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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 111 del 16 settembre 2022


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 76 del 16 settembre 2022

Stagione venatoria 2022/2023. Divieto dell'esercizio venatorio in terreni ricadenti nel Comune di Codognè in Provincia di Treviso per ragioni connesse alla consistenza faunistica. Art. 17 L.R. n. 50/1993.

Note per la trasparenza

Si stabilisce il divieto dell’esercizio venatorio nei territori del Comune di Codognè (TV), situati nell’Ambito Territoriale di Caccia TV 08, per ragioni connesse alla tutela e all’incremento della consistenza faunistica.

Il Presidente

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTO, in particolare, l’art. 19, comma 1, della L. n. 157/1992 ai sensi del quale “Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica”;

VISTA la Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della L. n. 157/1992;

VISTO, in particolare, l’art. 17, comma 1, della L.R. n. 50/1993, ai sensi del quale il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l’esercizio venatorio, sia per talune forme di caccia, sia in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all’art. 18 della L. n. 157/1992 per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica e per altre finalità;

VISTO il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2022-2027 approvato con Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2;

VISTA la DGR n. 970 del 2 agosto 2022 con la quale la Giunta regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella Regione Veneto per la stagione 2022/2023;

VISTA la richiesta pervenuta da parte dell’ATC TV 08 in data 13 settembre 2022, acquisita a protocollo regionale n. 422392, con la quale si richiede il divieto dell’esercizio venatorio nella ex ZRC denominata “Codognè” nel territorio ricadente nel Comune di Codognè in Provincia di Treviso per la stagione venatoria 2022/2023;

VISTO il verbale istruttorio prot. n. 429059 del 16.09.2022 a firma del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria che attesta che sulla porzione di territorio in parola, così come riportato nella planimetria di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente Decreto, debba disporsi il divieto dell’esercizio venatorio per la stagione venatoria 2022-2023, per la tutela della consistenza faunistica;

CONSIDERATO che l’area in parola è interessata da una popolazione di lepre quantitativamente rilevante, grazie anche all’oculata gestione messa in atto dell’ATC TV 08 in questi anni di funzionamento dell’ex ZRC, con beneficio per i territori circostanti nei quali la fauna potrà espandersi, sia in modo naturale attraverso l’irradiazione, sia attraverso straordinarie catture e successiva liberazione da parte dell’ATC stesso;

CONSIDERATO, altresì, che, oltre alle motivazioni di natura faunistica e gestionale, il divieto di caccia è motivato dalla necessità di assicurare la pubblica sicurezza in questa area caratterizzata da una elevata antropizzazione con presenza di nuclei abitativi all’interno del centro abitato di Codognè, in quanto la sua apertura all’attività venatoria potrebbe infatti arrecare disagi alla popolazione residente e ai numerosi frequentatori dell’area con conseguenti tensioni sociali nei confronti del mondo venatorio;

CONSIDERATO che le limitazioni previste dal presente atto consentiranno un’ottimale gestione del patrimonio faunistico presente, con possibilità quindi dello stesso di potersi irradiare nei territori limitrofi o di poter essere sottoposto ad altre forme di valorizzazione;

DATO ATTO che la Struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale,

decreta

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre, per le motivazioni esposte in premessa e per l’intera durata della stagione venatoria 2022/2023, il divieto di esercizio venatorio di cui all’art. 17, comma 1 della L.R. n. 50/1993 nei territori del Comune di Codognè (TV) riportati nella planimetria all’Allegato A, e situati nell’Ambito Territoriale di Caccia TV 08;
  3. di dare atto che è fatto salvo quanto previsto dal vigente calendario venatorio non in contrasto con il presente Decreto;
  4. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
  5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(seguono allegati)

DPGR_2022_09_16_N076_All_A_485292.pdf

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