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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 63 del 12 maggio 2023


Materia: Agricoltura

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 32 del 12 maggio 2023

Proroga dei termini di presentazione delle domande di aiuto e di conferma per alcuni bandi del CSR 2023-2027, del PSR 2014-2022 e delle programmazioni precedenti dello sviluppo rurale. DGR n. 165/2023, n. 166/2023, n. 167/2023 e n. 296/2023. Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 2021/2115.

Note per la trasparenza

In base a quanto previsto dal Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021, sulla base dello schema di decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste presentato in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome il 10 maggio 2023, si dispone la proroga al 15 giugno 2023 della scadenza dei termini di presentazione delle domande di conferma del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 per gli impegni pluriennali assunti nell'attuale periodo di programmazione e in quelli precedenti di cui alle DGR n. 165/2023, n. 166/2023 e n. 167/2023. La proroga al 15 giugno 2023 riguarda inoltre anche il bando approvato con DGR n. 296/2023 relativo all’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per gli interventi SRA 03, 08, 10, 14, 29 e SRB 01 Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027.

Il Presidente

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei Fondi Strutturali e d’investimento europei;

VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014);

VISTA l’Intesa sulla proposta di riparto degli stanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 2014-2020 del 16 gennaio 2014 (n. 8/CSR), con cui la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’accordo sul riparto della quota FEASR tra le Regioni, le Province autonome e i programmi nazionali;

VISTO l’Accordo di Partenariato per l’Italia sull'uso dei fondi strutturali e di investimento per la crescita e l'occupazione nel 2014-2020 trasmesso alla Commissione europea il 22 aprile 2014 e adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;

VISTA la DGR n. 410 del 25 marzo 2013, che definisce il percorso della programmazione unitaria regionale;

VISTA la DGR n. 657 del 13 maggio 2014, che approva il “Rapporto di sintesi della strategia regionale unitaria 2014-2020”;

VISTA la Deliberazione n. 71/CR del 10 giugno 2014, con cui la Giunta regionale ha approvato la proposta di Programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 (PSR 2014-2020);

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 41 del 9 luglio 2014, di adozione del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020;

VISTA la Decisione di esecuzione C(2015) 3482 del 26 maggio 2015 con cui la Commissione europea ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale della Regione del Veneto e ha concesso il sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR;

VISTA la DGR n. 947 del 28 luglio 2015 con cui la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, e le successive modifiche, tra cui quella conseguente al Regolamento UE 2020/2220 che ha esteso la durata del Programma fino al 31 dicembre 2025;

DATO ATTO che, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 della Commissione del 26 marzo 2021, è concessa agli Stati membri maggiore flessibilità nella fissazione del termine ultimo per la presentazione della domanda unica, delle domande di aiuto o delle domande di pagamento, al fine di tenere maggiormente conto delle loro circostanze specifiche; la medesima flessibilità deve applicarsi anche alla data di presentazione delle modifiche di cui all’art. 15, paragrafo 2, del medesimo regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;

VISTA la Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 113 del 26 luglio 2022 di approvazione della proposta Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTO il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 dell’Italia (PSN PAC);

VISTA la Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 8645 final del 2 dicembre 2022 con cui la Commissione europea ha approvato il Piano Strategico Nazione della PAC 2023-2027 dell’Italia;

VISTA la DGR n. 1067 del 3 agosto 2021 che aggiorna il Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali adottato;

VISTA la DGR n. 15 del 10 gennaio 2023 di approvazione dell’ultima versione del testo del Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2020, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio;

VISTA la DGR n. 165 del 24 febbraio 2023 “Programma di sviluppo rurale 2014 - 2022. Apertura termini anno 2023 per la presentazione delle domande di conferma di impegni pluriennali ancora in essere assunti nei precedenti e nel periodo di programmazione 2007-2013 prima dell'anno 2012. Regolamento (UE) n. 1305/2013”;

VISTA la DGR n. 166 del 24 febbraio 2023 “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022. DGR n. 396/2018. Apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per il sesto anno per il tipo d'intervento 10.1.2 Ottimizzazione ambientale delle tecniche agronomiche ed irrigue. Regolamento (UE) n. 1305/2013”;

VISTA la DGR n. 167 del 24 febbraio 2023 “Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2014-2022. DGR n. 736/2018, n. 376/2019 e n. 218/2022. Apertura dei termini di presentazione delle domande di conferma per l'anno 2023 per alcuni tipi d'intervento della misura 8, 10 e 11. Regolamento (UE) n. 1305/2013”;

DATO ATTO che le citate DGR n. 165/2023, n. 166/2023 e n. 167/2023 hanno fissato al 15 maggio 2023 il termine ultimo per la presentazione delle domande;

VISTA la DGR n. 14 del 10 gennaio 2023 con cui la Giunta regionale ha approvato il Complemento per lo Sviluppo Rurale del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 per il Veneto (CSR 2023-2027);

VISTA la DGR n. 1647 del 19 dicembre 2022 che ha approvato lo schema di Convenzione di delega ad AVEPA in qualità di Organismo intermedio per le funzioni di ricezione, istruttoria, ammissibilità, finanziabilità, liquidazione delle domande presentate a seguito dei bandi di apertura dei termini del Complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto;

