Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 48 del 22 maggio 2018


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 30 del 11 aprile 2018

Adempimenti in materia di agenti contabili.

1. I riferimenti normativi

Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124” (di seguito decreto) nella Parte III stabilisce le regole del “giudizio sui conti”.

Con specifico riferimento al Capo I, gli articoli 137, 138, 139 e 140 del decreto prevedono:

Art. 137 - (Ambito del giudizio di conto)

1. La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge.

Art. 138 - (Anagrafe degli agenti contabili)

1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale.

2. Presso la Corte dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.

3. Ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e documenti, è consentito l'utilizzo delle modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 6 comma 3.

4. I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d'udienza.

5. All'anagrafe di cui al comma 2 possono accedere le amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente competenti, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 6. comma 3.

Art. 139 - (Presentazione del conto)

1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.

2. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.

3. Le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia.

Art. 140 - (Deposito del conto)

1. Il conto, munito dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente. Di tale deposito la competente procura regionale acquisisce notizia mediante accesso all'apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili . I conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie possono essere riuniti in uno o più conti riassuntivi a cura dell'amministrazione interessata.

2. Il conto, idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente, può essere compilato e depositato anche mediante modalità telematiche.

3. Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.

4. La segreteria della sezione verifica annualmente, anche su segnalazione degli organi di controllo di ciascuna amministrazione, il tempestivo deposito del conto e, nei casi di mancato deposito, tramite elenco anche riepilogativo, comunica l'omissione al pubblico ministero, ai fini della formulazione di istanza per resa di conto.

5. Gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione non sono trasmessi alla Corte dei conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda. La documentazione è tenuta presso gli uffici dell'amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto.

2. Gli adempimenti conseguenti al d.lgs. n. 174 del 2016 e l’autonomia del Consiglio regionale

Dalla sopra esplicitata normativa nazionale in tema di agenti contabili conseguono precisi adempimenti per le pubbliche amministrazioni.

Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. n.174/2016, preso atto della disciplina attuativa adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2137 del 19 dicembre 2017 e nell’ambito dell’autonomia amministrativa, organizzativa, di bilancio e contabile del Consiglio regionale (Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53), si propone quanto segue.

I soggetti che possono e devono essere considerati agenti contabili, anche in base ai più recenti indirizzi giurisprudenziali della Corte dei conti (cfr. sentenza della Corte dei conti sezione giurisdizionale regionale per il Veneto n. 159/2016) sono il tesoriere (agente contabile esterno) e l’economo (agente contabile interno), entrambi previsti dal vigente Regolamento interno di amministrazione, contabilità e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 giugno 2008, n. 27.

Nello specifico, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 138 sopra richiamato, si ritiene di proporre con il presente provvedimento quanto segue:

  • la struttura competente ai fini della tenuta e aggiornamento dei dati dell’Anagrafe degli agenti contabili istituita in apposito sistema informativo presso la Corte dei conti è il Servizio consiliare competente in materia di bilancio (art. 138, commi 1 e 2);
  • le strutture competenti ai fini della trasmissione dei conti giudiziali alla Corte dei conti sono il Servizio consiliare competente in materia di bilancio per il conto presentato dal tesoriere (agente contabile esterno) e il Servizio consiliare competente in materia di servizi economali per il conto presentato dall’economo (agente contabile interno) (art. 138, comma 4).

Nello specifico, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 139 sopra richiamato, si ritiene di proporre con il presente provvedimento quanto segue:

  • il tesoriere (agente contabile esterno) e l’economo (agente contabile interno), tenuti alla redazione del relativo conto giudiziale, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto, rispettivamente, al Servizio consiliare competente in materia di bilancio e al Servizio consiliare competente in materia di servizi economali (art. 139, comma 1);
  • il responsabile del procedimento è individuato, rispettivamente, nel responsabile dell’unità operativa organica competente in materia di bilancio per il conto presentato dal tesoriere (agente contabile esterno) e nel dirigente gerarchicamente sovraordinato all’economo per il conto presentato da quest’ultimo (agente contabile interno) (art. 139, comma1).
  • i responsabili del procedimento provvedono (art. 139, comma 2):
  1. alla verifica o controllo amministrativo del conto previsti dalla vigente normativa;
  2. all'inoltro del conto alla struttura consiliare individuata quale organo di controllo interno per l'acquisizione della relazione;
  3. alla parificazione del conto, con formale provvedimento di approvazione;
  4. al deposito del conto, entro trenta giorni dall’approvazione, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Veneto;
  • l’organo di controllo interno con il compito di relazionare è individuato nel dirigente capo del servizio consiliare competente in materia di bilancio.

Nello specifico, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 140 sopra richiamato, si ritiene di proporre con il presente provvedimento quanto segue:

  • i responsabili del procedimento provvedono al deposito del conto, munito dell’attestazione di parifica, mediante modalità telematiche tramite il Sistema Informativo Resa Elettronica Conti (SIRECO) dal portale servizi on line della Corte dei conti (https://portaleservizi.corteconti.it/) (art. 140, commi 1 e 2).

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

  • udito il relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;
  • visto il d.lgs. n.174/2016;
  • vista la lr n.53/2012;
  • vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2137 del 19 dicembre 2017
  • ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;
  • a voti unanimi e palesi;

delibera

  1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
  2. di dare atto che la procedura indicata in premessa risponde ai dettami del D. Lgs. n.174/2016;
  3. di dare atto che, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. n. 174/2016, i soggetti che possono e devono essere considerati agenti contabili, nell’ambito dell’autonomia del Consiglio regionale, sono il tesoriere (agente contabile esterno) e l’economo (agente contabile interno);
  4. di incaricare quale struttura competente ai fini della tenuta e aggiornamento dei dati dell’Anagrafe degli agenti contabili istituita in apposito sistema informativo presso la Corte dei conti il Servizio consiliare competente in materia di bilancio;
  5. di dare atto che il tesoriere (agente contabile esterno) e l’economo (agente contabile interno), tenuti alla redazione del relativo conto giudiziale, entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto, rispettivamente, al Servizio consiliare competente in materia di bilancio e al Servizio consiliare competente in materia di servizi economali;
  6. di individuare, rispettivamente, nel responsabile dell’unità operativa organica competente in materia di bilancio per il conto presentato dal tesoriere (agente contabile esterno) e nel dirigente gerarchicamente sovraordinato all’economo per il conto presentato da quest’ultimo (agente contabile interno), il responsabile del procedimento, di cui all’articolo 139 del D. Lgs. n. 174/2016;
  7. di stabilire che i responsabili del procedimento di cui al punto precedente provvedono:
    1. alla verifica o controllo amministrativo del conto previsti dalla vigente normativa;
    2. all'inoltro del conto alla struttura consiliare individuata quale organo di controllo interno per l'acquisizione della relazione;
    3. alla parificazione del conto, con formale provvedimento di approvazione;
    4. al deposito del conto, entro trenta giorni dall’approvazione, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti del Veneto, mediante modalità telematiche tramite il Sistema Informativo Resa Elettronica Conti (SIRECO) dal portale servizi on line della Corte dei conti (https://portaleservizi.corteconti.it/);
  8. di individuare nel servizio consiliare competente in materia di bilancio l’organo di controllo interno con il compito di relazionare, ai sensi dell’articolo 139, comma 2 del D. Lgs. n. 174/2016;
  9. di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

Torna indietro