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Materia: Designazioni, elezioni e nomine
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 172 del 28 dicembre 2018
Nomina del Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali di cui all'art. 4 della legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8.
Con il presente provvedimento si costituisce il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali di cui all’art. 4, della legge regionale n. 8 del 2018.
Il Presidente
VISTA la legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8 “Discipline del benessere e bio-naturali” che detta disposizioni in materia di discipline del benessere e bio-naturali, definisce elementi comuni di esercizio e percorsi formativi volontari, anche ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate”;
VISTO in particolare, l'art. 4 della legge regionale n. 8 del 2018 che istituisce presso la Giunta regionale il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali (di seguito denominato Comitato), stabilendo al comma 2 che lo stesso è nominato dal Presidente della Giunta regionale, ai sensi della legge regionale n. 27 del 1997 “Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi” e successive modificazioni, nella composizione che segue:
VISTA la nota 11 settembre 2018, prot. n. 368572, con cui la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi ha richiesto agli organismi regionali delle associazioni dei consumatori e degli utenti “Adiconsum Veneto, Adoc Veneto, Federconsumatori Veneto, Lega Consumatori Veneto, Unione Nazionale Consumatori" i nominativi dei due rappresentanti di cui all’art. 4, comma 2, lett. b) della legge regionale n. 8 del 2018;
VISTA la nota inviata in data 5 novembre 2018 con la quale i suddetti organismi regionali delle associazioni dei consumatori e degli utenti hanno provveduto d'intesa ad individuare quali rappresentanti in seno al Comitato i signori:
VISTA la nota 11 settembre 2018, prot. n. 368538, con cui la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi ha richiesto alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative “Confartigianato del Veneto, CNA Veneto, Casartigiani Veneto, Cisl Veneto, CGIL Veneto, UIL Veneto” i nominativi dei due rappresentanti di cui all’art. 4, comma 2, lett. c) della legge regionale n. 8 del 2018;
VISTA la nota inviata in data 5 novembre 2018 con la quale le predette organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative hanno provveduto d'intesa a individuare quali rappresentanti in seno del Comitato i signori:
PRESO ATTO che è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 66 del 6 luglio 2018 l’avviso pubblico n. 16 del 5 luglio 2018, con il quale è stata attivata la procedura per l’acquisizione delle candidature per la nomina dei tre esperti di chiara fama nelle discipline del benessere e bio-naturali di cui all'art.4, comma 2, lett. d) della legge regionale n. 8 del 2018;
VISTO il decreto della Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi n. 531 del 10 settembre 2018 con il quale sono state approvate le risultanze delle istruttorie relative alle proposte di candidatura presentate, dando atto del possesso della necessaria preparazione ed esperienza professionale da parte dei soggetti ammessi;
RITENUTO di individuare quali componenti esperti di chiara fama nelle discipline del benessere e bio-naturali di cui all'art. 4, comma 2, lett. d) della legge regionale n. 8 del 2018 i signori:
VISTA la nota 11 settembre 2018, prot. n. 368229, con cui la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi ha richiesto alle associazioni operanti nel settore delle discipline del benessere e bio-naturali, maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale “SINAPE FeLSA CISL e COLAP” i nominativi dei tre rappresentanti di cui all’art. 4, comma 2, lett.e) della legge regionale n. 8 del 2018;
VISTE le note inviate in data 19 ottobre 2018 e in data 22 ottobre 2018 con le quali le sopraccitate associazioni operanti nel settore delle discipline del benessere e bio-naturali, maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale, hanno provveduto singolarmente e non d'intesa a designare i componenti del Comitato;
RITENUTO di rinviare a successivo provvedimento l’integrazione della composizione del Comitato con i rappresentanti delle Associazioni SINAPE FeLSA CISL e COLAP succitate non essendo stati i relativi nominativi individuati d’intesa, come richiesto dall’art.4, comma 2, lett.e) della legge regionale n. 8 del 2018
VISTA la legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 febbraio 2018, n. 8;
VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;
DATO ATTO CHE la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di nominare il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali di cui all’art. 4 della legge regionale n. 8 del 2018 con i seguenti componenti:
in attuazione del comma 2, lett.a)
in attuazione del comma 2, lett. b)
in attuazione del comma 2, lett.c)
in attuazione del comma 2, lett.d)
3. di dare atto che le funzioni di Presidenza sono assicurate dai Direttori individuati ai sensi dell’art.4, comma 2 lett.a) della legge regionale n. 8 del 2018;
4. di dare atto che la Giunta regionale disciplinerà le modalità di funzionamento del Comitato ai sensi dell’art.4, comma 4 della legge regionale n. 8 del 2018;
5. di stabilire che il Comitato potrà essere integrato con i rappresentanti delle associazioni operanti nel settore delle discipline del benessere e bio-naturali, maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale, individuati d’intesa tra le stesse ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. e) della legge regionale n. 8 del 2018;
6. di incaricare la Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi dell’esecuzione del presente atto;
7. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
9. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.
Luca Zaia
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