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Scarica versione stampabile Decreto del Presidente della Giunta regionale

Bur n. 119 del 04 dicembre 2018


Materia: Caccia e pesca

Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 155 del 30 novembre 2018

Stagione venatoria 2018/2019. Proroga, fino a giovedì 13 dicembre 2018, del divieto temporaneo all'esercizio dell'attività venatoria in alcune aree e località del territorio regionale, istituito, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L. R. n. 50/1993.

Note per la trasparenza

Facendo seguito ai precedenti provvedimenti adottati, in considerazione del permanere dello stato di estrema gravità della situazione con riferimento ad alcuni specifici ambiti compresi nel territorio amministrativo della Provincia di Belluno, su conforme indicazione dell’Unità di Crisi Regionale, si dispone una ulteriore proroga del regime di divieto, fino a giovedì 13 dicembre 2018 limitatamente ad alcune aree e località del territorio regionale.

Il Presidente

VISTA la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTA la L.R. n. 50/1993 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio” di recepimento della Legge n. 157/1992 ed in modo particolare le disposizioni di cui al comma 1 dell’art.17: “1. Il Presidente della Giunta regionale può limitare i periodi di caccia o vietare l'esercizio venatorio sia per talune forme di caccia che in determinate località, alle specie di fauna selvatica di cui all'articolo 18 della legge n. 157/1992, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità. Può inoltre vietare temporaneamente la caccia in località di notevole interesse turistico a tutela dell'integrità e della quiete della zona.”;

DATO ATTO degli ingenti ed estesi danni a strutture insediative, infrastrutture viarie, collegamenti e servizi oltre che a carico di rilevanti porzioni del patrimonio boschivo regionale causati dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi a far data dagli ultimi giorni del mese di ottobre 2018;

RICHIAMATO il DPGR n. 135 del 27 ottobre 2018, con cui si è disposta l’attivazione dell’Unità di Crisi Regionale (UCR), a monitoraggio dell’evoluzione del quadro meteo e presidio e coordinamento degli interventi, anche a carattere preventivo, nelle zone a rischio e nelle zone colpite del territorio regionale;

RICHIAMATO il DPGR n. 137 del 28 ottobre 2018, con cui, sulla base del quadro meteorologico previsto e delle indicazioni diramate dall’UCR, si è disposto di istituire il divieto all’esercizio dell’attività venatoria, sull’intero territorio regionale, per il periodo dal 29 ottobre al 4 novembre 2018;

RICHIAMATO il successivo DPGR n. 141 del 2 novembre 2018, con il quale, preso atto, tra l’altro, dell’evoluzione del quadro meteorologico, è stato revocato il DPGR n. 137/2018, con efficacia dal 3 novembre 2018 e, contestualmente, è stato istituito il divieto all’esercizio dell’attività venatoria per i giorni dal 3 al 4 novembre 2018, limitatamente all’intero territorio amministrativo della Provincia di Belluno e alla porzione compresa nella Zona Faunistica delle Alpi del territorio amministrativo della Provincia di Vicenza;

RICHIAMATI i successivi DPGR n. 143 del 4 novembre 2018 e n. 148 del 10 novembre 2018, con i quali si è disposto di prorogare il divieto all’esercizio dell’attività venatoria, rispettivamente, per i giorni da lunedì 5 a domenica 11 novembre 2018 e per i giorni da lunedì 12 a venerdì 16 novembre 2018, in alcune località del territorio regionale;

RICHIAMATO il successivo DPGR n. 151 del 16 novembre 2018, con il quale, tra l’altro, si è disposto di prorogare, fino a giovedì 29 novembre 2018, il divieto temporaneo all’esercizio dell’attività venatoria in alcune aree e località del territorio regionale, istituito, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della L. R. n. 50/1993;

PRESO ATTO che, pur a fronte dell’evoluzione positiva del quadro meteorologico in essere e di quello previsto, permangono ancora, nell’ambito di alcune delimitate porzioni dei territori individuati con il predetto DPGR n. 151/2018, rilevanti situazioni di criticità, riferibili alla necessità di dare prosecuzione ad interventi di ripristino e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie e dei servizi, delle abitazioni e delle strutture produttive oltre che ad operazioni urgenti di ripristino dell’efficienza dei collegamenti, della viabilità e dei servizi compromessi dagli schianti di formazioni arboree e boschive, con presenza di operatori, macchine e mezzi di servizio impegnati nella realizzazione dei relativi interventi;

PRESO ATTO che è necessario individuare una fascia di rispetto e sicurezza a tutela degli operatori e dei volontari impiegati nelle suddette operazioni;

VISTO che, per il tramite dell’UCR, sono state acquisite le indicazioni provenienti dalle strutture regionali, provinciali e comunali di Protezione Civile in riferimento alle predette situazioni, locali e delimitate, di criticità;

