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Materia: Commercio, fiere e mercati
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 75 del 29 giugno 2018
Approvazione accordo di programma tra Comune di San Fior (TV), Provincia di Treviso e Regione del Veneto per la realizzazione, da parte della ditta STEF srl, di un intervento commerciale di rilevanza regionale ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto", come attuato dall'articolo 9 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013.
Con il presente provvedimento viene approvato l’accordo di programma tra Regione del Veneto, Provincia di Treviso e Comune di San Fior (TV) ai fini dell’attuazione, da parte della ditta STEF srl, di un intervento di rilevanza regionale concernente l’ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita, tipologia parco commerciale, nel comune di San Fior (TV) da mq. 15.000 a mq. 22.000.
Il Presidente
PREMESSO CHE:
e.1) la compatibilità e la sostenibilità dell’intervento sotto i profili urbanistico-territoriale, ambientale e di responsabilità sociale ai sensi dell’articolo 4, commi 4 e 5 del regolamento regionale n. 1 del 21 giugno 2013, attuativo della legge regionale; in sede di conferenza di servizi veniva acquisito il parere favorevole da parte della struttura regionale competente in materia di urbanistica, anche alla luce delle nuove disposizioni in materia di contenimento del consumo di suolo di cui alla legge regionale 6 giugno 2017, n. 14. Veniva, altresì, accertata la compatibilità urbanistica dell’iniziativa commerciale anche alla luce delle sopravvenute disposizioni regionali di cui all’articolo 57 della legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45, in materia di obbligo di pianificazione coordinata intercomunale delle aree destinate all’insediamento delle grandi strutture di vendita; veniva da ultimo accertata la sussistenza di idonee misure compensative atte ad azzerare l’impatto sul territorio derivante dall’iniziativa commerciale in esame;
e.2) la sussistenza di idoneo titolo edilizio correlato all’iniziativa commerciale in esame, rilasciato dal Comune in epoca antecedente alla presentazione della domanda di autorizzazione commerciale;
e.3) la compatibilità ambientale connessa alla iniziativa commerciale, come da provvedimenti n. 209/51478/22017 del 19 maggio 2014 e n. 200 del 17 ottobre 2017, emessi dalla Provincia di Treviso;
e.4) l’idoneità dell’assetto viabilistico come si evince dalle risultanze dello studio di impatto viabilistico allegato alla domanda di autorizzazione commerciale ai sensi dell’articolo 22, comma 3 della legge regionale, oltre che sulla base dei pareri favorevoli rilasciati dalle competenti autorità;
f.1) interventi in favore del settore commercio e delle attività produttive, elencati all’articolo 3 del presente Accordo di programma;
f.2) interventi infrastrutturali e ambientali, elencati all’articolo 4 del presente Accordo di programma.
Nella suddetta convenzione si dava altresì atto dell’avvenuta corresponsione, da parte del Proponente, dell’onere di sostenibilità territoriale e sociale di cui all’articolo 13 della legge regionale, nella misura indicata dall’articolo 9 dell’accordo di programma allegato al presente provvedimento;
La convenzione, ai sensi dell’articolo 9, comma 1 del regolamento regionale attuativo n. 1 del 21 giugno 2013, è allegata all’accordo di programma di cui trattasi;
VERIFICATO CHE, ai sensi dell’articolo 26, comma 5 della legge regionale, risulta pervenuta la completa documentazione in relazione all’intervento da eseguire e che pertanto, in conformità con quanto previsto dalla richiamata disposizione regionale, l’accordo di programma sostituisce l’autorizzazione commerciale;
DATO ATTO della sussistenza dei presupposti normativi ai fini dell’approvazione dell’accordo di programma in oggetto ai sensi del citato articolo 26, comma 5 della legge regionale;
VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con particolare riferimento all’articolo 23;
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto” e, in particolare, l’articolo 26;
VISTO il regolamento regionale attuativo n. 1 del 21 giugno 2013 “Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 807 dell’ 8 giugno 2018;
VISTA la convenzione stipulata in data 28 marzo 2018, aggiornata in data 10 maggio 2018, tra il soggetto proponente e il Comune di San Fior (TV), di cui all’Allegato A1 al presente provvedimento;
VISTO il verbale di conferenza di servizi decisoria del 22 gennaio 2018 e visti i pareri favorevoli rilasciati in quella sede dalle strutture regionali competenti in materia di commercio e urbanistica;
PRESO ATTO del parere favorevole, con prescrizioni, formulato all’unanimità dalle Amministrazioni partecipanti a titolo obbligatorio alla conferenza di servizi del 22 gennaio 2018;
DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
decreta
Luca Zaia
(seguono allegati)
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