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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 97 del 25 novembre 2008


Materia: Commercio, fiere e mercati

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2982 del 14 ottobre 2008

Linee guida per la determinazione da parte dei comuni dei parametri e dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi degli articoli 33 e 8, comma 6 della legge regionale 21/9/2007 n. 29.

L'Assessore alle politiche dell'Economia, dello Sviluppo, della Ricerca e delle Innovazioni, Vendemiano Sartor, riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" la Regione ha regolamentato l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto della normativa comunitaria, delle disposizioni statali in materia di tutela della concorrenza, dell'ordine pubblico e della tutela della salute del consumatore.

La finalità perseguita dalla predetta legge, resa esplicita dalla relazione di accompagnamento al relativo disegno di legge, è quella di disapplicare nel Veneto la legge 287/1991 e ridisciplinare il settore, tenendo presenti le trasformazioni intervenute nel corso degli ultimi quattordici anni, oltre introdurre elementi di novità in grado di ammodernare ulteriormente il comparto, tenendo sempre presente la stretta connessione tra l'attività di somministrazione e l'esigenza di tutela della salute del consumatore.

Attese tali motivazioni e considerati anche i problemi di ordine pubblico e di sicurezza che tali attività possono determinare, la scelta che si è inteso fare è quella di mantenere una programmazione di settore affidata alla competenza comunale che, in ogni caso, segni il superamento dei parametri numerici di cui alla legge 25/1996.

Per garantire uniformità ed omogeneità al settore, l'articolo 33, comma 1, della L.R. 29/2007, prevede che la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, emani i criteri e i parametri di programmazione cui i comuni devono attenersi per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione alimenti e bevande, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore tenendo conto anche dei flussi turistici e delle caratteristiche urbanistiche e di accessibilità nonché delle vocazioni delle diverse parti del territorio regionale.

Ne discende che i criteri regionali di cui al predetto articolo, diversamente dal passato, rappresentano strumenti di governo del territorio a garanzia della sostenibilità sociale degli esercizi e di verifica delle caratteristiche urbanistiche e di accessibilità delle diverse parti del territorio.

Il presente provvedimento, conformemente alle disposizioni della L.R. 29/2007, non prende in considerazione, ai fini della programmazione di settore, né parametri numerici, né il reddito della popolazione, né tanto meno vuole fissare quote predefinite di mercato, con ciò discostandosi nettamente dagli obiettivi segnatamente definiti dall'art. 2 della legge 25/1996, ma individua indicatori utili per consentire all'amministrazione locale di governare le diverse implicazioni (sociali, ambientali, di ordine pubblico) legate all'attività di somministrazione alimenti e bevande.

In tale quadro normativo di riferimento, si rende dunque necessario un approccio metodologico sperimentale che:

·         risponda ad una logica di "sistema", tale da valutare, cioè, le ricadute che ciascuna politica di settore assume rispetto al funzionamento dell'intero organismo urbano, all'interno del quale le diverse funzioni (produttive, residenziali, formative, pubbliche, sportive, ricreative ecc.) sono fortemente interrelate;

·         permetta di valutare la congruità delle scelte effettuate dall'amministrazione comunale rispetto a parametri di accessibilità, concorrenza, sostenibilità sociale ed ambientale.

In questo contesto la nozione di "sostenibilità" abbraccia una molteplicità di interessi, tentando di coniugare le esigenze dell'economia urbana con la salvaguardia del patrimonio storico-culturale, con la tutela della salute e, più in generale, con l'insieme dei comportamenti sociali. Procedere in tale logica di sistema significa muoversi su un percorso integrato che, a partire dalla conoscenza delle caratteristiche demografiche, fisiche, ambientali, storico-culturali e funzionali del territorio, pervenga ad una programmazione del servizio di somministrazione che tenga conto delle specificità di ciascuna realtà comunale, al fine di armonizzare le esigenze della concorrenza, dei livelli di servizio adeguati al territorio e alla popolazione e della sostenibilità sociale e ambientale.

Per rispondere a tali finalità, la programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve inevitabilmente rapportarsi agli altri strumenti di programmazione e pianificazione di cui dispone ciascuna Amministrazione comunale, ed in particolare agli strumenti che concorrono nel governo del territorio.

I criteri oggetto del presente provvedimento si basano sulla metodologia degli indicatori mediante l'uso di apposite matrici di programmazione, che riassumono i risultati delle analisi conoscitive dello stato attuale e tendenziale dei caratteri relativi a popolazione, territorio ed economia di ciascun territorio comunale. Il sistema di indicatori articolato nelle seguenti tre tipologie - accessibilità, concorrenza e sostenibilità - rappresenta il minimo comune denominatore che gli enti locali devono assumere per l'elaborazione della nuova programmazione, rimanendo ferma la possibilità, per ogni amministrazione, di elaborare ulteriori criteri qualora si rendessero necessari in relazione alle caratteristiche e alle peculiarità del territorio.

Al fine di facilitarne l'utilizzo, i criteri allegati alla presente deliberazione (Allegato A) sono completati, a titolo meramente esemplificativo, dall'applicazione degli stessi effettuata su un comune del Veneto (Allegato A1). La predisposizione del provvedimento è stata infatti condivisa con l'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI) e la metodologia è stata sperimentata su tre comuni aventi differenti caratteristiche territoriali e demografiche: un comune di montagna, un comune di cintura un capoluogo.

Sono state inoltre sentite, come previsto dall'art. 33, comma 1, le organizzazioni del commercio, turismo e servizi, nonché le associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

Considerata infine la complessità e la delicatezza della materia, nonché la sperimentalità dell'approccio metodologico, appare opportuno sottoporre l'attuazione del presente provvedimento ad una periodica verifica. La conoscenza dei tempi, delle modalità ed eventuali complessità attuative sul territorio regionale, nonché delle conseguenze del provvedimento sui diretti destinatari (consumatori ed operatori economici), consentirà all'Amministrazione regionale la valutazione ex post in termini di efficienza, efficacia ed economicità dello strumento proposto, al fine del miglioramento e perfezionamento dello stesso.

A tal fine il monitoraggio prenderà in considerazione:

a)       le criticità incontrate dai Comuni nella fase di elaborazione ed applicazione dei criteri e provvedimenti di programmazione;

b)       il numero delle autorizzazioni rilasciate e negate;

c)       gli orientamenti espressi dagli operatori del settore nonché dai consumatori e dai cittadini circa l'efficacia delle risposte offerte ai loro bisogni.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale da atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;

Visto il Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge n° 248 del 4 agosto 2006;

Vista la Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29;

delibera

1.        di approvare le linee guida per la determinazione da parte dei comuni dei parametri e dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi degli articoli 33 e 8, comma 6 della legge regionale 21 settembre 2007, n. 29, allegate al presente provvedimento (Allegati A e A1).

(Il testo degli allegati A e A1 soprariprodotti è quello già approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 2982 del 14 ottobre 2008 e successivamente rettificata con la deliberazione della Giunta regionale n. 3340 del 4 novembre 2008, pubblicata nel presente Bollettino, ndr)

(seguono allegati)

2982_AllegatoA1_210154.pdf
2982_AllegatoA_210154.pdf

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