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Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

Bur n. 81 del 15 settembre 2006


Materia: Energia e industria

Deliberazione della Giunta Regionale n. 2607 del 07 agosto 2006

Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dei gasdotti di competenza regionale non soggetti a valutazione di impatto ambientale. (Articolo 52 quater, D.P.R. n.327/2001).

(La parte di testo racchiusa fra parentesi quadre, che si riporta per completezza di informazione, non compare nel Bur cartaceo, ndr) [L'Assessore alle Politiche dell'Economia, dello Sviluppo, della Ricerca e dell'Innovazione e alle Politiche Istituzionali, avv. Fabio Gava, riferisce quanto segue:

Ai sensi del decreto legislativo n. 164/2000 sulla liberalizzazione del mercato del gas, i progetti dei gasdotti di trasporto facenti parte della rete nazionale sono approvati e dichiarati di pubblica utilità dal Ministero delle Attività Produttive, mentre i gasdotti di distribuzione e i gasdotti di trasporto appartenenti alla rete regionale sono approvati e dichiarati di pubblica utilità dalla Regione (Articoli 9 e 30 del decreto legislativo n. 164/2000). In particolare per "distribuzione" si intende "il trasporto di gas naturale attraverso reti di gasdotti locali per la consegna ai clienti", quindi, a bassa pressione (Articolo 2, comma 1, lett. n, del decreto legislativo n. 164/2000).

L'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto legislativo dispone che i progetti dei gasdotti sono approvati e dichiarati di pubblica utilità "agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche e integrazioni". La Giunta regionale ha disciplinato il procedimento relativo ai gasdotti di competenza regionale con D.G.R. n. 1728 del 29 giugno 2001, Allegato C, individuando, quale ufficio responsabile per l'approvazione del progetto e per la dichiarazione di pubblica utilità, l'Unità Complessa Energia e, per la fase di occupazione di urgenza, l'Unità Periferica del Genio Civile competente per territorio.

Il 1 gennaio 2005 è entrato in vigore anche per elettrodotti, gasdotti e oleodotti il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, vale a dire il nuovo testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità. Il 16 febbraio 2005 è entrato in vigore il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, che, modificando e integrando il sopra citato D.P.R. 327/2001, prevede una disciplina differenziata in materia di espropriazioni per le infrastrutture energetiche lineari.

Le disposizioni contenute nel testo unico sugli espropri non si applicano ai progetti per i quali, alla data del 31 dicembre 2004, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità ovvero siano decorsi i termini previsti per la formulazione delle osservazioni da parte dei soggetti interessati a seguito degli avvisi di cui alle norme vigenti a meno che il beneficiario dell'espropriazione o il proponente dell'opera infrastrutturale lineare energetica, abbia optato espressamente per l'applicazione del testo unico ai procedimenti in corso relativamente alle fasi procedimentali non ancora concluse (Art. 57 bis, D.P.R. 327/2001). In tali ipotesi, infatti, continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data e, quindi, con riferimento espresso ai gasdotti di competenza regionale, la D.G.R. n. 1728/2001, Allegato C, con procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità "agli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modifiche e integrazioni".

L'articolo 52 quater del D.P.R. 327/2001 disciplina la possibilità per il proponente di optare per un procedimento unificato al fine di ottenere, con un unico provvedimento, l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, l'approvazione del progetto definitivo, l'autorizzazione alla costruzione e la contestuale dichiarazione di pubblica utilità dell'opera. Il provvedimento finale autorizza anche l'esercizio del gasdotto. L'autorizzazione all'esercizio del gasdotto, peraltro, è subordinata agli adempimenti stabiliti dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

Con riguardo alla attribuzione della funzione amministrativa, si specifica che il provvedimento di cui all'articolo 52 quater sopra citato relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale, invece, sono esercitate dal Comune (art. 52 sexies, D.P.R. 327/2001).

Alla luce della legislazione vigente, è pertanto di competenza della Regione Veneto, ai sensi dell'articolo 52 quater del DPR 327/2001, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi gasdotti, ovvero l'autorizzazione per gli interventi su tratti di gasdotto esistenti, che fanno parte della rete regionale individuata ai sensi degli articoli 9 e 30 del decreto legislativo n. 164/2000 e che non hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale.

Al fine di chiarire i limiti della competenza regionale, la Regione Veneto - con note n. 614904 del 6 settembre 2005 e n. 243130 del 14 aprile 2006 - ha chiesto un parere al Ministero dello Sviluppo Economico. Con note n. 17088 del 19 ottobre 2005 e n. 8874 del 10 luglio 2006, il M.S.E. ha precisato che si considerano di interesse esclusivamente locale le opere la cui realizzazione è limitata al territorio di un solo comune e che il comune è competente sia per il rilascio dell'autorizzazione e la dichiarazione di pubblica utilità di cui all'articolo 52 quater del D.P.R. 327/2001, sia per le successive fasi dell'esproprio.

