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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 93 del 13 luglio 2021


Materia: Organizzazione amministrativa e personale regionale

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 96 del 06 luglio 2021

Disposizioni relative all'organizzazione e alla gestione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. Individuazione delle figure di "Datore di Lavoro" per le sedi della Giunta regionale in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii..

Note per la trasparenza

Con il presente provvedimento si individuano, a seguito dell’avvenuta riorganizzazione delle strutture della Giunta regionale, le figure di “Datore di Lavoro” incaricate ai fini ed agli effetti delle disposizioni relative all’organizzazione e gestione della Salute e della Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., per le diverse sedi e strutture della Giunta regionale del Veneto, in conformità e secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.

Il Presidente

PREMESSO che il D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. all’art. 2, comma 1, definisce le varie figure incaricate dell’organizzazione e gestione della Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e, in particolare, definisce le figure di “Datore di Lavoro”, “Dirigente”, “Preposto”, “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”, “Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione”, “Medico Competente” e “Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza”, nonché i “Lavoratori”;

PREMESSO che l’art. 2, comma 1, lettera b), in particolare nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definisce il datore di lavoro quale “il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale”;

PREMESSO che l’art. 2, comma 1, lettera b), sopracitato prevede che il Datore di Lavoro sia “individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo”;

PREMESSO che la Regione del Veneto, come altre Pubbliche Amministrazioni con organizzazione funzionale complessa e articolata in varie strutture diffuse sul territorio regionale, nella propria autonomia e secondo la propria realtà organizzativa, adotta specifici provvedimenti per ottemperare agli adempimenti normativi e provvede ad individuare le figure previste;

VISTO l’art. 2, comma 2, lettera b) della LR n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii. che attribuisce alla Giunta regionale l’organizzazione e il funzionamento delle proprie strutture, ivi compresa l’assegnazione e la distribuzione delle risorse finanziarie, nonché il conferimento degli incarichi di direzione delle strutture regionali;

VISTO il proprio Decreto n. 17 del 6 febbraio 2020 con il quale sono stati individuati i Datori di Lavoro così come definiti dall’art. 2, comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

VISTE le deliberazioni n. 571 del 4 maggio 2021, n. 715 dell’8 giugno 2021 e n. 824 del 22 giugno 2021 con le quali sono state apportate modifiche all’assestamento della Organizzazione della Giunta Regionale;

DATO ATTO che con le succitate deliberazioni è stata istituita la Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico con la contestuale assegnazione delle sette preesistenti Unità Organizzative Genio Civile e della Unità Organizzativa Servizi Forestali rendendo così necessario il passaggio dei compiti di Datore di Lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., prima in capo al Direttore della Direzione Difesa del Suolo, al Direttore della Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico;

RITENUTO opportuno aggiornare l’elenco dei Datori di Lavoro per le sedi ed il personale della Giunta regionale, fermo restando l’autonoma organizzazione, con riferimento alla salute e sicurezza, del personale e delle sedi del Consiglio regionale;

RITENUTO, pertanto, tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali vengono svolte le attività, nonché della effettiva autonomia decisionale e di spesa dei singoli Direttori, di dover procedere all’individuazione dei Datori di Lavoro come definiti dall’art. 2, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 e ss.mm.ii.;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

  1. di approvare le premesse quali parti integranti del presente atto;
     
  2. di aggiornare l’elenco, con effetto dal 1 luglio 2021, dei Datori di Lavoro ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., per le sedi ed il personale della Giunta Regionale, come di seguito indicato:

 

DATORE DI LAVORO

SEDI E PERSONALE

Direttore della struttura competente in materia di personale attualmente denominata Direzione Organizzazione e Personale

Personale in servizio nelle sedi collocate nel territorio comunale del Comune di Venezia ad esclusione del personale in servizio presso le sedi della struttura del Genio Civile di Venezia, attualmente denominata Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia.

Personale in servizio presso la sede dell’Ispettorato di Porto di Rovigo.

Direttore della struttura competente in materia di coordinamento degli uffici territoriali dei Geni Civili e dei servizi Forestali attualmente denominata Direzione Uffici Territoriali per il Dissesto Idrogeologico

Personale in servizio nelle sedi collocate al di fuori del territorio comunale del Comune di Venezia, ad esclusione del personale in servizio presso la sede dell’Ispettorato di Porto di Rovigo. Personale in servizio presso le sedi della struttura del Genio Civile di Venezia, attualmente denominata Unità Organizzativa Genio Civile di Venezia

Direttore della struttura competente in materia di servizio fitosanitario regionale attualmente denominata UO Fitosanitario

Personale del servizio fitosanitario regionale presso la sede di Buttapietra (VR) e presso le altre sedi del territorio regionale.

Direttore della struttura competente per le Sedi di Roma e di Bruxelles attualmente denominata UO Rapporti con Unione Europea e Stato

Personale in servizio presso le sedi di Roma e Bruxelles

 

  1. di incaricare i Datori di Lavoro di cui al punto 2, dei compiti e degli obblighi previsti dal D.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e in particolare degli obblighi di cui all’art. 17 “Obblighi del datore di lavoro non delegabili” e all’art. 18 “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”;
     
  2. di disporre che, in caso di vacanza degli incarichi di Direttore individuati quali Datori di Lavoro al punto 2), fino al conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali, le funzioni di Datori di Lavoro sono assunte senza soluzione di continuità dai Direttori delle rispettive sovraordinate Aree;
     
  3. di dare atto che per il personale distaccato presso altre amministrazioni, ai sensi dell’art. 3 comma 6 del D.lgs. 81/08 e ss.mm.ii., tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono in capo alle amministrazioni ospitanti;
     
  4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
     
  5. di incaricare la Direzione Organizzazione e Personale dell’esecuzione del presente atto;
     
  6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Luca Zaia

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