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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 118 del 30 settembre 2022


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 83 del 29 settembre 2022

Stagione venatoria 2022/2023. Divieto dell'esercizio venatorio in terreni interclusi nell'Azienda Faunistico - Venatoria "Foramelle", nel Comune di Ronco all'Adige (VR). Art. 17 L.R. n. 50/1993.

Note per la trasparenza

Si stabilisce il divieto venatorio nei terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR), interclusi nell’AFV “Foramelle” non facenti parte dell’Azienda medesima.

Il Presidente

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTO, in particolare, l’art. 19, comma 1, della L. n. 157/1992 ai sensi del quale “Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica”;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della L. n. 157/1992;

VISTO, in particolare, l’art. 17, comma 1, della L.R. n. 50/1993, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia, sia in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all’art. 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica e per altre finalità;

VISTO il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 approvato con Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2;

VISTA la DGR n. 970 del 2 agosto 2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella Regione Veneto per la stagione 2022/2023;

VISTA l’istanza dell’Azienda Faunistico-Venatoria (AFV) “Foramelle”, acquisita a protocollo regionale n. 259984 in data 13 luglio 2022, volta a conseguire per la stagione venatoria 2022/2023 l’imposizione del divieto venatorio sui terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR) e individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Ronco all’Adige, Foglio 26, mappali 3, 36, 44, 46 e 47, mappali interclusi nell’AFV “Foramelle” non facenti parte dell’Azienda medesima;

RICHIAMATO il precedente DPGR n. 128 del 20 agosto 2021, con cui si vietava l’esercizio venatorio per la stagione 2021/2022 nei medesimi terreni sopra richiamati;

VISTO il parere espresso dall’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria – sede territoriale di Verona, trasmesso alla Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria con nota prot. n. 439370 del 23 settembre 2022, con il quale si attesta l’esigenza di vietare l’esercizio venatorio per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica sui terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR) come sopra indicati;

Dato atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

decreta

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2.  di disporre per le motivazioni esposte in premessa, per l’intera durata della stagione venatoria 2022/2023 il divieto venatorio di cui all’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993, nei terreni siti nel Comune di Ronco all’Adige (VR) individuati dai seguenti riferimenti catastali: Comune di Ronco all’Adige, Foglio 26, mappali 3, 36, 44, 46 e 47, mappali interclusi nell’AFV “Foramelle” non facenti parte dell’Azienda medesima;
  3.  di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  4. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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