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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 85 del 19 luglio 2022


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 57 del 12 luglio 2022

Divieto di pesca dell'Anguilla (Anguilla anguilla) sul Lago di Garda fino al 19 giugno 2023.

Note per la trasparenza

Con il presente atto, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della L.R. n. 19/1998, viene disposto di vietare la pesca dell’Anguilla (Anguilla anguilla) sul Lago di Garda fino al 19 giugno 2023.

Il Presidente

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 giugno 2022, “Proroga dell’ordinanza del 17 maggio 2011, e successive modificazioni, recante: «Misure urgenti di gestione del rischio per la salute umana connesso al consumo di anguille contaminate provenienti dal Lago di Garda», pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 2022, con la quale è stato vietato agli operatori del settore alimentare di immettere sul mercato o commercializzare al dettaglio le anguille provenienti dal Lago di Garda destinate all'alimentazione umana, in quanto le stesse sono risultate contaminate da PCDD/F e PCB oltre i limiti previsti dal regolamento (CE) 1881/2006, per un periodo di dodici mesi a far data dal 19 giugno 2022;

PRESO ATTO che tale provvedimento di proroga del Ministro della Salute si reitera annualmente a partire dal 17 maggio 2011;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 08 giugno 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 12 luglio 2021, con la quale, da ultimo, è stato ulteriormente prorogato il termine di validità della citata Ordinanza del 17 maggio 2011 per un periodo di dodici mesi a far data dal 19 giugno 2021;

RICHIAMATO il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 120 del 17 agosto 2021 con il quale è stato adottato il divieto di pesca dell'Anguilla sulla parte del Lago di Garda inclusa nella Regione Veneto fino al 19 giugno 2022, ad integrazione dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 08 giugno 2021;

PRESO ATTO che l’Ordinanza del Ministro della Salute del 16 giugno 2022 evidenzia che la situazione non presenta apprezzabili modifiche dei livelli di contaminanti, in ragione dei lunghi tempi di persistenza degli inquinanti nei sedimenti lacustri e nel muscolo delle anguille, come rilevato nel documento tecnico redatto ad esito della strategia di monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB delle anguille del lago di Garda;

CONSIDERATO che le motivazioni cautelative che hanno indotto il Ministro della Salute a disporre il divieto di commercializzazione delle anguille provenienti dal Lago di Garda destinate all'alimentazione umana, al fine di scongiurare pericoli per la salute umana connessi alla presenza di contaminanti in tale specie, debbano necessariamente estendersi anche all'eventualità di un consumo alimentare privato di anguille pescate nel Lago di Garda da parte di pescatori dilettantistico-sportivi;

CONSIDERATO, inoltre, che venendo meno la finalità del consumo alimentare, la pesca della specie Anguilla sul Lago di Garda debba essere vietata, assumendo carattere prevalente la finalità di salvaguardia della popolazione ittica appartenente a tale specie;

CONSIDERATO che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, sulla base dei dati e degli studi attualmente disponibili del Ministero della Salute, relativi alla contaminazione da diossine, furani e PCB diossina-simili (PCDD/F e PCB-DL) nella specie Anguilla presente nel Lago di Garda, ritiene che la situazione resti invariata rispetto agli anni precedenti e che una nuova valutazione potrà essere effettuata a seguito degli esiti del nuovo Piano di monitoraggio per l’anno 2022 “Strategia per il monitoraggio della contaminazione da PCDD/F e PCB nelle anguille (Anguilla anguilla, Linnaeus, 1758) del lago di Garda”, previsto dalla succitata Ordinanza del Ministro della Salute del 16 giugno 2022;

VISTO che la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria ritiene che le circostanze eccezionali di contaminazione sopra descritte possano compromettere la salvaguardia della popolazione della specie Anguilla presente nel Lago di Garda;

VISTO l'articolo 16, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, il quale prevede che "il Presidente della Giunta regionale, ove circostanze eccezionali lo richiedano, può disporre divieti o limitazioni all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente o di salvaguardare la popolazione ittica";

VISTO l'articolo 29, comma 1, lettera j) del Regolamento regionale 28 dicembre 2018, n. 6, il quale prevede che il prelievo dell'Anguilla (Anguilla anguilla) è vietato dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno;

VISTO il Decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero alle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo n. 403 del 25 luglio 2019 avente ad oggetto "Disposizioni nazionali sul periodo di chiusura annuale della pesca per la specie Anguilla europea", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 2019, con il quale è stato disposto per tutto il territorio nazionale un periodo di chiusura continuativo della pesca per la specie Anguilla europea (Anguilla anguilla) dal 1° gennaio fino al 31 marzo di ogni anno;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di considerare quanto riportato nelle premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  2. di disporre il divieto di pesca, sia professionale che sportivo-dilettantistica, dell'Anguilla (Anguilla anguilla) sulla parte del Lago di Garda inclusa entro il territorio della Regione del Veneto fino al 19 giugno 2023;
  3. di stabilire, per il medesimo ambito territoriale di cui al punto 2), il divieto di trattenimento e detenzione sul luogo di pesca (inclusa l'imbarcazione e relativo sito di approdo) di esemplari di Anguilla, da parte dei pescatori professionisti e dilettantistico-sportivi;
  4. di precisare che gli esemplari di Anguilla eventualmente catturati nel medesimo ambito territoriale di cui al punto 2) dovranno essere immediatamente liberati sul luogo di cattura;
  5. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria dell'esecuzione del presente atto;
  6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

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