Menu veloce: Pagina iniziale | Consultazione | Filtri di selezione | Contenuto
Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 111 del 16 settembre 2022


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 80 del 16 settembre 2022

Stagione venatoria 2022/2023. Divieto dell'esercizio venatorio in terreni ricadenti nel Comune di Valeggio sul Mincio in Provincia di Verona per ragioni connesse alla consistenza faunistica. Art. 17 L.R. n. 50/1993.

Note per la trasparenza

Si stabilisce il divieto dell’esercizio venatorio nei territori del Comune di Valeggio sul Mincio (VR), situati nell’Ambito Territoriale di Caccia VR 03, per ragioni connesse alla tutela e all’incremento della consistenza faunistica.

Il Presidente

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTO, in particolare, l’art. 19, comma 1, della L. n. 157/1992 ai sensi del quale “Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica”;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della L. n. 157/1992;

VISTO, in particolare, l’art. 17, comma 1, della L.R. n. 50/1993, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia, sia in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all’art. 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica e per altre finalità;

VISTO il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 approvato con Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2;

VISTA la DGR n. 970 del 2 agosto 2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella Regione Veneto per la stagione 2022/2023;

VISTA la richiesta pervenuta da parte dell’ATC VR 03 in data 31 agosto 2022, acquisita a protocollo regionale n. 390487, con la quale si richiede il divieto dell’esercizio venatorio nella ex ZRC denominata “Valeggio”, località Bodron, nel territorio ricadente nel Comune di Valeggio sul Mincio in Provincia di Verona per la stagione venatoria 2022/2023;

VISTO il verbale istruttorio prot. n. 429059 del 16.09.2022 a firma del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria che attesta che sulla porzione di territorio in parola, così come riportato nella planimetria di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Decreto, debba disporsi il divieto dell’esercizio venatorio per la stagione venatoria 2022-2023, per la tutela della consistenza faunistica;

CONSIDERATO che nell’area in parola, grazie alla tutela alla quale è stata sottoposta con la precedente pianificazione faunistico-venatoria, si è costituita una significativa popolazione di lepre (ma anche di altre specie), che, grazie alle densità raggiunte, ha avuto modo di diffondersi nei territori circostanti sottoposti alla gestione programmata della caccia oltre che di essere sottoposta alla cattura con successiva traslocazione in altre aree idonee alla specie;

CONSIDERATO che, con l’apertura all’esercizio venatorio su tali terreni, tale patrimonio costituito in anni di oculata gestione da parte dell’ATC VR 03, verrebbe distrutto da un eccessivo prelievo reso possibile dalle elevate densità animali presenti;

CONSIDERATO che le limitazioni previste dal presente atto consentiranno un’ottimale gestione del patrimonio faunistico presente, con possibilità quindi dello stesso di potersi irradiare nei territori limitrofi o di poter essere sottoposto ad altre forme di valorizzazione;

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,


 

decreta

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa e per l’intera durata della stagione venatoria 2022/2023, il divieto di esercizio venatorio di cui all’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993 nei territori del Comune di Valeggio sul Mincio (VR) riportati nella planimetria all’Allegato A, e situati nell’Ambito Territoriale di Caccia VR 03;
  3. di dare atto che è fatto salvo quanto previsto dal vigente calendario venatorio non in contrasto con il presente Decreto;
  4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(seguono allegati)

DPGR_2022_09_16_N080_All_A_485296.pdf

Torna indietro