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Scarica versione stampabile Deliberazione Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale

Bur n. 13 del 06 febbraio 2018


Materia: Consiglio regionale

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale n. 83 del 29 novembre 2017

Codice della giustizia contabile approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174: adempimenti amministrativi.

In data 6 ottobre 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 recante “Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”.

La delega conferita al Governo ed esercitata con il suddetto decreto legislativo, era finalizzata al riordino e ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, con particolare riguardo alla ridisciplina delle fasi del giudizio secondo principi di effettività, alla unificazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante, sul recepimento dei principi del “giusto processo”, nei giudizi di responsabilità per danno erariale; ma in particolare, per quanto in questa sede maggiormente interessa e rileva, sulla ridefinizione delle norme finalizzate a rendere più certa l’esecuzione delle sentenze di condanna anche prevedendo l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI, titolo III, capo II, del codice civile.

Ne è conseguita, in sede di esercizio della delega, la puntuale disciplina della esecuzione delle sentenze di condanna (Parte VII, Titoli I, Capo II del decreto legislativo).

Tra gli adempimenti che il decreto legislativo sopra richiamato prevede in tema di disciplina della esecuzione delle sentenze di condanna, la necessità che ogni amministrazione o ente, in quanto potenziali titolari di credito conseguente a decisioni di condanna, provvedano alla individuazione dell’ufficio designato alla riscossione dei crediti.

Tale adempimento è, in particolare, espressamente previsto dall’articolo 214 recante “attività esecutiva dell’amministrazione o dell’ente danneggiato” che prevede per la riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei conti e per la cura dei relativi adempienti, come l’organo di governo della amministrazione o dell’ente provvedano ad individuare l’ufficio competente a ciò designato.

L’ufficio designato ed il suo titolare saranno, in particolare, tenuti a comunicare tempestivamente al procuratore generale della Corte dei conti l’inizio della procedura di riscossione ed il nominativo del responsabile del procedimento, avviando immediatamente la azione di recupero del credito secondo una delle modalità previste dal codice di giustizia contabile (articolo  214), non appena la amministrazione risulti notiziata della sentenza di condanna mediante sua notifica con formula esecutiva.

Sull’ufficio ed a carico del relativo titolare, graveranno, per la eventuale mancata attuazione del recupero, le conseguenti responsabilità per danno erariale e di natura disciplinare, dirigenziale e penale.

Ne consegue la esigenza di individuare, nell’ambito della organizzazione delle strutture del Consiglio regionale, così come definite da ultimo con deliberazione n. 46 del 19 luglio 2016, la struttura che, in relazione alle figure professionali dei dirigenti ad essa assegnati, sia ritenuta a ciò particolarmente idonea, in ragione degli adempimenti di cui va assicurata la puntuale attuazione, ritenendo di individuare detta struttura nel Servizio affari giuridici e legislativi.

Tutto ciò premesso, il Relatore propone di sottoporre all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza il seguente provvedimento.

L'UFFICIO DI PRESIDENZA

-  udito il Relatore, il quale dà atto che il Servizio competente ha dichiarato che la pratica è stata regolarmente istruita con l'osservanza delle norme regionali e statali in materia;      

-  visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 recante “Codice di giustizia contabile”;

-  viste le proprie deliberazioni da n. 61 a n. 66 del 18 luglio 2013, n. 49 del 15 luglio 2014 e n. 152 del 1 ottobre 2015;

-  a voti unanimi e palesi;

delibera

1)  di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2)  di individuare, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 recante “Codice di giustizia contabile”, articolo 214, quale ufficio designato alla riscossione di crediti liquidati dalla Corte dei conti con sentenza esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale, il Servizio affari giuridici e legislativi ed il suo dirigente capo servizio responsabile, dott. Carlo Giachetti;

3)  di pubblicare nel BURVET la presente deliberazione in forma integrale, a cura della Segreteria generale.

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