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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 13 del 06 febbraio 2018


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 84 del 29 novembre 2017

Aggiornamento della ripartizione dei compiti di istruttoria tra i componenti dell'Ufficio di presidenza.

L’Ufficio di presidenza è, come è noto, tra gli organi regionali di rilevanza costituzionale (articolo 122 Costituzione).

Le sue funzioni sono così determinate dallo Statuto del Veneto:

Art. 41 - Funzioni dell’Ufficio di presidenza.

1. L’Ufficio di presidenza:

a) collabora con il Presidente nell’esercizio dei suoi compiti;

b) assicura le prerogative e i diritti dei consiglieri;

c) coordina e vigila sul buon andamento degli organi consiliari in base agli indirizzi forniti dai presidenti dei gruppi consiliari;

d) definisce gli obiettivi e gli indirizzi per l’organizzazione degli uffici consiliari e verifica annualmente i risultati della gestione;

e) amministra i fondi stanziati per il funzionamento del Consiglio;

f) esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dallo Statuto, dalle leggi regionali e dal Regolamento.

[…]

Tali funzioni sono ulteriormente precisate dal Regolamento che disciplina anche le modalità di funzionamento dell’Ufficio:

Articolo 17- Funzioni dell’Ufficio di presidenza

1. L’Ufficio di presidenza, oltre a quanto disposto dall’articolo 41 dello Statuto, esercita le seguenti funzioni:

a) delibera la proposta di bilancio preventivo e di conto consuntivo del Consiglio regionale, da sottoporre all’approvazione del Consiglio e demanda alla Giunta regionale di iscrivere nel bilancio della Regione il necessario stanziamento;

b) delibera i prelevamenti di somme dai fondi di riserva e la loro conseguente iscrizione ai vari articoli del bilancio, come pure gli storni da capitolo a capitolo;

c) amministra i fondi per il funzionamento del Consiglio regionale, annualmente stanziati nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale;

d) sovrintende al funzionamento delle strutture organizzative e amministrative del Consiglio e delibera i provvedimenti riguardanti il personale nei casi previsti dalla legge;

e) promuove, coordina e programma le iniziative di comunicazione istituzionale e di informazione relative alle attività del Consiglio;

f) assicura ai gruppi consiliari le risorse necessarie per il loro funzionamento;

g) coordina l’attività delle commissioni, al fine di garantire il rispetto del programma e del calendario dei lavori di cui al titolo II, capo I, e assicura i mezzi necessari al funzionamento delle medesime;

h) delibera in ordine alle missioni istituzionali e alla composizione delle deputazioni consiliari;

i) disciplina l’accesso all’aula e alle sue pertinenze;

l) esercita le altre funzioni ad esso demandate dallo Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 18 - Sedute dell’Ufficio di presidenza.

1. L’Ufficio di presidenza può deliberare con la presenza di almeno tre componenti, salvi i casi in cui la presenza di tutti i componenti sia disposta espressamente per legge o per Regolamento.

2. Ogni componente dell’Ufficio di presidenza può fare iscrivere all’ordine del giorno della riunione argomenti di competenza dell’Ufficio medesimo.

3. Il Segretario generale del Consiglio partecipa alle sedute dell’Ufficio di presidenza e ne redige il processo verbale.

L’Ufficio di presidenza esercita collegialmente le proprie funzioni.

Lo svolgimento di tali competenze richiede peraltro un’attività di preparazione e di istruttoria nelle varie materie che viene svolta dalle strutture organizzative della Segreteria generale del Consiglio regionale.

Per esigenze di funzionalità ed efficienza e per prassi costante la sovrintendenza di tale attività istruttoria è ripartita tra i componenti dell’Ufficio di presidenza per materie omogenee. Tale richiamata prassi trova in ogni caso puntuale sostegno nel comma 2 del sopra riportato articolo 18 del Regolamento.

Nel definire tale ripartizione occorre naturalmente tenere conto delle funzioni proprie del Presidente, dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari, come, a loro volta, definite da Statuto e Regolamento.

Al Presidente lo Statuto riserva le seguenti funzioni:

Articolo 40 – Presidente del Consiglio regionale

1. Il Presidente del Consiglio regionale:

a) rappresenta il Consiglio, lo convoca e ne dirige i lavori, secondo le modalità previste dal Regolamento;

b) cura le relazioni istituzionali del Consiglio;

c) garantisce il rispetto dello Statuto e del Regolamento;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento.

Funzioni che nel Regolamento sono così ulteriormente precisate:

Articolo 14 –Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, ne è l’oratore ufficiale e adempie ai compiti previsti dall’articolo 40 dello Statuto.

2. Il Presidente stabilisce l’ordine del giorno delle sedute del Consiglio conformemente al programma e al calendario approvati ai sensi degli articolo 39 e 40, dirige e modera la discussione, mantiene l’ordine, giudica della ricevibilità dei testi e assicura l’osservanza del Regolamento. Dà la parola, pone le questioni, stabilisce l’ordine delle votazioni, ne annuncia il risultato e chiarisce il significato del voto. Convoca e presiede l’Ufficio di presidenza e la Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.

Le funzioni proprie dei Vicepresidenti sono disciplinate dal Regolamento:

Articolo 15 – Vicepresidenti

1. I vicepresidenti collaborano con il Presidente ed esercitano le funzioni a essi dallo stesso delegate.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente che, in sede di elezione alla carica, ha ottenuto il maggior numero di voti o, a parità di voti, dal vicepresidente più anziano di età.

3. Nel caso di contemporaneo impedimento del Presidente e del vicepresidente di cui al comma 2, le funzioni sono esercitate dall’altro vicepresidente.

Infine i compiti dei consiglieri segretari sono così determinati dal Regolamento:

Articolo 16 – Consiglieri segretari

1. I consiglieri segretari sovrintendono, a turno, alla redazione del verbale delle sedute pubbliche e redigono il verbale delle sedute segrete; procedono agli appelli nominali; tengono nota dei consiglieri che hanno chiesto la parola secondo l’ordine; accertano il risultato delle votazioni; verificano la fedele e tempestiva pubblicazione dei resoconti; verificano il testo dei progetti di legge e di quanto altro viene deliberato dal Consiglio; collaborano con il Presidente al regolare andamento dell’attività del Consiglio regionale; sovrintendono, secondo le disposizioni del Presidente, al cerimoniale, alla polizia e ai servizi interni.

A seguito del rinnovo dell’Ufficio di presidenza, come previsto dall’articolo 10, comma 2 del Regolamento, avvenuto in data 27 novembre 2017 con deliberazione del Consiglio regionale, che prevede la riconferma parziale dei propri componenti, vi è la necessità di aggiornare la deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 162 del 15 dicembre 2015, alla luce anche della programmazione dell’attività nella seconda parte della legislatura.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

- udito il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l’osservanza delle norme regionali e statali in materia; 

- vista la propria deliberazione n. 162 del 15 dicembre 2017;

- a voti unanimi e palesi;

delibera

di approvare, per le motivazioni e con le finalità in premessa precisate, la nuova ripartizione dei compiti di istruttoria tra i componenti dell’Ufficio di presidenza come determinata nell’allegata tabella che forma parte integrante del presente provvedimento, ferme restando le funzioni proprie del Presidente, dei vicepresidenti e dei consiglieri segretari, come disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento, nonché la facoltà del Presidente di provvedere ad eventuali deleghe.

(seguono allegati)

DUPCR_084_-_Allegato_362626.pdf

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