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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 41 del 19 maggio 2009


Materia: Veterinaria e zootecnia

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1105 del 28 aprile 2009

D.lgs 18 febbraio 2005 n. 59 - LR 16 agosto 2007, n. 26. Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione dell'inquinamento. Approvazione Linee Guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per gli allevamenti zootecnici e del Piano Monitoraggio e Controllo (PMC).

Il Presidente di concerto con l'Assessore alle Politiche dell'Ambiente Giancarlo Conta, riferisce quanto segue:

Il D.lgs 18 febbraio 2005, n. 59, "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE" - abrogata e sostituita dalla Direttiva 2008/1/CE - relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, prevede che determinate categorie di attività siano sottoposte ad Autorizzazione Integrata Ambientale, sostitutiva, ove ne ricorrono i presupposti, delle altrimenti richieste autorizzazioni o abilitazioni alle emissioni in atmosfera, allo scarico, alla realizzazione e gestione di impianti di smaltimento o recupero di rifiuti; l'allegato I al citato Decreto riporta l'elenco delle attività da sottoporre ad AIA, tra le quali anche quelle di allevamento.

Al fine di fornire strumenti utili a facilitare la presentazione delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) da parte dei gestori degli allevamenti, nonché per garantire il massimo grado di omogeneità al procedimento autorizzatorio, si rende necessario adottare specifiche Linee Guida per le valutazioni istruttorie a fondamento delle autorizzazioni che le Province devono assentire.

Con il DM 29 gennaio 2007, sono state individuate le Migliori Tecniche Disponibili (MTD) relative agli allevamenti, la cui applicabilità deve tenere conto delle caratteristiche tecniche degli impianti in questione, della loro ubicazione geografica e delle condizioni locali. La scelta delle Migliori Tecniche Disponibili ha lo scopo di ottenere da ciascun impianto le migliori prestazioni ambientali sulla base delle caratteristiche tipologiche dell'allevamento, della situazione ambientale e territoriale in cui l'impianto si trova, tenendo in considerazione la sostenibilità delle stesse, sia da un punto di vista tecnico che economico.

Con deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 2007, n. 668, sono stati forniti gli indirizzi operativi e la modulistica necessaria alla presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'Autorizzazione Integrata Ambientale fissando, tra l'altro, i relativi calendari stabiliti dall'art. 5 del D.lgs n. 59/85.

In proposito, le legge regionale n. 26/2007, di modifica della LR n. 33/1985, ha individuato nelle Province le autorità competenti al rilascio, rinnovo e riesame dell'AIA relativa agli impianti nuovi ed esistenti di allevamento intensivo di pollame o di suini che superano le soglie di seguito specificate:

a)      40.000 posti pollame;

b)      2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) o

c)      750 posti scrofe.

In applicazione di tale disposizione e in considerazione della complessità delle norme ambientali coinvolte nelle procedure previste dal D.lgs n. 59/2005, le Province hanno provveduto al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale "provvisoria" alla totalità delle domande di autorizzazione presentate.

Al fine di dettare disposizioni applicative a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nei procedimenti autorizza- tori di cui sopra per quanto attiene gli allevamenti, si è costituito un Tavolo tecnico tra Regione del Veneto, Province, ARPA Veneto e Università di Udine al fine di approfondire le modalità di applicazione degli adempimenti IPPC-AIA ed elaborare delle Linee Guida per la valutazione delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale.

Il citato Tavolo tecnico, facendo proprio l'innovato approccio introdotto dalla citata Direttiva comunitaria nei confronti della tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini, con l'obiettivo di prevenire, ridurre e per quanto possibile eliminare l'inquinamento intervenendo direttamente sulle fonti delle attività che lo producono, ha predisposto un apposito Piano di Autocontrollo degli allevamenti, riguardante una serie di valutazioni sugli aspetti ambientali e gestionali dell'azienda zootecnica, di seguito denominato Piano di Monitoraggio e Controllo.

Per la predisposizione e la messa a punto delle Linee Guida per la valutazione della domanda AIA e del Piano di Monitoraggio e Controllo, si sono svolti numerosi momenti di confronto tecnico tra i componenti del Tavolo tecnico e le Associazioni di categoria interessate; in tali occasioni, quest'ultime hanno nel complesso valutato positivamente le Linee Guida e il Piano e Monitoraggio e Controllo allegati alla presente deliberazione.

Pertanto, al fine di agevolare gli adempimenti a carico dei diversi soggetti coinvolti nelle attività in argomento, si ritiene di proporre alla Giunta regionale l'approvazione delle Linee Guida per la valutazione delle domande di Autorizzazione Integrata Ambientale per gli allevamenti (allegato A) che hanno l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere tecnico per la valutazione delle domande AIA presentate dai gestori delle attività di allevamento nonché costituire supporto alla attività istruttoria per richiedere le integrazioni documentarie necessarie al completamento delle domande stesse.

