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Materia: Consiglio regionale
Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 30 del 11 aprile 2018
Adempimenti in materia di agenti contabili.
1. I riferimenti normativi
Il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124” (di seguito decreto) nella Parte III stabilisce le regole del “giudizio sui conti”.
Con specifico riferimento al Capo I, gli articoli 137, 138, 139 e 140 del decreto prevedono:
Art. 137 - (Ambito del giudizio di conto)
1. La Corte dei conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto a termini di legge.
Art. 138 - (Anagrafe degli agenti contabili)
1. Le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale.
2. Presso la Corte dei conti è istituita e tenuta in apposito sistema informativo una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con riferimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.
3. Ai fini del deposito dei conti e dei relativi atti e documenti, è consentito l'utilizzo delle modalità stabilite con i decreti di cui all'articolo 6 comma 3.
4. I conti giudiziali e i relativi atti o documenti sono trasmessi alla Corte dei conti mediante tecnologie dell'informazione e della comunicazione. I relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo d'udienza.
5. All'anagrafe di cui al comma 2 possono accedere le amministrazioni interessate, le sezioni giurisdizionali e le procure territorialmente competenti, secondo modalità stabilite ai sensi dell'articolo 6. comma 3.
Art. 139 - (Presentazione del conto)
1. Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo il diverso termine previsto dalla legge, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.
2. L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che, espletata la fase di verifica o controllo amministrativo previsti dalla vigente normativa, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.
3. Le modalità di presentazione dei conti possono essere adeguate con legge statale o regionale alle esigenze specifiche delle singole amministrazioni, comunque nel rispetto dei principi e delle disposizioni in tema di contabilità generale dello Stato. Restano ferme le disposizioni legislative e regolamentari che, per le rispettive amministrazioni, prevedono ulteriori adempimenti in materia.
Art. 140 - (Deposito del conto)
1. Il conto, munito dell'attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione giurisdizionale competente, che lo trasmette al giudice designato quale relatore dal presidente. Di tale deposito la competente procura regionale acquisisce notizia mediante accesso all'apposito sistema informativo relativo ai conti degli agenti contabili . I conti giudiziali dei contabili di gestioni della stessa specie possono essere riuniti in uno o più conti riassuntivi a cura dell'amministrazione interessata.
2. Il conto, idoneo per forma e contenuto a rappresentare i risultati della gestione contabile propria dell'agente, può essere compilato e depositato anche mediante modalità telematiche.
3. Il deposito del conto costituisce l'agente dell'amministrazione in giudizio.
4. La segreteria della sezione verifica annualmente, anche su segnalazione degli organi di controllo di ciascuna amministrazione, il tempestivo deposito del conto e, nei casi di mancato deposito, tramite elenco anche riepilogativo, comunica l'omissione al pubblico ministero, ai fini della formulazione di istanza per resa di conto.
5. Gli allegati e la correlata documentazione giustificativa della gestione non sono trasmessi alla Corte dei conti unitamente al conto, salvo che la Corte stessa lo richieda. La documentazione è tenuta presso gli uffici dell'amministrazione a disposizione delle competenti sezioni giurisdizionali territoriali nei limiti di tempo necessari ai fini dell'estinzione del giudizio di conto.
2. Gli adempimenti conseguenti al d.lgs. n. 174 del 2016 e l’autonomia del Consiglio regionale
Dalla sopra esplicitata normativa nazionale in tema di agenti contabili conseguono precisi adempimenti per le pubbliche amministrazioni.
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal D. Lgs. n.174/2016, preso atto della disciplina attuativa adottata dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2137 del 19 dicembre 2017 e nell’ambito dell’autonomia amministrativa, organizzativa, di bilancio e contabile del Consiglio regionale (Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53), si propone quanto segue.
I soggetti che possono e devono essere considerati agenti contabili, anche in base ai più recenti indirizzi giurisprudenziali della Corte dei conti (cfr. sentenza della Corte dei conti sezione giurisdizionale regionale per il Veneto n. 159/2016) sono il tesoriere (agente contabile esterno) e l’economo (agente contabile interno), entrambi previsti dal vigente Regolamento interno di amministrazione, contabilità e servizi in economia approvato con deliberazione del Consiglio regionale 25 giugno 2008, n. 27.
Nello specifico, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 138 sopra richiamato, si ritiene di proporre con il presente provvedimento quanto segue:
Nello specifico, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 139 sopra richiamato, si ritiene di proporre con il presente provvedimento quanto segue:
Nello specifico, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 140 sopra richiamato, si ritiene di proporre con il presente provvedimento quanto segue:
Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.
L'UFFICIO DI PRESIDENZA
delibera
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