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Materia: Caccia e pesca
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83 del 29 settembre 2022
Stagione venatoria 2022/2023. Divieto dell'esercizio venatorio in terreni interclusi nell'Azienda Faunistico - Venatoria "Foramelle", nel Comune di Ronco all'Adige (VR). Art. 17 L.R. n. 50/1993.
Si stabilisce il divieto venatorio nei terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR), interclusi nell’AFV “Foramelle” non facenti parte dell’Azienda medesima.
Il Presidente
VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
VISTO, in particolare, l’art. 19, comma 1, della L. n. 157/1992 ai sensi del quale “Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica”;
VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della L. n. 157/1992;
VISTO, in particolare, l’art. 17, comma 1, della L.R. n. 50/1993, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia, sia in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all’art. 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica e per altre finalità;
VISTO il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 approvato con Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2;
VISTA la DGR n. 970 del 2 agosto 2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella Regione Veneto per la stagione 2022/2023;
VISTA l’istanza dell’Azienda Faunistico-Venatoria (AFV) “Foramelle”, acquisita a protocollo regionale n. 259984 in data 13 luglio 2022, volta a conseguire per la stagione venatoria 2022/2023 l’imposizione del divieto venatorio sui terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR) e individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Ronco all’Adige, Foglio 26, mappali 3, 36, 44, 46 e 47, mappali interclusi nell’AFV “Foramelle” non facenti parte dell’Azienda medesima;
RICHIAMATO il precedente DPGR n. 128 del 20 agosto 2021, con cui si vietava l’esercizio venatorio per la stagione 2021/2022 nei medesimi terreni sopra richiamati;
VISTO il parere espresso dall’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria – sede territoriale di Verona, trasmesso alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria con nota prot. n. 439370 del 23 settembre 2022, con il quale si attesta l’esigenza di vietare l’esercizio venatorio per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica sui terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR) come sopra indicati;
Dato atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,
decreta
Luca Zaia
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