Parimenti, al fine di fornire ulteriori indicazioni ai gestori in ordine alla domanda AIA, in considerazione delle interazioni che la normativa IPPC ha con le altre normative strettamente correlate al settore produttivo in argomento è stata inserita nelle Linee Guida la seguente documentazione:

  • la normativa sul benessere animale D.lgs n. 53/2004 per i suini e D.lgs n. 267/2003 per le galline ovaiole, che costituisce allegato A1;
  • la normativa inerente la Direttiva Nitrati (91/676/CEE) recepita in Italia con il D.lgs n. 152/99, ripreso dal D.lgs n. 152/06. La Regione del Veneto con DGR n. 2495/2006 e successive modificazioni ha predisposto il Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto Le principali norme che possono interessare gli allevamenti avicoli e suinicoli costituiscono l'allegato A2;
  • il Regolamento CE n. 166/2006, "regolamento E-PRTR" che ha istituito un registro integrato delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti a livello comunitario. Gli allevamenti intensivi che rientrano in IPPC hanno l'obbligo di effettuare la dichiarazione se superano un determinato valore soglia. In base alle Linee Guida ministeriali solo l'ammoniaca è stimabile con una certa approssimazione, e quindi gli allevamenti sono tenuti a dichiarare le emissioni superiori a 10 t/anno. L'allegato A3 riporta il numero di capi che determina il superamento della soglia limite di NH3 > 10 t/anno in relazione alle diverse strutture stabulative.

In proposito, si valuta inoltre opportuno incaricare il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura di provvedere con propri provvedimenti ad ogni adempimento concernente le attività da porre in essere in attuazione del presente provvedimento.

Da ultimo, come sopra evidenziato, al fine di mettere in atto un nuovo atteggiamento nei confronti della tutela dell'ambiente per quanto riguarda i controlli sull'inquinamento generato dall'attività di allevamento si propone alla Giunta regionale l'approvazione di un modello generale di Piano di Monitoraggio e Controllo che costituisce un esempio esemplificativo da applicare ad un settore particolare come quello degli allevamenti (allegato B).

Il Relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTA la Direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, che abroga e sostituisce la Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

VISTO il D.lgs 18 febbraio 2005, n. 59. "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento" e successive modifiche ed integrazioni".

VISTO il D.lgs 20 febbraio 2004, n. 53. "Attuazione della Direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini".

VISTO il D.lgs 29 luglio 2003, n. 267. "Attuazione delle Direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento"

VISTO il Regolamento n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18/1/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le Direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GUE n. 33/L del 4/2/2006)

VISTO il Regolamento n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 3/110/2002 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

VISTA la legge regionale 16 agosto 2007, n. 26. "Modifiche alla legge regionale 16 aprile 1985, n. 33. Norme per la tutela dell'ambiente" e successive modificazioni, ai fini dell'attuazione del Decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento".

VISTA la DGR del 7 agosto 2006, n. 2495. "Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali di cui agli articoli 28 e 38 del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152".

VISTA la DGR del 20 marzo 2007, n. 668. "D.lgs 18 febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale. Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D.lgs n. 59/2005".

VISTA la DGR del 22 maggio 2007, n. 1450. "Chiarimenti e integrazioni in ordine alla deliberazione della Giunta regionale del 20 marzo 2007, n. 668".

VISTA la DGR del 7 agosto 2007, n. 2493. "D.lgs 18 febbraio 2005, n. 59 - Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale del 20 marzo 2007, n. 668 e del 22 maggio 2007, n. 1450".

VISTA la DGR del 23 ottobre 2007, n. 3312. "D.lgs 18 febbraio 2005, n. 59 - LR 16 agosto 2007, n. 26. Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Ulteriori chiarimenti e integrazioni".

delibera

  1. di approvare, per le motivazioni riportate nelle premesse che si intendono integralmente recepite, i seguenti allegati:
    • allegato A: Linee Guida per la valutazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale per gli allevamenti zootecnici;
    • allegato A1: Sintesi delle prescrizioni contenute nelle Normative sul benessere animale;
    • allegato A2: Principali norme inerenti la Direttiva Nitrati;
    • allegato A3: Numero di capi che determina il superamento della soglia limite di NH3 > 10 t/anno in relazione alle diverse strutture stabulative;
    • allegato B: Piano di Monitoraggio e Controllo allevamenti;
  2. di incaricare il Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura di adottare ogni provvedimento necessario a fornire adempimento in ambito regionale alle Linee Guida, di cui al precedente punto 1, nonché di introdurre le eventuali modifiche tecnico-amministrative che si rendessero necessarie;
  3. di dare opportuna e tempestiva informazione ai Soggetti pubblici e privati del partenariato regionale.

(seguono allegati)

1105_AllegatoA _215143.pdf
1105_AllegatoA1 _215143.pdf
1105_AllegatoA2_215143.pdf
1105_AllegatoA3 _215143.pdf
1105_AllegatoB_215143.pdf

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