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Materia: Caccia e pesca
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 129 del 20 agosto 2021
Divieto temporaneo di caccia in località di notevole interesse turistico (art. 17, comma 1, L.R. 50/93). Stagione venatoria 2021-2022.
Viene decretato il divieto di caccia fino all’ultimo giorno del mese di settembre della stagione venatoria 2021-2022, nelle località di notevole interesse turistico a tutela dell’integrità e della quiete della zona.
Il Presidente
VISTA la deliberazione n. 972 del 13.07.2021 con la quale la Giunta Regionale ha approvato il calendario per l’esercizio venatorio nella regione Veneto per la stagione 2021-2022;
VISTO il primo comma dell’art. 17 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n.50, il quale prevede che la caccia possa essere temporaneamente vietata in località di notevole interesse turistico a tutela dell’integrità e della quiete della zona;
VISTO che le suddette condizioni sono riscontrabili nelle sotto elencate località:
CONSIDERATA la necessità, nelle succitate località, di rinviare l’inizio dell’attività di caccia al mese di ottobre, come già avvenuto nelle trascorse stagioni venatorie;
CONSIDERATA l’opportunità di adottare un Decreto Presidenziale avente validità annuale;
Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stabilire che, fino all’ultimo giorno del mese di settembre, è vietata, nel corso della stagione venatoria 2021-2022, ogni forma di caccia nelle seguenti località di notevole interesse turistico a tutela dell’integrità e della quiete della zona:
a) per una profondità di m. 1.000 dal battente dell’onda verso terra e altrettanta distanza verso il mare:
b) per una profondità di m. 200 dal battente dell’onda verso terra e altrettanta distanza verso il mare:
c) sul lago di Garda e nella fascia di territorio che, per una profondità di 500 metri, affianca verso terra la strada “Gardesana orientale”, dal confine con la provincia di Brescia al confine con la provincia di Trento.
3. di stabilire che il regime temporaneo di divieto di cui al presente decreto non si applica all’interno degli istituti venatori privatistici (Aziende faunistico-venatorie e Aziende agri-turistico-venatorie di cui agli artt. 29 e 30 della L.R. n. 50/1993) comunque preclusi all’accesso a fini di fruizione turistica;
4. di dare atto che è fatto salvo quanto previsto dal vigente calendario venatorio non in contrasto con il presente decreto;
5. di trasmettere il presente decreto all’Unità Organizzativa Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria per gli adempimenti di competenza;
6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria dell’esecuzione del presente atto;
7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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