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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 13 del 06 febbraio 2018


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 89 del 07 dicembre 2017

Disciplina della mobilità esterna applicabile al personale del Consiglio regionale del Veneto.

1.   L’attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale 2017-2019

Con deliberazione n. 64 del 28 luglio 2017 è stata approvata la Programmazione triennale dei fabbisogni di personale, dalla quale si evince la necessità di acquisire nuove risorse umane. Si tratta del primo piano approvato per il Consiglio regionale dopo l’entrata in vigore della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53 di autonomia del Consiglio regionale che ha segnato la separazione del ruolo del personale del Consiglio stesso da quello della Giunta regionale in attuazione dello Statuto del Veneto.

Nello stesso provvedimento è evidenziato che, in forza dell’articolo 30, comma 2-bis del D.lgs. 165/2001, prima di espletare procedure concorsuali per l’assunzione di nuove unità di personale è obbligatorio attivare le procedure di mobilità.

2.   La disciplina sulla mobilità

La disciplina di legge sulla mobilità è contenuta nell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nell’articolo 41 della predetta legge 53/2012 che dispone:

1. La mobilità dei dipendenti a tempo indeterminato, ivi compreso il personale dirigenziale, tra il Consiglio regionale e la Giunta regionale è assunta come generale criterio di organizzazione ai fini della migliore funzionalità delle rispettive strutture operative e dell’utilizzazione ottimale delle risorse nonché dello sviluppo professionale del dipendente.

2. La mobilità di cui al comma 1 è disciplinata da intese tra l’Ufficio di presidenza e la Giunta regionale nonché dal regolamento interno di amministrazione e organizzazione.

3. La mobilità, i comandi e i distacchi di personale tra il Consiglio regionale e altri enti e amministrazioni si conformano alla disciplina statale e regionale in materia.

Pertanto, risulta ora opportuno definire la disciplina della mobilità di personale tra il Consiglio regionale del Veneto e le altre amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del D.lgs. 165/2001 tenuto conto:

- dell’opportunità di un certo grado di omogeneizzazione con quanto vigente in materia di mobilità esterna per il personale della Giunta regionale, in virtù del principio generale di armonizzazione delle politiche del personale stabilito dall’articolo 39 della L.r. 53/2012;

- di quanto già stabilito in materia dalla contrattazione collettiva in virtù dell’articolo 40 del d.lgs. 165/2001 che dispone:

“[…] Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità, la contrattazione collettiva è consentita nei limiti previsti dalle norme di legge[…]”.

Del contenuto della presente deliberazione è stata data l’informazione preventiva alle OO.SS. ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. 165/2001.

Tutto ciò premesso, il relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-  udito il relatore, il quale dà atto che la competente struttura consiliare ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;

-  vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 53;

-  ritenuto di dover provvedere nel senso proposto;

-  a voti unanimi e palesi;

delibera

  1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;
  2. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la disciplina della mobilità esterna del personale applicabile al Consiglio regionale del Veneto come dall’allegato A, che forma parte integrante del presente provvedimento;
  3. di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione organizzazione e personale per gli adempimenti di competenza ai sensi di quanto previsto all'articolo 56, comma 16, della l.r. 53/2012;
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi di spesa;
  5.  di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

(seguono allegati)

DUPCR_089_-_Allegato_362631.pdf

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