DATO ATTO che, sulla base degli esiti e delle indicazioni provenienti dall’UCR e dalle strutture della Protezione Civile, in alcuni specifici e delimitati ambiti nel territorio amministrativo della Provincia di Belluno permangono ancora condizioni tali da rendere necessario il mantenimento del regime di divieto istituito, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della L.R. n. 50/1993, sino a giovedì 13 dicembre 2018;

RITENUTO, quindi, su conforme indicazione dell’UCR, che sussistano le condizioni per mantenere il regime di divieto istituito ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della L. R. n. 50/1993, nel periodo da sabato 1 a giovedì 13 dicembre 2018, nel territorio amministrativo della Provincia di Belluno, limitatamente alle porzioni territoriali afferenti i Centri Operativi Comunali – COC di seguito indicate:

  • COC di Agordo per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Canale d’Agordo per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Cencenighe per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Colle Santa Lucia per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Comelico Superiore per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Falcade per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Gosaldo per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Livinallongo del Col di Lana per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Perarolo di Cadore per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Rocca Pietore per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di San Pietro di Cadore per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di San Tomaso Agordino per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Santo Stefano di Cadore per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Selva di Cadore per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Taibon Agordino per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Vallada Agordina per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Voltago Agordino per l’intero territorio amministrativo comunale;

CONSIDERATO che sussiste il bisogno di garantire adeguati livelli di sicurezza agli operatori impegnati nelle attività di rimozione di schianti a carico di formazioni forestali o di ripristino della viabilità e dei collegamenti a livello comunale;

RITENUTO, pertanto, necessario istituire da sabato 1 dicembre a giovedì 13 dicembre 2018, nel territorio della Regione del Veneto, il divieto temporaneo all’esercizio venatorio, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della L. R. n. 50/1993, limitatamente alle aree di seguito indicate e comunque sino ad una distanza di 500 metri dalle medesime:

a. aree boschive interessate da schianti totali o parziali;
b. aree interessate da eventi franosi;
c. aree operative di ripristino, con presenza o meno di cantieri e macchine operatrici;

VALUTATO che l’Amministrazione Provinciale di Belluno ed i Sindaci, tenuto conto delle rispettive competenze, possono concorrere, come di seguito indicato, al perseguimento di ulteriori livelli di efficacia delle disposizioni previste dal presente decreto del Presidente della Giunta regionale;

RILEVATO, in particolare, che, spettando alla Provincia di Belluno, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera a) della L. R. n. 30/2018, la gestione dell’attività faunistico venatoria, a quest’ultima è riconosciuta la facoltà di proporre eventuali ulteriori restrizioni al regime di divieto in parola, che potranno essere recepite con successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000, i Sindaci hanno facoltà di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica;

SU CONFORME PROPOSTA della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, che ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prorogare da sabato 1 dicembre a giovedì 13 dicembre 2018, per le motivazioni espresse in premessa, il divieto temporaneo all’esercizio venatorio istituito ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della L. R. n. 50/1993, nel territorio amministrativo della Provincia di Belluno, limitatamente alle porzioni territoriali di seguito indicate:

  • COC di Agordo per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Canale d’Agordo per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Cencenighe per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Colle Santa Lucia per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Comelico Superiore per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Falcade per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Gosaldo per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Livinallongo del Col di Lana per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Perarolo di Cadore per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Rocca Pietore per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di San Pietro di Cadore per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di San Tomaso Agordino per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Santo Stefano di Cadore per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Selva di Cadore per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Taibon Agordino per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Vallada Agordina per l’intero territorio amministrativo comunale;
  • COC di Voltago Agordino per l’intero territorio amministrativo comunale;

3. di prorogare da sabato 1 dicembre a giovedì 13 dicembre 2018, nel territorio della Regione del Veneto il divieto temporaneo all’esercizio venatorio, ai sensi dell’articolo 17, comma 1 della L. R. n. 50/1993, limitatamente alle aree di seguito indicate e comunque sino ad una distanza di 500 metri dalle medesime:

a. aree boschive interessate da schianti totali o parziali;
b. aree interessate da eventi franosi;
c. aree operative di ripristino, con presenza o meno di cantieri e macchine operatrici;

4. di dare atto, per quanto indicato in premessa, della facoltà dell’Amministrazione Provinciale di Belluno di proporre eventuali ulteriori restrizioni al regime di divieto in parola, che potranno essere recepite con successivo provvedimento del Presidente della Giunta regionale;

5. di dare atto che, ai sensi degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.), il Sindaco ha il potere di adottare, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica;

6. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell’esecuzione del presente atto;

7. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni dall’avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

8. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

9. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Per il Presidente Il Vicepresidente Gianluca Forcolin

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