VISTA la DGR n. 120 del 6 febbraio 2023 che approva il Piano pluriennale di attivazione dei bandi regionali del Complemento regionale per lo sviluppo rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto;

VISTA la DGR n. 296 del 21 marzo 2023 che ha disposto l’apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto per gli interventi SRA03 – Tecniche di lavorazione ridotta dei suoli (Azione 3.1 – Adozione di tecniche di Semina su sodo/No tillage NT); SRA08 – Gestione prati e pascoli permanenti (Azione 8.1 – Gestione sostenibile dei prati permanenti e Azione 8.3 - Gestione sostenibile dei pascoli permanenti incluse le pratiche locali tradizionali); SRA10 – Gestione attiva infrastrutture ecologiche (Azione 10.1 - Gestione attiva formazioni arboreo arbustive e Azione 10.3 - Gestione attiva di boschetti nei campi); SRA14 – Allevatori custodi dell’agrobiodiversità; SRA29 – Pagamenti per adozione e mantenimento di agricoltura biologica (Azione 29.1 – Conversione all’agricoltura biologica e Azione 29.2 Mantenimento dell’agricoltura biologica); SRB01 – Sostegno zone con svantaggi naturali montagna del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027;

DATO ATTO che la citata DGR n. 296/2023 ha fissato al 15 maggio 2023 il termine ultimo per la presentazione delle domande;

DATO ATTO che, sulla base delle difficoltà derivanti dal nuovo quadro programmatorio particolarmente composito, complicato dall’emergenza idrica che, in ampi territori, ha causato ritardi nelle decisioni aziendali legate alla disponibilità di acqua irrigua che hanno ostacolato le procedure di presentazione delle domande di accesso agli aiuti della politica agricola comune, il Ministero dell’agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste ha proposto in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome il 10 maggio 2023 lo schema di decreto “Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l’anno 2023”;

DATO ATTO che il citato Decreto ministeriale in fase di emanazione proroga al 15 giugno 2023 il termine per la presentazione delle domande di aiuto per il primo pilastro della PAC. Per le domande presentate oltre il termine del 15 giugno 2023 si applicano le riduzioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. 17 marzo 2023, n. 42. Le modifiche apportate alle domande presentate entro il 15 giugno 2023, con l’aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande tardive purché presentate entro il 10 luglio 2023. Il Decreto inoltre consente alle Regioni di applicare la medesima proroga dei termini per le domande a valere sul Programma di sviluppo rurale 2014-2022;

VISTA l’intesa ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 sullo schema di Decreto ministeriale espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome nella seduta del 10 maggio 2023;

DATO ATTO che la proroga dei termini riguarda i soggetti che devono presentare la domanda di conferma degli impegni pluriennali assunti nella attuale programmazione del PSR e nelle precedenti programmazioni a seguito delle DGR di apertura dei termini n. 165/2023, n. 166/2023 e n. 167/2023;

DATO ATTO che la proroga dei termini riguarda inoltre anche il bando approvato con DGR n. 296/2023 per gli interventi del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027 per il Veneto;

RITENUTO, pertanto, di prorogare le scadenze dei termini fissate con DGR n. 165/2023, n. 166/2023, n. 167/2023 e n. 296/2023 al 15 giugno 2023;

DATO ATTO che per le domande presentate oltre il termine del 15 giugno 2023 si applicano le riduzioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. 17 marzo 2023, n. 42;

DATO ATTO che le modifiche apportate alle domande presentate entro il 15 giugno 2023, con l’aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande tardive purché presentate entro il 10 luglio 2023;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54;

VISTO l’art. 6 della Legge regionale 1 settembre 1972 n. 12, come modificato dall’art. 6 della Legge regionale 10 dicembre 1973, n. 27;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di cui al primo comma, lett. d) del citato art. 6 della Legge regionale n. 27/1973;

TENUTO CONTO che il presente atto sarà sottoposto alla ratifica della Giunta regionale nella prima seduta utile;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di prorogare al 15 giugno 2023 la scadenza dei termini di presentazione della domanda di conferma degli impegni pluriennali assunti nella attuale programmazione del PSR 2014-2022 e nelle precedenti programmazioni a seguito delle deliberazioni di apertura dei termini n. 165/2023, n. 166/2023 e n. 167/2023 nonché dei termini di presentazione delle domande di aiuto sui bandi approvati con la DGR n. 296 del 21 marzo 2023 relativi agli interventi SRA 03, 08, 10, 14, 29 e SRB 01 del Complemento regionale per lo Sviluppo Rurale del PSN PAC 2023-2027;
  3. di dare atto che per le domande presentate oltre il termine del 15 giugno 2023 si applicano le riduzioni di cui all’art. 5 del D.Lgs. 17 marzo 2023, n. 42;
  4. di dare atto che le modifiche apportate alle domande presentate entro il 15 giugno 2023, con l’aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all’aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono considerate domande tardive purché presentate entro il 10 luglio 2023;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di incaricare la Direzione AdG FEASR Bonifica e Irrigazione dell’esecuzione del presente atto;
  7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
  8. di sottoporre il presente decreto alla ratifica da parte della Giunta regionale ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 12/1972, come modificato dall’art. 6 della L.R. n. 27/1973;
  9. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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