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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 13 del 06 febbraio 2018


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 93 del 19 dicembre 2017

Provvedimenti attuativi del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2017 - 2019: adozione della "Procedura per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti del Consiglio regionale del Veneto", ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001".

Come noto la legge 6 novembre 2012, n. 190 (legge anticorruzione) ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'art. 54 bis, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", il c.d. whistleblower.

Tale disposizione allo stato, così prevede:

"1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.

4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni".

Trattasi di una norma che delinea una protezione generale ed astratta, alla quale deve essere data concreta attuazione, dalle singole amministrazioni, con l'individuazione di una procedura che garantisca una effettiva ed efficace tutela del dipendente che segnali una condotta illecita.

Quanto sopra assume maggior significato e rilevanza alla luce della recentissima modifica sopravvenuta, ed allo stato non ancora in vigore, con la legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (G.U. n. 291 del 14 dicembre 2017)

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA 2016) riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala un illecito tra le misure obbligatorie di prevenzione della corruzione.

Nel pieno rispetto di quanto prescritto dalla normativa anticorruzione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2017 – 2019 approvato con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 7 del 31 gennaio 2017, ha previsto fra le sue misure attuative, la tutela dei dipendenti pubblici che segnalano illeciti ed ha incaricato il Responsabile per la prevenzione della corruzione, tra l’altro, di promuovere iniziative volte ad assicurare una efficace attività di sensibilizzazione e comunicazione sui diritti e gli obblighi relativi alla segnalazione di comportamenti illeciti e alla effettività di tutela del dipendente che li segnala, definendo, e così ponendo a sistema quanto peraltro già attuato in occasione del precedente periodo di programmazione triennale, la adozione della procedura relativa alle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti pubblici nel rispetto dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 (cd whistleblower) e le relative modulistiche di segnalazione di presunti illeciti e di presunte condotte discriminatorie a seguito della loro segnalazione.

Sul punto deve darsi altresì conto di quanto disposto dalla Autorità Nazionale Anti-Corruzione, la quale nell'esercizio del potere di indirizzo sulle misure di prevenzione della corruzione nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni, ha emanato un provvedimento, la determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, contenente le "Linee guida in materia di Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)", che oltre ad anticipare in significativa misura le disposizioni normative recentemente introdotte, propone un modello procedurale per la gestione delle segnalazioni, da adattare alle specifiche esigenze organizzative proprie di ciascuna amministrazione.

La determinazione dell'Autorità ha, in particolare, indicato il Responsabile della prevenzione della corruzione quale soggetto "...funzionalmente competente a conoscere di eventuali fatti illeciti al fine di predisporre...le misure volte a rafforzare il Piano di prevenzione della corruzione...", auspicando che le segnalazioni, nell'ambito delle amministrazioni, vengano inviate direttamente allo stesso.

In conformità alle citate Linee guida e in considerazione di quanto stabilito dal PNA e dalla normativa vigente in materia oltre che dallo stesso Pianto triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, il Responsabile della prevenzione della corruzione, dott. Carlo Giachetti, ha predisposto la "Procedura per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 54-bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i." (Allegato A), unitamente ai moduli "Modulo per segnalazione di presunti illeciti al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione del Veneto" (Allegato A1) e "Modulo di segnalazione per presunta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione della Regione del Veneto" (Allegato A2).

Quanto sopra nelle more della messa a disposizione da parte di ANAC della piattaforma Open source con la quale sarà resa disponibile alle amministrazioni pubbliche, attraverso l’utilizzo di crittografie moderne e standard, una tecnologia, anche informatica, per la tutela della riservatezza dell’identità dei segnalanti.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-  udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

-  vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

-  visto il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica, approvato, con la delibera n. 72 del 2013, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

-  visto la determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione recante "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione";

-  vista la determinazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 6 del 28 aprile 2015 recante "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)";

-  vista la propria deliberazione n. 7 del 31 gennaio 2017 recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017 – 2019”;

-  dato atto che il Comitato di direzione è stato sentito nella seduta del 18 dicembre 2017;

-  a voti unanimi e palesi

delibera

  1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
  2. di adottare la "Procedura per la segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 54-bis del D.Lgs. 165/2001 s.m.i.", di cui all'Allegato A;
  3. di adottare il "Modulo per la segnalazione di presunti illeciti al Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale del Veneto" di cui all'Allegato A1 e il "Modulo di segnalazione per presunta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione del Consiglio regionale del Veneto" di cui all'Allegato A2;
  4. di dare informativa alle organizzazioni sindacali del presente provvedimento;
  5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato per esteso, sia nel BURVET, sia nel sito web istituzionale del Consiglio regionale del Veneto, sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni.

(seguono allegati)

DUPCR_093_-_Allegato_A0_362635.pdf
DUPCR_093_-_Allegato_A1_362635.pdf
DUPCR_093_-_Allegato_A2_362635.pdf

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