedimento.

L'aspetto dell'esecuzione e mantenimento delle opere minori è regolato dall'articolo 34 della legge regionale che, al comma 6, prevede per gli Enti locali la possibilità di stipulare convenzioni o accordi di programma con i Consorzi di bonifica, per le opere minori di competenza. A tal fine sono stati predisposti gli appositi modelli di convenzione e accordo, che vengono rispettivamente riportati nell'Allegato E e F al presente provvedimento, dal titolo "Modelli di convenzione tra Consorzi di bonifica e Enti locali per l'esecuzione o il mantenimento delle opere idrauliche minori" nonché "Modello di accordo di programma tra Consorzi di bonifica e Enti locali per l'esecuzione o il mantenimento delle opere idrauliche minori".

Sempre ai fini della migliore valorizzazione ambientale degli interventi consortili nella rete di bonifica e di irrigazione, nelle more della predisposizione di documenti tecnici di maggiore specificità con riferimento alle diverse tipologie delle opere e degli interventi, si propone alla Giunta Regionale, anche al fine di consentire una migliore applicazione del Bilancio Ambientale previsto dall'articolo 15 della legge regionale, l'approvazione del documento "Linee guida di natura ambientale degli interventi consortili", che costituisce allegato Allegato G al presente provvedimento.

Tutto ciò premesso il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITOil relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTI i Regi Decreti:

  • 8 maggio 1904, n.368;
  • 25 luglio 1904, n.523;
  • 13 febbraio 1933, n. 215;

VISTE le leggi:

  • 7 agosto 1990, n. 241;
  • 11 febbraio 2005, n. 15;
  • 14 maggio 2005, n.80;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le leggi regionali:

  • 8 maggio 1989, n. 14;
  • 18 dicembre 1993, n.53;
  • 8 maggio 2009, n.12;]

delibera

1. di approvare gli allegati sotto elencati, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che contengono le linee guida, i regolamenti tipo, le prescrizioni, i modelli nonché gli schemi indispensabili per consentire la tempestiva ed omogenea attivazione dei nuovi Consorzi di bonifica, istituiti ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 12 del 2009:

  • Allegato A "Modello tipo di convenzione con gli Enti locali";
  • Allegato B "Modello tipo di accordo di programma con gli Enti locali";
  • Allegato C "Parere tipo di compatibilità idraulica";
  • Allegato D "Regolamento tipo di polizia idraulica";
  • Allegato E "Modello tipo di convenzione tra Consorzi di bonifica e Enti locali per l'esecuzione o il mantenimento delle opere idrauliche minori";
  • Allegato F "Modello tipo di accordo di programma relativo all'esecuzione o al mantenimento delle opere minori di competenza";
  • Allegato G"Linee guida di natura ambientale degli interventi consortili";

2. di disporre che i nuovi Consorzi di bonifica procedano, con formale atto deliberativo dei competenti organi, alla tempestiva adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione delle disposizioni contenute negli allegati di cui al punto 1;

3. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura della trasmissione ai Consorzi di bonifica delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, nonché della verifica della loro puntuale osservanza da parte dei Consorzi medesimi.


(seguono allegati)

3357_AllegatoA_219987.pdf
3357_AllegatoB_219987.pdf
3357_AllegatoC_219987.pdf
3357_AllegatoD_219987.pdf
3357_AllegatoE_219987.pdf
3357_AllegatoF_219987.pdf
3357_AllegatoG_219987.pdf

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