Con particolare riferimento ai gasdotti interregionali, va detto che nel primo decreto di ricognizione della Rete nazionale di trasporto, su conforme parere della Conferenza unificata (Decreto del Ministro dell'Industria e dell'Artigianato 22 dicembre 2000), è stato accolto un criterio funzionale che esclude dalla Rete medesima i metanodotti interregionali di minore rilevanza "in termini di flusso, di diametro, di portate". Nel caso dunque di gasdotti interregionali non appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti, è da ritenersi che, in mancanza di un riferimento espresso ad una disciplina di intesa tra Regioni in materia di gasdotti, la competenza per l'autorizzazione unica sia da attribuire a ciascuna Regione interessata per il proprio tratto di competenza.

La legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, ("Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzione in zone classificate sismiche") prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 327/2001 (per le infrastrutture energetiche lineari, il 1 gennaio 2005), una disciplina specifica in materia di esercizio delle funzioni di autorità espropriante, applicabile fino alla data di entrata in vigore di una apposita legge regionale in materia di espropriazione per pubblica utilità. Ai sensi dell'articolo 70, comma 2, della L. R. n. 27/2003, le funzioni relative alle attività di autorità espropriante di cui al D.P.R. n.327/2001 riferite all'esecuzione di lavori la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione sono esercitate dalle Province competenti per territorio.

Di conseguenza, alla luce anche di quanto disposto dall'articolo 42, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, che dispone la competenza regionale in materia di energia qualora non espressamente allocata a Province e Comuni, allo stato della legislazione vigente i progetti di nuovi gasdotti di distribuzione e di nuovi gasdotti di trasporto appartenenti alla rete regionale devono essere approvati e dichiarati di pubblica utilità dalla Regione, mentre tutte le successive fasi ablative, comprese le occupazioni, sono attribuite alla competenza delle Province.

Le nuove disposizioni contenute nel testo unico sugli espropri "operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia" (art. 52 bis, comma 7, D.P.R. 327/2001).

Nelle more dell'adozione di una disciplina legislativa regionale in materia di infrastrutture energetiche lineari, appare necessario regolamentare, tenuto conto delle domande pervenute che interessano alcune centinaia di proprietari, il procedimento di autorizzazione unica di competenza della Regione in materia di gasdotti di distribuzione e di gasdotti di trasporto appartenenti alla rete regionale, con riferimento ai casi in cui il progetto non sia assoggettato alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

L'articolo 12 della legge regionale 26 marzo 1999, n. 10, in materia di valutazione di impatto ambientale infatti già disciplina l'ipotesi di procedimento unico, che quindi è da ritenersi applicabile nella Regione Veneto nei casi di gasdotti di competenza regionale soggetti a VIA.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale e statale;

VISTA la legge 25 giugno 1865, n. 2359 (Disciplina delle espropriazioni forzate per causa di pubblica utilità);

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

VISTA la legge regionale 26 marzo 1999, n. 10 (Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione di impatto ambientale);

VISTO il decreto legislativo 20 giugno 2000, n. 164 (Attuazione della direttiva n.98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.14);

VISTO il Decreto del Ministro dell'Industria e dell'Artigianato 22 dicembre 2000 (Individuazione della Rete nazionale dei gasdotti ai sensi dell'art.9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164);

VISTA la legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico in materia di espropriazioni per pubblica utilità);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1728 del 29 giugno 2001 in materia di procedure per l'approvazione dei progetti relativi alla rete regionale di gasdotti e per la dichiarazione di pubblica utilità ed indifferibilità ed urgenza;

VISTA la legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, (Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche);

VISTA la legge 27 ottobre 2003, n. 290 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità);

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante "integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche";

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3609 del 22 novembre 2005 (Assegnazione di competenze e funzioni alle nuove Direzioni Regionali ed Unità di Progetto);

VISTE le note del Ministero dello Sviluppo Economico n.17088 del 19 ottobre 2005 e n.8874 del 10 luglio 2006;

ACQUISITOil parere favorevole sullo schema della presente deliberazione da parte della Conferenza permanente Regioni-Autonomie Locali nella seduta del 27 luglio 2006;]

delibera

1)      Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, ai sensi dell'articolo 52 quater del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la disciplina del procedimento diautorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dei gasdotti di competenza regionale non soggetti a valutazione di impatto ambientale, la cui disciplina è contenuta nell'Allegato A, che fa parte integrante del presente provvedimento.

(seguono allegati)

2607_AllegatoA_191622.pdf

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